Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10772 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10772 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12101/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CURATELA FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEintimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 132/2021 depositata il 29/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/4/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento di RAGIONE_SOCIALE La dichiarazione di fallimento è scaturita a termini dell’art. 22, quarto comma, l. fall., all’esito di un precedente decreto di improcedibilità del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE per mancato superamento della soglia di cui all’art. 15, nono comma, l. fall., decreto riformato dalla Corte di Appello di Napoli, con cui
erano stati rilevati ulteriori debiti in base all’ultimo bilancio depositato . Il Tribunale ha dato atto, in particolare, dell’esistenza dell o stato di insolvenza in forza dell’ omesso deposito dei bilanci degli esercizi successivi al 2017 e dell’irreperibilità dell’imprenditore .
Avverso la suddetta sentenza la società debitrice propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il creditore istante e il fallimento intimati non si sono costituiti in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere il Tribunale accertato lo stato di insolvenza in ragione dell’ omesso deposito dei bilanci.
Con il secondo motivo si deduce l’ « insufficienza ex art. 166 del mero mancato deposito del bilancio -omissione del creditore in merito alla vicenda del credito, processo penale in relazione al titolo riportante il credito ».
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto omisso medio avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ancorché emessa a seguito di decreto della Corte di Appello che ha accolto il reclamo ex art. 22, quarto comma, l. fall., tenuto conto che avverso la suddetta sentenza è proponibile reclamo ex art. 18 l. fall. davanti alla Corte di Appello, non essendo impugnabile il decreto della Corte di Appello che rimette gli atti al Tribunale (Cass., n. 30202/2019).
Né la suddetta sentenza è impugnabile direttamente in cassazione in assenza di accordo tra le parti, non essendo ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., ricorso ammesso solo contro provvedimenti per i quali la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione,
con esclusione di quelli per i quali è possibile l’impugnazione di merito (Cass., n. 19162/2020), come nel caso di specie.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di costituzione degli intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; a i sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 7/4/2025.