Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10090 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10090 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13046/2021 R.G. proposto da :
NOME COGNOME con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME NOMECOGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE e DEL COGNOME, in persona del Ministro pro tempore
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO LECCE n. 654/2020 pubblicata il 05/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n.654/2000 pubblicata il 05/11/2020 ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con il Ministero dell’ Istruzione e del Merito.
La controversia ha per oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie oggetto del verbale della commissione medica di verifica del 04/10/2010, oltre che del diritto alla corresponsione dell’equo indennizzo.
Il Tribunale di Lecce rigettava le domande proposte dalla Indino, ritenendo l’origine professionale della sola frattura metatarsale del piede sinistro, di cui alla lettera A del verbale, con esclusione delle patologie oggetto dei punti da B ad E.
La corte territoriale faceva proprie le valutazioni espresse dal CTU nominato in grado di appello, confermando la causa di servizio per la sola patologia di cui alla lettera A del verbale della commissione medica, rilevando che le parti non avevano presentato osservazioni o note di controdeduzioni alla perizia.
Per la cassazione della sentenza ricorre la Indino, con ricorso affidato a tre motivi. Il Ministero è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta «vizio della sentenza ex art.360 c.p.c. n.3 per violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cc 115 c.p.c. 118 c.p.c. disp. 195, 157 c.p.c. Attuazione ed ex art.360 c.p.c. 4 e 5 per omesso esame decisivo di fatti che è stato oggetto di discussione tra le parti, omessa motivazione, omesso esame delle risultanze istruttorie, nullità (c.1° n.4 della sentenza per violazione dell’art.132 c.4°) per mancanza di motivazione o motivazione perplessa e incomprensibile, contraddittoria».
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta «vizio della sentenza ex art.360 c.p.c. n.3 per violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e 115 c.p.c. e dell’art.360n.4 e 5 omesso esame decisivo di fatti che è stato oggetto di discussione tra le parti, omessa motivazione, omesso esame delle risultanze istruttorie, nullità (c.1° n.4 della sentenza per violazione dell’art.132 c.4°) per mancanza di motivazione o motivazione perplessa e incomprensibile, contraddittoria nullità (c.1° n.4 della sentenza per violazione dell’art.132 c.4°) per mancanza di motivazione o motivazione perplessa e incomprensibile, contraddittoria».
Con il terzo motivo lamenta «omessa declaratoria indennizzo per la frattura al piede ex art.360 n.4 e 5 omesso esame decisivo di fatti che è (sic) stato oggetto di discussione tra le parti, omessa motivazione, omesso esame delle risultanze istruttorie, nullità (c.1° n.4 della sentenza per violazione dell’art.132 c.4°) per mancanza di motivazione o motivazione perplessa e incomprensibile, contraddittoria».
Il primo motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni concorrenti. In primo luogo, secondo il costante orientamento di questa Corte al quale si intende dare continuità, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma primo, num. 3 e num. 5 cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma
e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. Sez. Lav. 6/2/2024, n. 3.397).
Nel primo motivo -con riferimento alla CTU espletata in grado di appello – la parte ricorrente ha cumulato, in modo da renderle sostanzialmente indistinguibili, le censure ex nn. 3, 4 e 5 dell’art.360 comma primo cod. proc. civ.
Peraltro, e tali sono le concorrenti ragioni di inammissibilità: a) le censure ex art.360 comma primo n.3, ipoteticamente individuabili, sono inammissibili perché il ricorrente si duole dell’apprezzamento dei fatti di causa da parte del CTU, siccome fatto proprio dalla corte territoriale, apprezzamento che è riservato al giudice del merito e non è in questa sede sindacabile se non nei limiti della violazione di norme di diritto, non specificamente prospettata; b) quanto alle censure relative alla motivazione il costante l’orientamento secondo il quale il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili; ove, invece, le censure all’elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell’elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità (Cass. 06/06/2024 n. 15804). La corte territoriale ha ritenuto di fare proprie le conclusioni del CTU anche sulla base del rilievo che non risultassero note o controdeduzioni alla CTU proposte dalla odierna ricorrente; tanto basta per ritenere rispettato il minimo costituzionale di motivazione; c) quando al preteso omesso esame di fatti decisivi, si tratta in realtà di mere valutazioni, peraltro non più sindacabili in
questa sede, ex art.348 ter ultimo comma cod. proc. civ., perché la sentenza d’appello ha confermato quella del giudice di prime cure.
Le medesime considerazioni valgono con riferimento al secondo motivo di ricorso, nel quale vengono cumulati motivi eterogenei ed indissolubili con riferimento alla valutazione delle prove testimoniali da parte della corte territoriale.
Il terzo motivo di ricorso è infine inammissibile perché si sostanzia nella rubrica, senza alcuno sviluppo argomentativo delle censure cumulate e tra loro eterogenee.
Per questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese perché il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione Lavoro