Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21928 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21928 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 1242/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso da ll’RAGIONE_SOCIALE e domiciliato presso la stessa in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-controricorrente e ricorrente incidentale condizionata –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Reggio Calabria, n. 428/2018, pubblicata il 19 ottobre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha proposto ricorso cautelare contro il provvedimento del dirigente RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Reggio Calabria del 3 ottobre 2013, assunto in esito a interpello andato deserto, con il quale era stato stabilito che alla ricorrente, funzionario giudiziario già assegnato alla cancelleria RAGIONE_SOCIALE sezione affari civili, fosse affidata la Direzione del Gruppo di Lavoro che, all’interno del Settore Affari penali, macroarea giurisdizionale, avrebbe dovuto curare tutti gli incombenti di rito, e che fosse ridotto di un giorno il suo affiancamento in atto presso la Segreteria dell’Ufficio di Presidenza.
Il ricorso è stato rigettato, ma il successivo reclamo è stato accolto dal Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento del 3 ottobre 2013.
NOME COGNOME ha proposto, quindi, il conseguente giudizio di merito.
Il Tribunale di Reggio Calabria, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 1° luglio 2016, ha accolto il ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Reggio Calabria, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 428/2018, ha rigettato.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
NOME COGNOME si è difesa con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione de ll’ art. 329 c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la questione dell’illegittimità del provvedimento dirigenziale fosse questione coperta dal giudicato, potendosi ormai valutare unicamente se il detto provvedimento illegittimo potesse costituire o meno fattore causale del danno non patrimoniale subito dalla dipendente.
La doglianza è inammissibile.
Infatti, la stessa P.A. afferma di avere esposto, in sede di gravame, che l’appello era volto unicamente a ottenere la riforma RAGIONE_SOCIALE condanna risarcitoria e ciò anche nella parte in cui difendeva la legittimità del provvedimento opposto quale elemento costitutivo del fatto asseritamente illecito.
D’altronde, la PRAGIONE_SOCIALE., ove non avesse limitato l’impugnazione al solo profilo concernente il risarcimento del danno, avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, venendo ancora in rilievo l’impugnazione del provvedimento contestato.
In realtà, la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Reggio Calabria è del tutto coerente con quanto sostenuto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poiché è stata proprio la RAGIONE_SOCIALE. a rifiutarsi di integrare il contraddittorio nei confronti del citato COGNOME, già litisconsorte necessario in primo grado.
Nella misura in cui la P.A. ha rappresentato di avere interesse solo alla declaratoria RAGIONE_SOCIALE legittimità del suo comportamento ai fini RAGIONE_SOCIALE riforma del capo RAGIONE_SOCIALE sentenza che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno, essa ha chiarito come oggetto del contendere non fosse più l’altro capo RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, che aveva accertato l’illegittimità del provvedimento contestato.
Ne consegue, però, che, se, in questa sede, deve decidersi, secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE P.A., RAGIONE_SOCIALE legittimità o meno, in via incidentale, del detto provvedimento, non può prescindersi dalla circostanza che la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria è ormai divenuta inoppugnabile nella parte in cui ha stabilito, con efficacia di giudicato anche verso NOME COGNOME, l’illegittimità dell’atto criticato dalla controricorrente.
In pratica, la P.A. non può rinunciare ad accertare direttamente la legittimità dell’atto citato, per poi cercare di ottenere lo stesso risultato in via indiretta.
Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2087 e 2697 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nella parte in cui aveva ritenuto che il provvedimento di assegnazione RAGIONE_SOCIALE controricorrente fosse il fatto causale del danno lamentato e che la liquidazione del primo giudice fosse corretta.
La doglianza è inammissibile, atteso che la P.A. ricorrente chiede, nella sostanza, a questa RAGIONE_SOCIALE di rivalutare gli atti di causa e di compiere un nuovo accertamento dei fatti, attività che le sono precluse. Peraltro, la decisione è motivata con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio presente agli atti, tenendo conto che le parti non avevano mosso contestazioni in ordine alle sue conclusioni. Per ciò che concerne, poi, la questione relativa alla determinazione del risarcimento, si rileva che, stante la sua natura equitativa, essa non è sindacabile in questa sede, ove motivata (come, nella specie, è avvenuto).
La dichiarazione di inammissibilità dei due motivi del ricorso principale rende non necessario l’esame del ricorso incidentale condizionato.
Il ricorso principale è dichiarato inammissibile e quello incidentale condizionato assorbito
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Si attesta che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE P.A. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto, essendo essa esentata dalla relativa corresponsione tramite il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale;
condanna la P.A. ricorrente principale a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il 20