Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20547 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 20547 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 28394 del ruolo AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘anno 2022, proposto
da
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
rappresentati e difesi dall’avvocat CODICE_FISCALE)
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), con socio unico RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o F.sco NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona dei legali rappresentanti pro tempore , NOME COGNOME e NOME COGNOME
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonché
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore nella qualità di socio unico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e di capogruppo del gruppo bancario RAGIONE_SOCIALE, già gruppo bancario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nella qualità di unico liquidatore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE – già RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
CEA NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) CEA NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) eredi di NOME COGNOME, notaio delegato nella procedura R.G.Es. n. 501/2004 pendente innanzi al Tribunale di Foggia, (C.F. CODICE_FISCALE), deceduta in data 9 novembre2016
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA) rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) eredi di COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), deceduto in data 6 agosto 2021
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore
-intimati- per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Foggia n. 1319/2022, pubblicata in data 16 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in
data 10 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME; uditi:
il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso, come da requisitoria scritta già depositata, per la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
Fatti di causa
Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso nei confronti di NOME e NOME NOME COGNOME (quest’ultimo deceduto nel corso del giudizio), con
l’intervento di RAGIONE_SOCIALE creditori, i debitori esecutati hanno proposto due reclami al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 591 ter c.p.c. contro atti del professionista delegato alla vendita dei beni pignorati (beni infine aggiudicati in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME). Entrambi i reclami, riuniti, sono stati respinti dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione. Contro il relativo provvedimento, gli COGNOME hanno proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 617 c.p.c. .
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Foggia.
Ricorre NOME COGNOME, sulla base di quattro motivi.
Resistono, con distinti controricorsi: 1) NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; 2) RAGIONE_SOCIALE; 3) RAGIONE_SOCIALE; 4) RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli RAGIONE_SOCIALE intimati.
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
I controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 c.p.c..
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Il ricorso è inammissibile.
1.1 Esso, infatti, non rispetta il requisito RAGIONE_SOCIALEa esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..
Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 -01; conf.: Sez. 3,
Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 -01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 -01; Sez. 6 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata RAGIONE_SOCIALEe censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 -01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria RAGIONE_SOCIALEe reciproche pretese RAGIONE_SOCIALEe parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, RAGIONE_SOCIALEe eccezioni, RAGIONE_SOCIALEe difese e RAGIONE_SOCIALEe deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, RAGIONE_SOCIALEo svolgersi RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, RAGIONE_SOCIALEe difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.
Da una parte, tale esposizione risulta del tutto lacunosa, in quanto non indica con sufficiente precisione l’effettivo oggetto ed il contenuto dei reclami proposti al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 591 ter c.p.c., nonché l’effettivo oggetto ed il contenuto del ricorso proposto allo stesso giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 617 c.p.c., avverso il provvedimento di rigetto dei suddetti reclami, con la puntuale illustrazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEe contestazioni svolte in relazione agli atti del professionista delegato impugnati, RAGIONE_SOCIALEe ragioni del rigetto di tali contestazioni
da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione , nonché dei motivi di opposizione avverso il provvedimento di quest’ultimo.
Dall’altra parte, l’esposizione stessa risulta prolissa, poco chiara, confusa e certamente priva del necessario carattere RAGIONE_SOCIALEa sintesi, contenendo una considerevole mole di informazioni sullo svolgimento del giudizio del tutto superflue ai fini RAGIONE_SOCIALEa presente controversia.
