Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1162 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1162 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 2849 anno 2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME in forza di procura su foglio separato, presso cui è domiciliata in Cardito (NA), INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME in forza di procura speciale su foglio separato, presso cui è domiciliata in Pescara, INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 926/2021 pubblicata in data 04/08/2021, notificata il 15/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio Banca dell’Adriatico s.p.a. per ottenere la declaratoria di nullità di clausole relative ad interessi anatocistici e a cms viziate da mancanza di causa ed indeterminatezza con condanna della Banca alla ripetizione dell’indebito nonché al risarcimento dei danni con riguardo ai contratti di conto corrente intrattenuti con l’istituto di credito.
Inoltre, ha dedotto l’applicazione in alcuni trimestri di tassi d’interesse oggettivamente usurari nonché l’usura soggettiva.
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda.
La società ha interposto appello assistito da tre motivi.
La corte distrettuale ha respinto l’impugnazione escludendo la configurabilità della dedotta usura sopravvenuta.
La sentenza è stata impugnata dalla società originaria attrice con ricorso per cassazione assistito da un solo motivo cui la banca ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 1325 e 1418 c.c. per non avere il giudice di appello accertato la nullità della commissione di massimo scoperto per carenza di causa con conseguente restituzione al cliente delle somme
corrisposte a tale titolo. Precisa la difesa della ricorrente che nella CTU e nelle sentenze di merito non è chiarito se la cms abbia operato entro il fido o extra fido.
6. Il motivo, e con esso il ricorso, è inammissibile.
Al riguardo, va premesso che il ricorso per cassazione deve conformarsi al principio di autosufficienza, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., che deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022). Lo stesso principio, inoltre, richiede anche che il ricorrente specifichi in quale sede processuale il documento risulti prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile (p. es. Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184; Cass. 4 aprile 2022, n. 10761), il tutto, in conformità ai principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 (Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 -01).
Ciò premesso, gli odierni ricorrenti non hanno fornito alcun elemento tale da consentire a questa Corte di individuare se ed in quale parte dell’atto di appello sia stata ipoteticamente sollevata la questione dedotta in primo grado relativa alla assenza di causa della commissione di massimo scoperto: il che assume particolare rilevanza laddove si consideri che, al contrario, dalla sentenza
d’appello emerge che la odierna ricorrente non aveva impugnato la sentenza di primo grado con riferimento a tale questione, che pertanto è da ritenersi preclusa in Cassazione per intervenuto passaggio in giudicato per mancata impugnazione.
In conclusione, il ricorso è inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente al rimborso di € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell ‘importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile,