Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26845 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26845 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13985/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in FIRENZE INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 679/2023 depositata il 04/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 12 giugno 2023 RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza della Corte di Appello di Firenze, n. 679/2023 pubblicata il 04/04/2023 e notificata alla ricorrente il 13/4/2023, con la quale si statuiva quanto segue : ‘La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione: -rigetta l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 743/2016; -condanna RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che liquida in € 6.780,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge’.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato controricorso per eccepire la carenza di legittimazione a impugnare della ricorrente, posto che NOME COGNOME è intervenuta ad adiuvandum nel processo d’appello promosso da RAGIONE_SOCIALE per sostenere le ragioni dell’impugnante società, non avendo impugnato in proprio la sentenza. RAGIONE_SOCIALE, società che era stata costituita proprio dalla Sig.ra COGNOME, la quale ne deteneva il 95% del capitale sociale, era la donataria di tutto il patrimonio
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e dei figli, oggetto di revocatoria ex art. 2901 c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Pistoia.
Il ricorso è affidato a nove motivi del seguente tenore : I Motivo: -art. 360 c. 1 n.3 cpc -violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art 164 cpc in combinato disposto con l’art. 2901 c.c. in quanto l’errore ha riguardato l’individuazione e l’interpretazione della norma applicata e tale errore ha influito sulla decisione; II Motivo: -art. 360 c. 1 n.3 cpc -Violazione o falsa applicazione delle norme di legge, stante l’inesistenza dell”Eventus Damni’.; III Motivo: -art. 360 c. n.3 cpc -Violazione o falsa applicazione delle norme di legge, data l’inesistenza della c.d. scientia fraudis ; IV Motivo: -art. 360 c. n.3 cpc -Violazione o falsa applicazione delle norme di legge per inesistenza del ‘ consilium fraudis ‘;V Motivo: -art. 360 c. 1 n. 3 cpc per violazione dell’articolo 2901 c.c., comma 1, articolo 115 c.p.c. e articolo 97 disp. att. c.p.c., per aver la Corte di Appello posto a fondamento della propria decisione la ritenuta sussistenza della ‘ partecipatio fraudis ‘ in capo ad NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE; VI Motivo: -art. 360 c.1 n.3 cpc per violazione o falsa applicazione dell’art. 2903 c.c., stante il decorso del termine di prescrizione dell’azione revocatoria -l’eccezione di prescrizione è fondata; VII Motivo: -art. 360 c. 1 n. 5 cpc per omesso esame di un fatto decisivo: l’anteriorità dell’atto dispositivo rispetto al credito e sulla sua onerosità. Contestuale Violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.; VIII Motivo: -art. 360 c. 1 n. 3 cpc Violazione e falsa applicazione dei presupposti di cui all’art. 2901 cc -Non Sottrazione dell’unico bene del Debitore; IX Motivo: -art. 360 c. 1 n. 3 cpc per violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c. 1 n. 1 c.c. combinato con l’art. 2729 c.c.
Motivi della decisione
Va pregiudizialmente osservato che il ricorso difetta della sommaria esposizione dei fatti di causa a pena d’inammissibilità richiesta ex art. 366 n. 3 c.p.c., invero non evincibile neanche dall’esame dei motivi del ricorso.
Il disposto dell’art. 366, 1° comma n. 3, c.p.c. ( secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa ) non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla RAGIONE_SOCIALE di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 8117 del 14/03/2022; Sez. 1 -, Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020).
Va ulteriormente posto in rilievo che anche il contenuto dei motivi risulta non intellegibile, atteso che il ricorrente non riporta debitamente nel ricorso gli atti e i documenti su cui fonda le mosse censure (es., la <>, la <> degli <>, la <>,
l'<>, il <>, i <>), né fornisce puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la RAGIONE_SOCIALE al fine di renderne possibile l’esame, e nemmeno ne precisa la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità, sicché le rationes decidendi risultano non idoneamente censurate (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).
Essendo infatti possibile che l’esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale sia integrata mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili -funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso formulati -, questi ultimi, per quanto osservato, non consentono neanche di procedere al loro scrutinio per il tramite delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 16618 del 21/06/2025; Sez. U -, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021).
A tale stregua le censure si rivelano come un’inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, con mera apodittica contrapposizione della propria tesi a quella accolta nell’impugnata sentenza.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza.
La ricorrente va altresì condannata al pagamento della somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° comma, cod.proc.civ., ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di € 10.000,00 ex art. 96 , 3° comma, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 23/5/2025
Il Presidente