1.2 Del resto, come già recentemente statuito da questa Corte (da ultimo in Cass., Sentenza n. 6837 del 14/03/2024), con riferimento a ricorsi proposti dall’odierno ricorrente con contenuto ed esposizione dei fatti con caratteri analoghi, sulla base di argomentazioni che, dunque, ben si attagliano anche a questo giudizio (in specie: Cass. 13/02/2023, n. 4300; Cass. 09/05/2022, n. 14548; Cass. 21/04/2022, n. 12708; Cass., 11/02/2022, n. 4435) e come, del resto, rilevato anche dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE nella sua requisitoria, nel libello introduttivo del presente giudizio « il ricorrente si dilunga in una contorta esposizione RAGIONE_SOCIALEe vicende processuali, frammista a continue ed incidentali proprie valutazioni, intersecate da stralci degli atti processuali propri e anche RAGIONE_SOCIALEe controparti nonché stralci dei provvedimenti adottati nelle varie fasi RAGIONE_SOCIALEa controversia, ritenendo di dover informare la Corte di ogni più infinitesimale dettaglio, ma così finendo per rendere incomprensibile la vicenda processuale nelle sue distinte componenti RAGIONE_SOCIALEe ragioni decisorie RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di merito gravata e RAGIONE_SOCIALEe singole e specifiche censure contrapposte a ciascuna di quelle ».
Anche nella presente vicenda, dunque, deve affermarsi quanto già rilevato nell’ultimo dei precedenti appena richiamati e che di seguito si trascrive.
« In particolare, la tecnica di redazione seguita è connotata da una esposizione dei fatti distinta in due parti (di cui la prima descrive la genesi sostanziale RAGIONE_SOCIALEa vicenda controversa e il suo dipanarsi sino alla fase sommaria RAGIONE_SOCIALEe cause di opposizione, la
seconda rappresenta lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa fase di merito dei giudizi), la quale occupa ben 34 (nel presente caso: 30) di complessive 55 (nel presente caso: 53) pagine del ricorso; ad essa segue l’illustrazione dei quattro motivi di doglianza, nei quali, con un continuo alternarsi di segno grafico (corsivo, grassetto, caratteri ridotti), vengono trascritti interi passaggi di atti processuali, documenti (peraltro non individuati -e, tanto meno, idoneamente -nella collocazione processuale, in trasgressione al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.) e provvedimenti, inestricabilmente affastellati da lapidarie e anapodittiche considerazioni sulle norme pretesamente violate. Ciò posto, è appena il caso di rammentare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Suprema Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità -dai quali, in thesi , è inficiata la decisione impugnata – scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto -forma prescritti dagli artt. 365 e 366 cod. proc . civ.. D’altro canto, il principio di specificità (anche detto «di autonomia») del ricorso per cassazione -in forza del quale il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia e il contenuto RAGIONE_SOCIALEe censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa -, declinato secondo le prescrizioni del giudice eurounitario (sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021, in causa RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE c/Italia), impone sinteticità e chiarezza, criteri e obiettivi realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa Corte ( ex multis , Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass.
04/02/2022, n. 3612). In ulteriore puntualizzazione di tali princìpi, questa Corte, nella sua composizione più tipica di organo RAGIONE_SOCIALEa nomofilachia, ha affermato che la pedissequa riproduzione RAGIONE_SOCIALE‘intero, letterale contenuto degli atti processuali è: per un verso, del tutto superflua, non essendo richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità RAGIONE_SOCIALEa sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto ovvero anche quello di cui non occorre sia informata, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (così Cass., Sez. U, 11/04/2012, n. 5698; nello stesso ordine di idee, Cass. 22/02/2016, n. 3385 e Cass. 19/05/2017, n. 12641). In altre parole, il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l’enunciazione dei motivi e RAGIONE_SOCIALEe relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto RAGIONE_SOCIALE‘atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all’interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all’interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte (Cass. 25/11/2020, n. 26837). Orbene, nella fattispecie, il ricorrente è incorso in una eccessiva e sovrabbondante esposizione, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra ) che, da un lato, implica la lettura di una imponente massa di informazioni su fatti (processuali e sostanziali) per lo più irrilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, e che, dall’altro, rende di per sé impossibile la focalizzazione sui fatti invece rilevanti, neppure potendo procedersi mediante la tecnica RAGIONE_SOCIALEa
espunzione (Cass. 04/04/2018, n. 8245), ossia RAGIONE_SOCIALE‘isolamento di quanto di superfluo sia stato inserito nel ricorso, stante la stretta concatenazione tra frasi, contenuto di atti e provvedimenti tra virgolette, considerazioni incidentali e quant’altro, prima illustrata. Una tecnica del genere, oltre al mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, pregiudica l’adeguata (o quantomeno sufficiente) intellegibilità RAGIONE_SOCIALEe questioni, rende effettivamente oscura l’esposi zione dei fatti e così confuse le doglianze sollevate avverso la sentenza gravata, e impropriamente devolve a questa Corte il compito, radicalmente esulante dalla natura e dalla funzione del giudizio di legittimità, RAGIONE_SOCIALEa ricerca e RAGIONE_SOCIALEa selezione nel vasto ed indifferenziato perimetro RAGIONE_SOCIALEe censure ipotizzate dei fatti (anche processuali) effettivamente muniti di potenzialità incidente ai fini del decidere. E tanto giustifica l’inammissibilità del ricorso ».
