Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8526 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8526 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5072/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO ( ) e domiciliato presso l’AVV_NOTAIO (EMAIL);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME ( ) e NOME COGNOME (EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 3219/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Tribunale di Lecco decreto ingiuntivo di euro 198.724,61, oltre interessi e spese, nei confronti di NOME COGNOME, garante a prima richiesta di RAGIONE_SOCIALE – di cui era amministratore -. Il COGNOME si opponeva, e controparte insisteva; il Tribunale rigettava l’opposizione con sentenza del 10 maggio 2019.
Il COGNOME proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Milano rigettava con sentenza del 9 dicembre 2020.
Il COGNOME ha presentato ricorso, articolato in tre motivi, cui la società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, depositando atto che non può considerarsi memoria, difettando dei relativi requisiti di legge.
Considerato che
Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c.
1.1 Esposti i ‘fatti storici’ della vicenda (ricorso, pagine 3 -6), si afferma che, ‘se è così, ed al riguardo non può porsi dubbio alcuno (trattandosi di circostanze di fatto documentali … pacifiche, nonché ex art. 115 c.p.c. espressamente riconosciute … anche da parte avversa)’, sarebbe certo che il ricorrente abbia garantito per ottenere ‘concessione del rinvio dell’udienza prefallimentare da COGNOME‘ (ricorso, pagina 6); si prosegue con argomentazioni che ciò sosterrebbero (ricorso, pagine 6ss.) e invocando in particolare ‘l’esistenza di un <> … già … accertato’ dal primo giudice (ricorso, pagina 8). Si contesta poi, perché sarebbe ‘infondata in fatto e di diritto’ ,
l’affermazione della corte territoriale volta a negare tale collegamento, per cui ‘manca il requisito della pluralità di contratti’, e l’ulteriore riconoscimento da parte della corte della ‘causa … usuale del tipo di contratto stipulato’ di garanzia, ancora argomentando sull’ottenimento del rinvio dell’udienza prefallimentare.
1.2 Il motivo, ictu oculi , consiste integralmente in una ricostruzione fattuale alternativa rispetto all’accertamento dei fatti espletato dal giudice d’appello, per di più conformi al primo giudice.
È pertanto inammissibile.
Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c.
2.1 La Corte d’appello afferma che ‘non v’è prova … che il vincolo della società di chiedere il differimento dell’udienza prefallimentare fosse coordinato alla sola concessione della garanzia personale … del COGNOME‘, anziché correlato pure all’ottenimento da parte del COGNOME di una proroga del termine di ‘diffida ad adempiere intimata dal Concordato ‘ (il riferimento è al concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE, altra società coinvolta nella vicenda: si veda nel ricorso, a pa gina 3). Ciò viene contestato (‘non può essere assolutamente condiviso!’: così in ricorso, pagina 11) attraverso una ricostruzione dei fatti (pagine 1116 del ricorso), invocandovi pure l’articolo 1439 c.c. – per il dolo con cui la controparte avrebbe agito nei confronti del ricorrente -e l’abuso del diritto a fronte della buona fede e della correttezza del ricorrente, riferendosi anche all’articolo 42 Cost.
Si conclude (pagina 15s. del ricorso) imputando a COGNOME di ave r eluso i ‘principi generali della buona fede, della lealtà e della correttezza … ingenerando artatamente in capo a COGNOME … la prospettiva’ che, se rilasciava garanzia personale del debito della società RAGIONE_SOCIALE, controparte ‘avrebbe concesso il rinvio dell’udienza di fallimento’.
2.2 Si tratta, evidentemente, di una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella per cui ha optato il giudice di merito, propria quindi di un gravame: il che conduce il motivo alla inammissibilità.
Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 115, 116 e 132 per nullità della sentenza.
3.1 Si trascrive un ampio passo della sentenza (ricorso, pagine 16-18) ove il giudice d’appello fornisce la sua ricostruzione dei fatti, per dichiar are che ‘non può essere assolutamente condiviso’, avendo la corte territoriale esaminato i documenti ‘in modo assolutamente apodittico ed errone o, giungendo, pertanto, a conclusioni del tutto illogiche ed incomprensibili’ (ricorso, pagina 18).
Premesso che su tutto questo l’onere della prova sarebbe stato della controparte, il ricorrente prosegue con una sua ricostruzione della vicenda (ricorso, pagine 1820), criticando affermazioni su di essa rese dal giudice d’appello.
3.3 Anche qui si è dinanzi ad una ricostruzione che in realtà, nonostante alcuni riferimenti giuridici, ha sostanza fattuale, ed è palesemente alternativa a quella svolta dal giudice d’appello. Il motivo è dunque inammissibile.
Il ricorso in conclusione è inammissibile; il ricorrente deve perciò rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di € 4.200,00 di cui € 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2024