Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1162 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1162 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 2849 anno 2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in forza di procura su foglio separato, presso cui è domiciliata in Cardito (NA), INDIRIZZO;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in forza di procura speciale su foglio separato, presso cui è domiciliata in Pescara, INDIRIZZO;
controricorrente avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Ancona n. 926/2021 pubblicata in data 04/08/2021, notificata il 15/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE per ottenere la declaratoria di nullità di clausole relative ad interessi anatocistici e a cms viziate da mancanza di causa ed indeterminatezza con condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito nonché al risarcimento dei danni con riguardo ai contratti di conto corrente intrattenuti con l’istituto di credito.
Inoltre, ha dedotto l’applicazione in alcuni trimestri di tassi d’interesse oggettivamente usurari nonché l’usura soggettiva.
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda.
La società ha interposto appello assistito da tre motivi.
La corte distrettuale ha respinto l’impugnazione escludendo la configurabilità RAGIONE_SOCIALEa dedotta usura sopravvenuta.
La sentenza è stata impugnata dalla società originaria attrice con ricorso per cassazione assistito da un solo motivo cui la banca ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 1325 e 1418 c.c. per non avere il giudice di appello accertato la nullità RAGIONE_SOCIALEa commissione di massimo scoperto per carenza di causa con conseguente restituzione al cliente RAGIONE_SOCIALEe somme
corrisposte a tale titolo. Precisa la difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente che nella CTU e nelle sentenze di merito non è chiarito se la cms abbia operato entro il fido o extra fido.
6. Il motivo, e con esso il ricorso, è inammissibile.
Al riguardo, va premesso che il ricorso per cassazione deve conformarsi al principio di autosufficienza, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., che deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022). Lo stesso principio, inoltre, richiede anche che il ricorrente specifichi in quale sede processuale il documento risulti prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile (p. es. Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184; Cass. 4 aprile 2022, n. 10761), il tutto, in conformità ai principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 (Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 -01).
Ciò premesso, gli odierni ricorrenti non hanno fornito alcun elemento tale da consentire a questa Corte di individuare se ed in quale parte RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello sia stata ipoteticamente sollevata la questione dedotta in primo grado relativa alla assenza di causa RAGIONE_SOCIALEa commissione di massimo scoperto: il che assume particolare rilevanza laddove si consideri che, al contrario, dalla sentenza
d’appello emerge che la odierna ricorrente non aveva impugnato la sentenza di primo grado con riferimento a tale questione, che pertanto è da ritenersi preclusa in Cassazione per intervenuto passaggio in giudicato per mancata impugnazione.
In conclusione, il ricorso è inammissibile con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali secondo il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente al rimborso di € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE ‘importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 1ª Sezione Civile,