Per completezza di esposizione, può, comunque, osservarsi che gli stessi singoli motivi del ricorso sono inammissibili ovvero manifestamente infondati e, come tali, anch’essi inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis , comma 1, n. 1, c.p.c..
2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza (per violazione di norme processuali che regolano la sentenza come atto: artt. 304 e 298 c.p.c.; art.161 c.p.c.) ».
Il ricorrente deduce, con riguardo al decesso di NOME COGNOME, ex art. 360, n. 4, c.p.c. la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza n.1319/2022 emessa dal Tribunale di Foggia per vizio del provvedimento stante l’interruzione del processo manifestatasi nel corso RAGIONE_SOCIALEo stesso che si ripercuote sulla sentenza quale atto conclusivo del
« medesimo processo ».
Il motivo è manifestamente infondato.
NOME COGNOME (professionista delegato alla vendita dei beni pignorati) risulta regolarmente costituita nel giudizio di merito relativo alla presente opposizione.
Il decesso RAGIONE_SOCIALEa parte costituita non dichiarato dal suo difensore non determina l’interruzione del processo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 300 c.p.c. (cfr. per tutte, in motivazione: Cass., Sez. U, Sentenza n. 12154 del 07/05/2021, Rv. 661210 – 01); è, quindi, del tutto irrilevante anche la circostanza che il decesso RAGIONE_SOCIALEa COGNOME fosse noto al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione .
D’altra parte, è appena il caso di osservare che la COGNOME, quale professionista delegato alla vendita, non potrebbe neanche ritenersi, esclusivamente in quanto tale, legittimata a partecipare al giudizio di opposizione esecutiva, mentre nel ricorso non viene adeguatamente chiarito se e quali domande la stessa aveva eventualmente proposto o se e quali domande erano state eventualmente proposte nei suoi confronti.
2.2 Con il secondo motivo si denunzia « violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art.617, co.2, c.p.c.; artt. 183, 184, 189, 190 c.p.c.; artt. 3, 23, 24 e 111 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione) ». Il ricorrente deduce che « Il Giudice di primo grado ha interpretato la norma art. 617, co. 2, c.p.c. nonché le norme regolatrici del giudizio a cognizione piena in modo non conforme alla portata precettiva RAGIONE_SOCIALEe stesse, incorrendo così in una palese violazione di norme di diritto ».
Il motivo è manifestamente infondato.
La decisione impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, risulta pienamente conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte (con indirizzo ormai consolidato e che il ricorso non offre ragione idonee ad indurre a rimeditare) in ordine alla struttura bifasica dei giudizi di opposizione esecutiva (cfr., per tutte: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 02) e in ordine all’inammissibilità di ulteriori contestazioni e ulteriori motivi di opposizione avanzati per la prima volta con l’atto introduttivo RAGIONE_SOCIALEa fase di merito a cognizione piena RAGIONE_SOCIALEe medesime opposizioni esecutive (cfr., per tutte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del
21/09/2021, Rv. 662368 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020, Rv. 659870 -01, in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 -01; successivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 -01; da ultima: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22126 del 24/07/2023, in motivazione).
2.3 Con il terzo motivo si denunzia « nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza (per difetto di contraddittorio art. 101 c.p.c.) ».
