Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22946 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22946 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/08/2025
RESPONSABILITA’ DA COSE IN CUSTODIA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12947/2022 R.G. proposto da
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME E COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME -controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 1488/2021 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositata il giorno 19 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME lamentando infiltrazioni al proprio edificio cagionate da interventi edili effettuati sul confinante immobile da NOME COGNOMEcui, in pendenza della lite, sono succeduti mortis causa
NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME), ne domandò la condanna alla esecuzione delle opere occorrenti per l’eliminazione delle infiltrazioni nonché al risarcimento dei danni.
All ‘esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Firenze condannò gli eredi COGNOME all’effettuazione di lavori ed al pagamento della somma di euro 20.000, importo risarcitorio corrispondente al costo dei lavori di risanamento dell’immobile attoreo.
Decidendo sulle contrapposte impugnazioni (degli eredi COGNOME, in via principale, in ordine all’ an e al quantum del ristoro; di NOME COGNOME, in via incidentale, quanto al mancato riconoscimento dei danni per mancato o ridotto utilizzo del cespite), la decisione in epigrafe indicata ha, ferme le altre statuizioni rese in primo grado, ridotto l’entità della con danna nei confronti degli eredi COGNOME ad euro 15.000, rigettato l’appello incidentale, compensato parzialmente le spese.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi ad un unico motivo.
Resistono, con unitario controricorso, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME.
Con provvedimento reso il giorno 21 novembre 2023, è stata formulata, ai sensi del l’ art. 380bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso per inammissibilità dello stesso, sul rilievo dell’improprio riferimento alla precedente formulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., della mancata individuazione di « fatti decisivi » non esaminati e del cumulo in un unico motivo di censure eterogenee, relative cioè tanto a violazione di legge quanto ad anomalie motivazionali.
Parte ricorrente ha depositato tempestiva istanza di decisione corredata da nuova procura speciale alle liti.
Per la trattazione del ricorso è stata dunque fissata l ‘ adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.
I l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso denuncia « omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di revisione della condanna dei Soderi alla refusione delle spese necessarie per i lavori di risanamento dell’immobile Calastrini, e del mancato riconoscimento del nesso di causalità fra le omissioni conseguenti gli illeciti attuati dai Soderi per i contestati lavori e la domanda di indennizzo per la conseguente accertata inabitabilità dell’immobile del ricorrente, con violazione dell’art. 360 , primo comma, num. 5, cod. proc. civ.».
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni già esplicitate nella proposta di definizione accelerata, di seguito soltanto ulteriormente sviluppate ed approfondite.
2.1. Devesi, in primis , ribadire come, a suffragio dell’impugnazione di legittimità, sia lamentata la sussistenza di vizi motivazionali non più giuridicamente rilevanti a tal fine in forza della nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, num. 5, cod. proc. civ. , applicabile ratione temporis al caso, secondo cui è invece denunciabile per cassazione l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Come è noto, per effetto della menzionata novella, il controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato in sede di legittimità può investire unicamente l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, e che si esaurisce nella « mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico », nella
r.g. n. 12947/2022 Cons. est. NOME COGNOME
« motivazione apparente », nel « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili » e nella « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile », esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di « sufficienza » della motivazione (sul punto, basti menzionare Cass., Sez. U, 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
Anomalie motivazionali nemmeno adombrate (se non in maniera del tutto assertiva) dal ricorrente.
D’altro canto, pur a voler ricondurre la censura articolata nell’alveo del motivo oggi contemplato dal num. 5, egualmente il motivo non si sottrarrebbe alla sanzione di inammissibilità.
Ed invero, il fatto decisivo per il giudizio considerato da detta norma è da intendersi in senso storico-naturalistico, come concreto accadimento di vita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887).
Nella specie, per contro, parte ricorrente si duole della omessa (o, meglio, della a suo dire non corretta) lettura di atti processuali e, in specie, della relazione del c.t.u., di cui riporta plurimi stralci.
2.2. Ancora, come pure rimarcato nella proposta di definizione, l’unico motivo di ricorso è connotato da una inestricabile commistione tra questioni di fatto e questioni di diritto affastellate (in maniera da renderne ancor più complessa la intelligibilità) da stralci di atti processuali di parte o del fascicolo di ufficio (in particolare, della relazione peritale di c.t.u.), peraltro non individuati -e, tanto meno, idoneamente -nella collocazione processuale (in trasgressione al disposto dell’art. 366, p rimo comma, num. 6, cod. proc. civ.), cui si accompagnano lapidarie ed apodittiche affermazioni di violazioni di
plurime norme, sostanziali e processuali, ed altrettanto generiche postulazioni di difetti motivazionali della sentenza gravata.
Ciò posto, è appena il caso di rammentare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Suprema Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità -dai quali, in thesi, è inficiata la decisione impugnata – scegliendoli dal novero di quelli elencati dall ‘ art. 360, primo comma, cod. proc. civ..
Ne deriva, per consolidato orientamento di nomofilachia, che l ‘ articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza (cioè a dire che prospetti una pluralità di questioni involgenti censure al tempo stesso relative ad asserite violazioni di legge e vizi della motivazione unitariamente trattate), integra, di per sé, ragione d ‘ inammissibilità dell ‘ impugnazione allorquando la sua formulazione non consenta l ‘ agevole individuazione delle questioni prospettate, postulando a tal fine un (non consentito, anzi precluso dalla legge) intervento della Corte volto ad enucleare dalla frammista struttura del motivo le parti concernenti le separate censure (così, sulle orme di Cass., Sez. U, 06/05/2015, n. 9100, Cass. 14/09/2016, n. 18021; Cass. 17/03/2017, n. 7009; Cass. 23/10/2018, n. 26790).
E tanto giustifica – altresì l’inammissibilità del motivo in esame, nel quale non soltanto non è possibile discernere con chiarezza le doglianze sollevate ma, ancora prima, non è neanche somministrata al giudice di legittimità una adeguata illustrazione del fatto processuale, mancando pure la descrizione del contenuto della sentenza di primo grado nella parte (e per le ragioni) di reiezione della domanda attorea.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, in conformità alla proposta di definizione accelerata.
Da ciò consegue, oltre al regolamento delle spese del grado secondo soccombenza, l’adozione dei provvedimenti di condanna (nelle
misure indicate in dispositivo) di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., giusta l’art. 380 -bis , ultimo comma, cod. proc. civ..
Attes o l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dell ‘ art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ul teriore somma di euro 3.000,00.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 3.000,00.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell ‘ art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione