Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19602 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19602 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14283/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore volontario e dei Commissari liquidatori, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE BARI n. 8530/2021 depositato il 06/12/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
– Con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. notificato il 24.5.2022 SACE s.p.a. ha impugnato il decreto del 6.12.2021, con cui il Tribunale di Bari ha rigettato il reclamo ex artt. 36 e 110 l.fall. avverso il decreto del G.D. che non aveva accolto il suo ricorso contro il 5° progetto di riparto parziale del concordato preventivo NOME RAGIONE_SOCIALE, del quale aveva contestato l’ accantonamento per oltre due milioni di euro disposto in attesa della decisione della causa pendente contro il Fallimento COGNOME che aveva impedito la distribuzione di parte delle somme disponibili in relazione al suo credito privilegiato di euro 3.348.941,81.
1.1. -Dagli atti di causa risulta che, nelle more della definizione del reclamo, le pretese del Fallimento RAGIONE_SOCIALE sono state dichiarate insussistenti con sentenza passata in giudicato; quindi, su invito alla conciliazione del Tribunale, i Commissari liquidatori hanno predisposto in data 28.10.2021 una integrazione al 5° Progetto del Piano di riparto, recante l’ assegnazione a SACE di ulteriori euro 570.000,00, depositata il 16.11.2021 (il giorno dopo che il reclamo originario era stato trattenuto in decisione) e non impugnata con separato reclamo da parte di RAGIONE_SOCIALE, la quale in ricorso ha dato atto che successivamente, con il 6° Riparto parziale dell’11.4.2022 , le sue contestazioni sono state accolte.
1.2. – Il Tribunale, circoscritto l’oggetto del reclamo al 5° Piano di riparto, ha fondato il rigetto del reclamo ex art. 26 l.fall. contro l’accantonamento di due milioni di euro sul rilievo che il mancato richiamo degli artt. 110 e 117 l.fall. nel concordato deriva dalla mancanza della fase di accertamento del passivo, di cui perciò i riparti non costituiscono attuazione, con la conseguenza che ogni contestazione va risolta in sede ordinaria, spettando al G.D. un ruolo di mera vigilanza, fermo restando che in ogni caso l’ art. 113 l.fall. non impedisce accantonamenti ulteriori.
1.3. – Al ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore civilistico e dei Commissari liquidatori, ha resistito con controricorso illustrato da breve memoria, mentre l’intimato RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
1.4. -Con ‘istanza di declaratoria di cessata materia del contendere’ del 26.7.2024, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha dato atto di aver ricevuto in data 21.5.2024 dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo (e dal 28.5.2024 in liquidazione giudiziale) , in esito al ‘ VII Riparto ‘, il pagamento dell’intero credito privilegiato per capitale e interessi, chiedendo perciò dichiararsi ‘ cessata la materia del contendere con il favore delle spese giudiziali per il principio di soccombenza virtuale ‘.
1.5. – In memoria il controricorrente ha replicato sull’istanza di declaratoria di cessata materia del contendere, ‘ non notificata e/o comunicata ‘, ritenendo che debba semmai essere dichiarato il ‘ sopravvenuto difetto di interesse con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, in forza del principio di soccombenza virtuale ‘, avendo RAGIONE_SOCIALE promosso un ricorso inammissibile oltre che infondato , ‘ nonostante il suo credito fosse stato nelle more interamente soddisfatto con i successivi -e non sindacati – riparti, predisposti ed eseguiti dai Commissari liquidatori in ossequio al decreto di omologa e non per acquiescenza ai desiderata di RAGIONE_SOCIALE .
RAGIONI DELLA DECISIONE
– I quattro motivi denunziano: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. per avere il tribunale erroneamente ritenuto ‘ estranei all’oggetto del contendere ‘ i rilievi d i SACE alla ‘ Integrazione del V° Progetto di Riparto Parziale ‘ ; 2) Omessa pronuncia e connessa violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla domanda di SACE di maggiore distribuzione delle somme oggetto di reclamo avverso il ‘ V° Progetto di Riparto Parziale ‘ del C oncordato preventivo come integrato in corso di giudizio; 3) Omesso/rifiuto di esame (ex art. 360 n. 5 c.p.c.) del ‘ V° PRP come integrato in corso di Giudizio ‘ , trattandosi di integrazione che era stata oggetto di discussione tra le part; 4) Violazione dell’ art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 nonché degli artt. 2777, comma 2, e 2778, comma 1, nn. 11, 18, 19 e 20 c.c., in ragione della mancata collocazione antergata, nel riparto integrativo, del credito privilegiato di SACE rispetto ai crediti di ADE, privilegiato ex art. 2752 c.c., e degli Eredi COGNOME, privilegiato ex art. 2767 c.c.
– In via preliminare e assorbente il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. va dichiarato inammissibile per difetto dei presupposti di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato, come eccepito anche in controricorso.
3.1. – Come più volte chiarito da questa Corte (da ultimo, Cass. 11448/2025), la ricorribilità per cassazione a norma dell’art. 111, comma 7, Cost., rimedio applicabile a ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di ordinanza o decreto, postula la verifica che esso sia congiuntamente dotato dei caratteri della decisorietà e definitività propri dei «provvedimenti giurisdizionali destinati a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato e ad incidere in modo definitivo sui diritti soggettivi delle parti» ( ex multis , Cass. Sez. U, 24068/2019; Cass. 11524/2020).
3.2. -In particolare, il carattere della decisorietà ha natura strutturale, in quanto afferente il contenuto del provvedimento, ed esprime l’idoneità al “giudicato sostanziale” (art. 2909 c.c.) della pronuncia resa in sede contenziosa su diritti soggettivi (Cass. Sez. U, 27073/2016), nel contraddittorio delle parti (Cass. 211/2019), attraverso la correlazione di una posizione di diritto soggettivo ad una “potestas iudicandi” scevra da qualsivoglia connotazione di discrezionalità (Cass. 28013/2022). Il carattere della definitività ha invece natura funzionale, poiché riguarda la disciplina del provvedimento, di cui esprime l’attitudine al “giudicato formale”, non solo nella tradizionale accezione della indisponibilità di ulteriori rimedi impugnatori, ma anche nel senso della irrevocabilità e immodificabilità del provvedimento da parte del giudice che l’ha emanato (Cass. Sez. U, 17636/2003, Cass. 28013/2022) e della riproponibilità della domanda ad opera della parte interessata (Cass. 17836/2019, 26567/2020). La definitività può prospettarsi anche rebus sic stantibus (cd. giudicato allo stato degli atti: cfr. Cass. Sez. U, 32359/2018).
-Con specifico riferimento alla materia concordataria, questa Corte ha più volte osservato che, ‘una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi
da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all’esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente ‘, con conseguente ‘ inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del giudice delegato reiettivo della domanda di restituzione delle somme accantonate e destinate all’eventuale soddisfacimento dei crediti in contestazione, trattandosi di atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività (Cass. 12265/2016; conf. Cass. 22122/2018, su domanda di restituzione delle somme accantonate per il soddisfacimento dei creditori irreperibili)’ (Cass . 33225/2019; conf. Cass. 35948/2023; cfr. Cass. 641/2019 con riguardo a decreto del tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di approvazione del piano predisposto dal liquidatore e avente ad oggetto le modalità di distribuzione delle somme disponibili in esito alla liquidazione dell’attivo concordatario).
4.1. – Né a diverse conclusioni conduce il precedente di Cass. Sez. U, 24068/2019, che si riferisce all’impugnazione di un riparto parziale predisposto dal curatore in ambito fallimentare, dove è invece prevista un ‘ apposita regolamentazione per la sua impugnazione all’interno della procedura concorsuale , mentre nel caso in esame si verte in tema di piano di riparto in sede di esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio.
4.2. – Va infatti, ribadito che ‘la disciplina che regola le cessioni dei beni del debitore (art. 182 legge fall.) e l’esecuzione del concordato (art. 185 legge fall.) non fa rinvio alle norme in tema di riparto dell’attivo in ambito fallimentare. Il mancato richiamo del disposto degli artt. 110 e 117 legge fall. in ambito concordatario non è casuale: nel concordato infatti non c’è una verifica dei crediti funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell’attivo – ma unicamente, ex art. 176, comma 1, legge fall., una ricognizione
della platea dei creditori “ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi” – e dunque manca il presupposto perché la disciplina del riparto operi (vale a dire uno stato passivo dichiarato esecutivo che produca effetti ai fini del concorso). Il che significa che, ove sorga contestazione sulle modalità di distribuzione delle somme di cui si è ottenuta la disponibilità all’esito della cessione dei beni, il debitore tenuto a dare esecuzione alla proposta o i creditori dovranno rimettere al giudice di cognizione ordinario la definitiva soluzione delle divergenze fra loro insorte’ (cfr . Cass. 641/2019, 35948/2023).
– Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, che va rilevata a monte rispetto alla dedotta sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
– Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. U, 20867/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13/06/2025.