Il ricorrente deduce « ex art. 360, n. 4, c.p.c. la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza n.1319/2022 emessa dal Tribunale di Foggia anche per palese difetto di contraddittorio rilevabile ictu oculi dalla lettura dei motivi in fatto e in diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza n. 1319/2022 innanzi riportati e trascritti ».
Il motivo è inammissibile.
Le censure con esso avanzate risultano del tutto generiche ed è addirittura impossibile per questa Corte apprezzarne l’effettivo senso logico e giuridico, in relazione alla dedotta violazione del principio del contradditorio, che, comunque, nella specie deve certamente escludersi, risultando regolarmente svolto, sotto tale profilo, il giudizio di merito, almeno per quanto emerge dagli atti.
2.4 Con il quarto motivo si denunzia « nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza (per contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo; art. 156, co. 2, c.p.c.; art. 161 c.p.c.) ».
Il ricorrente deduce « ex art. 360, n. 4, c.p.c. la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza n.1319/2022 emessa dal Tribunale di Foggia anche per palese contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo, rilevabile ictu oculi dalla lettura dei motivi in fatto e in diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione e d el dispositivo RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza ».
Il motivo è manifestamente infondato.
Il tribunale ha ritenuto ammissibile, in linea AVV_NOTAIO (in base al regime normativo vigente ratione temporis , cioè quello anteriore al 2015 ), il rimedio RAGIONE_SOCIALE‘opposizione agli atti esecutivi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione con cui era stato deciso il reclamo avverso gli atti del professionista delegato proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 ter c.p.c..
Ha poi esaminato e valutato l’ammissibilità dei vari motivi posti a base RAGIONE_SOCIALE‘opposizione agli atti esecutivi, sotto RAGIONE_SOCIALE profili, ritenendone alcuni inammissibili, per tali diversi profili, e ritenendo infondati gli RAGIONE_SOCIALE.
Ha, infine, complessivamente rigettato l’opposizione, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza dei motivi (ritenuti ammissibili) posti alla sua base.
Non sussiste, pertanto, alcuna contraddittorietà logica, né tra la motivazione ed il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, né nel percorso motivazionale alla base RAGIONE_SOCIALEa stessa.
3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, come in dispositivo.
Va altresì disposta condanna del ricorrente per responsabilità processuale aggravata , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 96, comma 3, c.p.c.. Come già ritenuto da questa Corte in precedenti ricorsi proposti tra le medesime parti in relazione alla medesima vicenda processuale (cfr. in particolare Cass. n. 6837 del 2024), « la proposizione di un’impugnazione in tutta evidenza inammissibile ha realizzato un uso abusivo del ricorso per cassazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in chiara incompatibilità con un quadro ordinamentale che, da un lato, deve universalmente gara ntire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e, d’altro canto, deve tenere conto del principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo e RAGIONE_SOCIALEa
conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tanto giustifica la qualificazione come temeraria RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione in esame (da ultimo, Cass. 28/12/2023, n. 36308; Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 04/09/2020, n. 18512; Cass. 11/02/2022, n. 4430) e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la quale «configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa RAGIONE_SOCIALE‘agente ma unicamente quello RAGIONE_SOCIALEa sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente » (così, ex plurimis, Cass. 13/02/2023, n. 4300; Cass., 24/09/2020, n. 20018, Cass., 18/11/2019, n. 29812) ».
In applicazione RAGIONE_SOCIALEa citata norma, sussistendone gli indicati presupposti anche nel caso di specie, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore somma di € 10.000,00 , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, c.p.c..
Deve, infine, darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALEe parti controricorrenti, liquidandole come segue: a) € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME
COGNOME; b) € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, in favore di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE; c) € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, in favore di RAGIONE_SOCIALE; d) € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, in favore di RAGIONE_SOCIALE;
-condanna il ricorrente a pagare, in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quattro parti controricorrenti sopra indicate, l’ulteriore somma di € 10.000,00, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, c.p.c..
Si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Ci-