Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22948 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6202/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME NOMEEMAIL) e COGNOME NOME
(EMAIL), giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo
studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale in calce al controricorso.
–
contro
ricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1141/2019 depositata il 25/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla locatrice NOME COGNOME, per il pagamento di canone ed oneri accessori per locazione di immobile e di posto auto in Torino.
Si costituivano, resistendo, gli eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
1.2. Con sentenza n. 904/2019 del 25 febbraio 2019 il Tribunale di Torino rilevava, a seguito di c.t.u., espletata dopo che nel giudizio di prime cure una prima consulenza tecnica d’ufficio veniva dichiarata nulla per violazione del contraddittorio, che risultavano pagamenti in eccesso da parte del conduttore e che, effettuata la compensazione, non residuava più alcun credito del locatore.
Avverso la sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano appello.
Si costituiva resistendo la RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
2.1. Con sentenza n. 1141/2019 del 25 luglio 2019 la Corte d’Appello di Torino riformava parzialmente la sentenza impugnata, condannando la società conduttrice a versare delle somme agli eredi della locatrice, e parzialmente compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Resistono con controricorso NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
La società ricorrente ed i resistenti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.
Lamenta che la corte territoriale erroneamente non avrebbe dichiarato inammissibile l’appello proposto dalle controparti per violazione dei requisiti di cui all’art. 342 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 177 cod. proc. civ. e dell’art. 101 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
Censura l’impugnata sentenza sotto quattro distinti profili: a) perché si è pronunciata ‘d’ufficio’ sulla illegittimità dell’ordinanza
con cui il tribunale ha dichiarato la nullità dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio; b) perché ha ritenuto violato il disposto dell’art. 177 cod. proc. civ. e dunque ha ritenuto ammissibili i documenti acquisiti nel corso della prima c.t.u., invece dichiarata nulla in primo grado; c) perché ha ritenuto, diversamente dal tribunale, che nell’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio non sia stato violato il contraddittorio; d) perché la motivazione è omessa, insufficiente e contraddittoria e non avrebbe esaminato un fatto decisivo per il giudizio, e cioè le risultanze peritali della seconda c.t.u.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. e 132, n. 4, cod. proc. civ., contraddittoria motivazione della impugnata sentenza.
Lamenta che la corte d’appello ha denegato efficacia di riconoscimento di debito ai pagamenti eseguiti dal conduttore al locatore a seguito della notifica di ben due sfratti per morosità.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 61, 115 e 116 cod. proc. civ.
Lamenta che la corte d’appello si è basata sulla consulenza tecnica espletata per prima nel giudizio di primo grado, la quale, tuttavia, nel ricostruire le partite di dare-avere tra le parti, ha espresso valutazioni giuridiche, utilizzando il criterio di imputazione dei pagamenti di cui all’art. 1193 cod. civ., tenendo conto dei soli documenti ritenuti dal consulente avere valenza di quietanza, e facendo riferimento a ‘pagamenti non contestati dalla locatrice’, mentre ha omesso di svolgere valutazioni tecniche di natura contabile, sicché ‘gli importi riconosciuti a debito di COGNOME sono stati riconosciuti tali sulla base di indagini viziate ed inammissibili, rispetto alle quali la corte sarebbe stata comunque tenuta a motivare la ragione per cui avvalersene’ (p. 47 del ricorso).
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, prima comma, n. 4, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.
Lamenta che la corte torinese ha liquidato le spese a suo carico, in allora in qualità di parte appellata, nella misura di quattro quinti, basandosi tuttavia su conteggi privi di riscontro probatorio ed, anzi, in contrasto con questi, ed ha valutato la parziale soccombenza di controparte in misura inferiore a quella effettiva.
6. Il primo motivo è inammissibile.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello (Cass., 24048/2021; Cass., 3612/2022: In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c., integrante “error in
procedendo”, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità, di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c. e modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza”).
