Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26469 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24107/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso la SENTENZA di GIUDICE DI PACE CASERTA n. 1550 del 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME conveniva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE per far accertare la prescrizione del credito vantato dall’ente locale nei suoi confronti con la fattura n. 5089 del 2020, con scadenza 31 ottobre 2020, per consumi idrici 2016-2017;
il Giudice di Pace, con sentenza n. 1550 del 26 luglio 2022, dichiarava estinto il credito ritenendo applicabile la prescrizione biennale di cui alla legge n. 205 del 2017, art. 1, commi 4 e 10, trattandosi di fattura con scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2020;
avverso questa decisione ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE articolando un motivo unico;
è rimasto intimato NOME COGNOME;
Rilevato che
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017, legge di Bilancio 2018, poiché il Giudice di Pace avrebbe errato mancando di considerare che la norma aveva riguardo ai consumi idrici successivi al 1° gennaio 2020, riferendosi alle fatture a scadenza successiva, e del resto lo stesso giudice di merito aveva concordato con tale conclusione ancorando la decorrenza del regime alla «scadenza delle bollette» posteriore alla sopra detta data, sicché la prescrizione precedente era o quinquennale per periodicità oppure, al più, biennale ma con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
Considerato che
il ricorso è inammissibile;
la sentenza impugnata ha deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro, in materia contrattuale, sicché si tratta di un giudizio di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, secondo comma,
cod. civ. (Cass., 11/06/2012, n. 9432, Cass., 12/02/2018, n. 3290, Cass., 19/01/2021, n. 769);
questa Corte ha reiteratamente chiaro che, nell’ipotesi, l’unico rimedio esperibile è l’appello, con i limiti di cui all’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 18/11/2008, n. 27339, Cass., 28/05/2020, n. 10063, Cass., 11/04/2024, n. 9870);
peraltro, nel gravame non è dato neppure comprendere se la decisione della causa, quale quella in questione, di valore non eccedente i 1.100,00 euro, sia stata o meno relativa a rapporto di utenza derivante da contratto concluso mediante moduli o formulari;
nel caso si fosse trattato di decisione pronunciata, secondo equità, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto non relativa a rapporto fondato su contratto concluso ai sensi dell’art. 1342, cod. civ., la sentenza sarebbe stata appellabile, relativamente ai principî regolatori della materia, tra cui certamente quello afferente al generale regime prescrizionale dei crediti originati da rapporti di somministrazione quale quello in parola (art. 339, terzo comma, ultima parte, cod. proc. civ.) ( cfr. Cass., 10/1/2007, n. 284; Cass., 14/3/2006, n. 5462 );
nel caso si fosse trattato di decisione relativa a contratto di utenza concluso mediante moduli o formulari, la decisione sarebbe stata generalmente appellabile a mente dell’art. 113, secondo comma, cod. civ., seconda parte;
non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese di parte intimata;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2/7/2024.