Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32941 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32941 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21537-2022 proposto da:
NOME, titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall’avvocato NOMEAVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 128/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 4471/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 975/2017 il Tribunale di Tivoli, in parziale accoglimento del ricorso proposto da COGNOME NOME
Oggetto
Lavoro
subordinato
Inquadramento superiore
Differenze
retributive
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/10/2025
CC
nei confronti di COGNOME NOME, quale titolare dell’omonima impresa individuale, stante l’accertato svolgimento di mansioni di superiore livello D) del CCNL Legno artigianato, aveva condannato il resistente a versare la somma di € 6.217,72, quale trattamento di fine rapporto per il periodo di lavoro aprile 2006-dicembre 2012, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo; aveva rigettato le ulteriori domande del ricorrente; aveva rigettato, altresì, la domanda riconvenzionale del convenuto.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal lavoratore contro la suddetta sentenza e in riforma di quest’ultima, dichiarava che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1°.1.2000 al 23.12.2012 con inquadramento dell’appellante nel livello E del CCNL di categoria per il periodo dal 1°.1.2000 fino al 3.4.2006 e nel livello D per il periodo da 4.4.2006 fino al 23.12.2012; condannava la parte appellata al pagamen to in favore dell’appellante della somma di € 39.904,23 per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; rigettava nel resto l’appello.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dato conto delle domande delle parti spiegate in primo grado (il convenuto aveva avanzato una domanda riconvenzionale), di quanto considerato e deciso dal primo giudice e dei quattro motivi d’appello del lavoratore, giudicava parzialmente fondato il primo, a mezzo d el quale egli si doleva dell’erronea e/o carente pronuncia con riferimento ad un punto decisivo della controversia in relazione alla natura subordinata del rapporto di
lavoro ab origine intercorso tra le parti e sulla relativa decorrenza.
La Corte, inoltre, riteneva parzialmente fondato anche il secondo motivo d’appello, con il quale il lavoratore lamentava erronea e/o carente pronunzia con riferimento ad un punto decisivo della controversia in relazione al suo inquadramento ed al conseguente diritto alla corresponsione delle relative differenze retributive.
Considerava, infine, da accogliere per quanto di ragione il quarto motivo, con il quale si lamentava la genericità della sentenza di primo grado con riguardo alle voci retributive vantate per essere stata offerta piena e puntuale prova dell’entità del l avoro prestato.
In definitiva, la Corte, sulla base della c.t.u. contabile espletata, riteneva emerso un credito complessivo a favore del lavoratore di € 39.904,23.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso l’intimato.
Quest’ultimo ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è rubricato come segue: ‘Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 152 c.p.c. (motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c.) e sulla ammissibilità del ricorso ex art. 360 c.p.c.’. Deduce testualmente il ricorrente: ‘Quanto fin qui riportato, in ordine ai fatti. Con riferimento a questo primo
punto, brevemente ci si riporta a quanto esposto in narrativa. Con decreto di fissazione di udienza datato 29 gennaio 2015, il Giudice di Prime Cure assegnava un termine perentorio per notificare ricorso e decreto di fissazione di udienza entro e non oltre il giorno 8 febbraio 2015, ovvero 10 giorni prima dalla data di deposito detto decreto, e tuttavia detto termine non è mai stato rispettato, in tal modo incorrendo il COGNOME, in decadenza.
Il ricorso è stato notificato al COGNOME in data 29 settembre 2015, e detta eccezione non ha mai trovato una risposta in nessuno dei due gradi di giudizio, pertanto si chiede di valutare l’eventuale decadenza del COGNOME dal giudizio già in I grado ‘.
Un secondo motivo è rubricato: ‘Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2904 c.c. (motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c.) e sulla ammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c.’. Deduce il ricorrente che: ‘Con questo ulteriore aspetto del primo punt o si intende censurare la palese violazione delle norme indicate giacché hanno erroneamente qualificato un rapporto di lavoro subordinato in capo al sig. COGNOME e nei confronti del sig. COGNOME in assenza della prova dei requisiti di legge’.
Un terzo motivo è rubricato: ‘Sulla violazione e sulla falsa applicazione di norme di diritto ex art. 2103 c.c. e omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione (art. 360, n. 35)’.
Il primo motivo è inammissibile.