Nel caso di specie il motivo non rispetta il suindicato principio di specificità, giacché omette di riferire, perché non lo riproduce né direttamente né indirettamente, con indicazione in questo secondo caso della parte corrispondente, il contenuto dell’atto di appello avversario, nonché quello della sentenza di primo grado, atti che neppure localizza (neanche nel modo indicato da Cass., Sez . Un., 03/11/2011, n. 22726: ‘In tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi’).
Il secondo motivo è inammissibile ex art. 366, n. 6, cod. proc. nel suo complesso, perché omette di trascrivere e di riprodurre, perlomeno nei passaggi decisivi, l’andamento delle operazioni peritali in cui si è svolta la prima c.t.u., poi dichiarata nulla dal tribunale, omette di riprodurre il contenuto dell’eccezione di nullità della c.t.u., e nemmeno riferisce se, quando e dove tale eccezione sia stata proposta; infine, non trascrive il contenuto dell’ordinanza dichiarativa della nullità e quindi, in ultima analisi, non pone la Corte nelle condizioni di conoscere e valutare il contesto processuale a cui le censure si riferiscono.
Il principio di specificità prescritto dall’art. 366 n. 6, cod. proc. civ. non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 -01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 -01).
7.1. Passando all’esame delle singole censure che compongono il motivo, rileva anzitutto il Collegio che la dedotta violazione, sub punto a), dell’art. 112 cod. proc. civ. fa solo generico riferimento (v. p. 29 del ricorso) ai motivi proposti in appello, i quali tuttavia non vengono specificamente riprodotti, per cui l’impugnata sentenza non viene idoneamente censurata nella motivazione resa in relazione all’ordinanza del tribunale di
declaratoria della nullità della c.t.u. e di rinnovazione della stessa.
7.2. La censura proposta sub b) sconta eguale sorte di inammissibilità, per le ragioni svolte a proposito della censura precedente, cui è strettamente collegata, ed anche perché fa un generico riferimento a ‘documenti prodotti dalla parte opposta (id est i locatori)’ acquisiti nel corso della prima c.t.u., senza riprodurne il contenuto.
Come questa Corte ha già ripetutamente avuto modo di affermare, nel ricorso in Cassazione l’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti impone di indicare – a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. -specificamente il documento cui esso ricorso si riferisce, oltre che di indicare in quale sede processuale il documento sia stato prodotto, nonché -a pena di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, c.p.c. – che detto documento sia prodotto in sede di legittimità (Cass., 22/07/2016, n. 15146/16).
7.3. La censura sub c) è inammissibile, perché non solo omette di riportare specificamente lo svolgimento delle operazioni peritali e trascura di riprodurre il contenuto dei relativi verbali, ma perché neppure si confronta con l’orientamento di questa Corte, che pure viene citato anche nella nota a margine di p. 33 del ricorso (Cass., 20/02/2003, n. 2589), secondo cui rientra nella discrezionalità del giudice stabilire se la mancata partecipazione del CTP alle operazioni peritali sia giustificata o meno da legittimo impedimento: sebbene il tribunale prima e la corte d’appello poi abbiano deciso diversamente la questione, la sentenza impugnata svolge sul punto motivata valutazione in fatto, il cui sindacato è precluso in sede di legittimità (cfr., quanto al riesame del merito, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148 e, quanto alla revisione dell’apprezzamento delle prove, Cass., 24/05/2006, n. 12362; conf. Cass., 23/05/2014, n.
11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485).
7.4. Anche la censura sub d) è inammissibile.
Nel denunciare la mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle risultanze della seconda c.t.u., omette tuttavia di trascrivere e di riprodurre specificamente sia il contenuto della prima c.t.u., poi dichiarata nulla dal tribunale, sia il contenuto della c.t.u. espletata per seconda e non riferisce se ed in che misura, nel contesto processuale, siano state spese argomentazioni e difese in ordine alla decisività della seconda c.t.u. rispetto alla prima (v. Cass., 03/06/2016, n. 11482: ‘In tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità’).
