Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32166 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32166 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. r.g. 11791/2021 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’ avvocato NOME COGNOME con cui elettivamente domiciliano in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con i quali elegge domicilio in Roma, in INDIRIZZO presso lo studio del dott. NOME COGNOME.
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 599/2021, pubblicata in data 17/02/2021, notificata in data 18/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che, all’esito del giudizio di opposizione, aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 135/2012 ottenuto su istanza della Banca di Credito Cooperativa di Scafati e Cetara nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e degli avallanti COGNOME Vincenzo e COGNOME Antonio , a seguito di revoca degli affidamenti comunicati in data 18 agosto 2011 per la complessiva somma di euro 78.040,62, quale residuo del finanziamento cambiario di originari euro 120.000,00 sottoscritto in data 10 novembre 2010, da restituirsi a mezzo di numero 24 cambiali tutte emesse il 10 novembre 2010, di cui sei con scadenze mensili dal 31 agosto 2011 al 31 gennaio 2012, rimaste impagate.
In particolare, secondo la corte d’appello, la ragione di credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, come rilevato dal primo giudice, non si fonderebbe su un mutuo di scopo, ma su un finanziamento cambiario di euro 120.000,00 rappresentato da 24 effetti cambiari; nel ricorso per decreto ingiuntivo risultano chiaramente precisate le poste su cui si fonda il credito azionato in giudizio: euro 30.000,00 per sei rate mensili impagate, euro 50.000,00 per rate insolute a scadere, per cui la banca ha fornito piena ed evidente prova documentale del credito producendo il contratto di finanziamento munito di condizioni economiche con relativo piano di ammortamento e prospetto contabile riepilogativo.
Per quanto concerne l’eccepita nullità del contratto oggetto del decreto ingiuntivo per mancanza della causa di finanziamento in quanto destinato a ripianare il passivo derivante dai precedenti rapporti oggetto di un diverso giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata recante il numero RG 2271/2011, ad avviso della Corte di appello, in disparte l’ipotesi di mutuo di scopo in senso tecnico, la concreta utilizzazione delle somme oggetto di
finanziamento, ove anche destinato a ripianamento di passività pregresse, è del tutto irrilevante non incidendo sulla causa di finanziamento.
Inoltre, il finanziamento non può ritenersi nullo per mancata erogazione di ‘ denaro fresco ‘, atteso che la consegna del denaro idonea perfezionare il contratto di finanziamento non va intesa in termini di materiale traditio del denaro, risultando sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario. Anche la tesi del collegamento negoziale da cui gli appellanti pretendevano di far derivare la nullità del finanziamento per essere la causa di tale contratto nulla poiché finalizzata ad estinguere debiti in tutto o in parte inesistenti risulterebbe, ad avviso della Corte distrettuale, completamente sfornita di elementi probatori.
La sentenza pubblicata il 17/02/2021, notificata in data 18/02/2021 è stata impugnata dal solo signor NOME COGNOME con ricorso in Cassazione, assistito da quattro motivi. Si è costituita la Banca con controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c. in relazione alla domanda di nullità dell’ingiunzione , stante il giudizio di accertamento negativo del credito instaurato dinanzi al tribunale di Torre Annunziata al RGN 2271/2011.
La corte d ‘ appello ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva respinto l’eccezione di litispendenza con riferimento alla pendenza del giudizio di accertamento negativo del credito. Ma tale giudizio ad avviso del ricorrente avrebbe dovuto imporre la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo e la rimessione del fascicolo al giudice dinnanzi al quale era stata esperita la domanda di accertamento negativo.
Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c. per nullità del finanziamento cambiario del 10/11/2010 stante il pagamento di passività pregresse sul conto corrente n. 102213 in rel azione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.
Come detto, con riferimento al primo motivo, la corte d ‘ appello rigettava la domanda di nullità del finanziamento cambiario in quanto finalizzato esclusivamente a ripianare le passività del c/c n. 102213.
In particolare, la sentenza della Corte di merito sarebbe incorsa in un errore di sussunzione effettuando un’erronea riconduzione del fatto materiale costituito dal patto distrattivo delle somme mutuate nella fattispecie normativa di cui all’art. 1418 c.c. che avrebbe imposto l’accertamento della nullità del finanziamento per vizio genetico della causa. Il patto distrattivo sarebbe evidente sulla scorta di quanto accertato in sede di CTP contabile, nonché per stessa ammissione da parte della Banca, con conseguente mancata dichiarazione di nullità del finanziamento, si ripete, per carenza originaria della causa. Al riguardo, il ricorrente cita una pronuncia della Cassazione (Cass. 24699/17) secondo cui ‘la deviazione dal tipo contrattuale di cui all’art. 1813 c.c. si può affermare quando vi sia la prova di un obbligo specifico del mutuatario nel confronti del mutuante, in ragione dell’inter esse di quest’ultimo alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo’, nonché ‘in cui pure i l contratto di mutuo prescriveva uno specifico vincolo di destinazione delle somme e a cui veniva ad affiancarsi, peraltro, un ‘patto di distrazione delle somme’ , come diretto all’estinzione di un preesistente debito’.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
La corte d ‘ appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il credito della Banca, sebbene la stessa si sia limitata a depositare il contratto di finanziamento e non gli estratti del c/c n. 102213 la cui posizione debitoria preesistente aveva giustificato l’accensione del prestito.
Con il quarto ed ultimo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..
In particolare, la corte distrettuale non avrebbe valutato la circostanza per cui il finanziamento cambiario del 10/11/2010 presentasse una clausola anatocistica, nonché clausole usurarie e l’illegittimità degli interessi sulle rate
a scadere cui non applicava l’interesse moratorio legale sulla sola sorte capitale nonché l’illegittimità degli interessi anatocistici sulle rate scadute.
Il primo motivo è inammissibile perché privo di autosufficienza.
Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la «ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).
La sentenza impugnata ha escluso espressamente la litispendenza e niente emerge dal ricorso per potersi apprezzare in qual senso la decisione sarebbe da considerare errata.
Anche la seconda censura è inammissibile.
Al riguardo parte ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza, che ha escluso nel merito, per difetto di prove, la sussistenza di uno scopo o patto distrattivo delle somme mutuate oltre che un collegamento negoziale fra la situazione debitoria e il contratto di finanziamento in questione.
Va dichiarato inammissibile anche il terzo motivo , poiché la corte d’appello non ha deciso in base alla regola di riparto. Parte ricorrente richiede dunque di rivalutare la decisione di merito in ordine alla prova della esistenza del contratto di finanziamento, in contrasto coi noti limiti del giudizio di legittimità.
Il quarto ed ultimo motivo di censura è altresì inammissibile.
La sentenza impugnata ha respinto le domande evidenziando la genericità delle deduzioni ed allegazioni sia in primo che in secondo grado, ritenendo la correttezza dell’operato del giudice di prime cure in ordine alla superfluità in quanto esplorativa della richiesta CTU.
Tale carenza non viene censurata specificamente non avendo parte ricorrente indicato in quale atto del giudizio le deduzioni concernenti le domande
sarebbero state allegate, nonché riportato nel ricorso il contenuto di tali eventuali atti processuali. Né è dato intendere il raccordo tra il motivo e la sentenza che conferma la genericità delle deduzioni svolte, non avendo la censura chiarito da quale punto di vista vi sarebbe stata una violazione delle norme indicate.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente alle spese processuali, che liquida in € 8 .000,00 a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma, il 19/09/2024