Osserva il Collegio che la censura, pur risultando alla fine comprensibile tenendo conto di quanto esposto tra la
seconda e la terza facciata del ricorso (che consta di pagine non numerate), difetta comunque dei requisiti di autosufficienza del ricorso per cassazione di cui all’art. 366, comma primo, n. 6), c.p.c. e all’art. 369, comma secondo, n. 4), c.p.c.
Invero, il ricorrente non ha trascritto, né richiamato almeno nelle parti salienti, gli atti processuali cui si riferisce e, segnatamente, quello di essi in cui egli avrebbe eccepito che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato a lui notificato in data 29 settembre 2015, oltre il termine assegnato dal giudice allora procedente.
Solo per completezza, allora, mette conto aggiungere che dalla sentenza di primo grado non risulta la proposizione di tale eccezione e che da quella d’appello, qui impugnata, non emerge che la relativa questione, se sollevata in prime cure, fosse stata rip roposta dall’allora appellato alla Corte distrettuale (la quale, piuttosto, si è pronunciata espressamente, respingendola, sulla diversa eccezione pregiudiziale d’inammissibilità del gravame del lavoratore per difetto di specificità dei motivi d’appello: c fr. pag. 4 della sua sentenza).
6. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.
Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, espresso più volte anche a Sezioni unite, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così per tutte Cass., sez. un., 27.12.2019, n. 34476).
Ebbene, pur volendo tenere conto che per mero ed evidente refuso in rubrica l’unica norma di diritto della quale si lamenta la violazione o falsa applicazione non è l’indicato art. 2904 c.c., bensì l’art. 2094 c.c. (norma definitoria del ‘Prestatore di lavoro subordinato’), il ricorrente trascrive solo taluni passaggi motivazionali che dichiara essere presenti alle pagg. 45 dell’impugnata sentenza (cfr. facciata 5 del ricorso per cassazione).
Anzitutto, non è considerata la completa motivazione della Corte territoriale che nel § 1 della propria sentenza (tra la pag. 4 e la pag. 6), in base al proprio apprezzamento delle emergenze probatorio ha ritenuto ricorrere nella specie tutti gli indici rivelatori della subordinazione (che ha elencato, facendo riferimento a precedente di legittimità).
A tale valutazione della fattispecie il ricorrente contrappone: proprie considerazioni svolte in sede di costituzione in appello (cfr. facciate 5-6 del ricorso); taluni passaggi motivazionali della sentenza di primo grado (cfr. facciate 6-8 del ricorso); il richiamo di alcuni precedenti di legittimità in tema di subordinazione (cfr. facciate 8-9 del ricorso); un proprio diverso apprezzamento delle deposizioni rese dai testi COGNOME e COGNOME (cfr. facciate 9-11 del ricorso); ulteriori richiami giurisprudenziali (cfr. facciate 11-12 del ricorso); altre proprie valutazioni delle deposizioni testimoniali (cfr. facciate 12-13 del ricorso).
In definitiva, lo svolgimento, invero disordinato, del secondo motivo rende del tutto evidente che il ricorrente vi propone una rilettura delle risultanze processuali, per giunta non del tutto aderente alla completa motivazione resa a
riguardo dalla Corte di merito. Tale rilettura si sostanzia in una mera contrapposizione valutativa non idonea a dare contezza dell’errore in tesi ascritto alla sentenza impugnata.
12. Analoghi rilievi valgono per il terzo motivo.
Invero, anche in tale censura, che peraltro non individua precisamente la parte di decisione che s’intende impugnare, il ricorrente: richiama proprie considerazioni in sede di costituzione in appello (cfr. facciata 15 del ricorso); propone una sua crit ica dell’apprezzamento di determinate testimonianze (cfr. facciate 15-17 del ricorso); trascrive ampi stralci della motivazione della sentenza di primo grado (cfr. facciate 17-19 del ricorso).
Anche per questo motivo, insomma, risulta evidente che il ricorrente prospetta ulteriore rivisitazione dell’accertamento fattuale operato dalla Corte territoriale, restando secondario il rilievo che in esso si riscontra altresì un’indistinta sovrapposi zione di mezzi di ricorso differenti, quali quello di violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. e quello di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 21.10.2025.
La Presidente NOME COGNOME