7.5. Anche la deduzione del vizio di omesso esame di cui al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. viene svolta al di fuori dei limiti indicati dalle note sentenze Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014, e dalla giurisprudenza successiva, secondo cui ‘Il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in Cassazione, oltre all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico
relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il ‘come’ ed il ‘quando’ tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività’ (Cass., 23/03/2017, n. 7472; Cass., 25/08/2023, n. 25281).
Invero, seppure con stringata motivazione, la corte ha comparato le due c.t.u. ed ha motivato la sua scelta, affermando che solo la prima consulenza tecnica, ‘a differenza dell’elaborato successivo’ ha assunto tra i vari criteri impiegati per la stesura dei prospetti contabili, anche quello dell’art. 1193 cod. civ.
8. Il terzo motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all’intento pratico di riconoscere l’esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell’effetto ricognitivo (Cass., 9097/2018).
L’atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., 30/10/2002, n. 15353).
8.1. Orbene, nel caso di specie, la corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, dal momento che ha rilevato che la volontarietà del pagamento non era finalizzata a
riconoscere l’esistenza e, soprattutto, l’entità dei debiti, ma era, piuttosto, quella di evitare lo sfratto per morosità, tanto che, del resto, nel giudizio di opposizione alla convalida sono state espletate ben due consulenze tecniche d’ufficio per accertare i rapporti di dare ed avere tra le parti.
Inoltre, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, che sostanzialmente lamenta di essere stata condannata a pagare canoni e spese che aveva già corrisposto (v. p. 39 del ricorso), nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna contraddizione nella motivazione dell’impugnata sentenza, che, invece, ricostruisce i rapporti di dare ed avere tra le parti e condanna la società conduttrice a pagare ‘i canoni e gli oneri accessori ancora da onorare’ (così p. 11 dell’impugnata sentenza).
8.2. In ultima analisi, dunque, va rimarcato che la corte territoriale ha espresso una valutazione di idoneità del pagamento a seguito dell’intimazione di sfratto come diretta ad evitare la convalida e che tale valutazione è stata giustificata con una motivazione che, a tutto voler concedere, si sarebbe potuto criticare in iure sub specie di c.d. vizio di sussunzione, critica questa che tuttavia il motivo non svolge e che avrebbe, fra l’altro, richiesto l’indicazione, ove dedotti nel giudizio di merito, delle circostanze specifiche del pagamento, in modo da evidenziare il vizio.
Il quarto motivo è inammissibile, per le stesse ragioni svolte in sede di scrutinio del secondo motivo.
La società ricorrente avrebbe dovuto specificare di aver rivolto le critiche alla c.t.u. già nei precedenti gradi di giudizio, mentre il motivo nulla dice e finisce per risolversi nel sollecitare questa Corte ad esprimere un sindacato di merito precluso in sede di legittimità.
Il quinto motivo è infondato.
In disparte il rilievo per cui contiene la deduzione del vizio non più previsto dal novellato n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. – di motivazione ‘insufficiente’, non coglie il fatto che la corte d’appello non ha affatto omesso di motivare, ma ha motivatamente disposto la compensazione parziale delle spese processuali sul presupposto dell’esistenza di soccombenza reciproca, configurabile pure nel caso in cui una domanda venga accolta parzialmente, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite Civili di questa Corte con la sentenza n. 32061 del 2022; inoltre la valutazione e dunque la motivazione espressa sulla misura della compensazione non è sindacabile in sede di legittimità, il che rende priva di fondamento la censura dedotta ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
Peraltro, il letterale tenore dell’art. 92, nel testo vigente ratione temporis ed applicabile alla controversia in esame, quanto alla compensazione per reciproca soccombenza, non impone di motivare la scelta sulla misura della compensazione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza