Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 239 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 239 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21146/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO,
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME,
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante RAGIONE_SOCIALE, a sua volta incorporante RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME,
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME,
-controricorrente-
nonché contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME, Procura Generale della Repubblica presso la Corte Appello di Bari,
-intimati- avverso la sentenza di Corte d’Appello di Bari n. 528/2020 depositata il 11/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale di Lecce, con sentenza in data 28 novembre 2000, dichiarò il fallimento di RAGIONE_SOCIALE e del socio accomandatario COGNOME NOME ad istanza di BN RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Ambrosiano Veneto (successivamente divenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.a.RAGIONE_SOCIALE Il procedimento fece seguito alla riassunzione del procedimento per la dichiarazione di fallimento aperto presso il Tribunale di Roma con istanza del creditore BN RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dell’ottobre 1995, oggetto di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Roma, del successivo rigetto di regolamento di competenza con sentenza di questa Corte n. 3400/1998 e dell’accoglimento del reclamo averso il decreto di rigetto ex art. 22 l.
fall. con decreto della Corte di Appello di Lecce in data 17/22 novembre 2000.
Il Tribunale di Lecce, adito in sede di opposizione ex art. 18 l. fall., applicabile ratione temporis , nel corso del cui giudizio era stata proposta la ricusazione in successione di tre relatori, rigettò l’opposizione con sentenza del 19 luglio 2003.
Sul gravame dei falliti, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 150/2006, dichiarò la nullità della sentenza del Tribunale di Lecce, sul presupposto che alla decisione avesse partecipato uno dei giudici ricusati già autorizzato ad astenersi ma, senza rimettere la causa al primo AVV_NOTAIO, decise la causa nel merito, rigettando l’appello.
4 Questa Corte, con sentenza n. 10545/2008 del 23/4/2008, dichiarò la nullità della sentenza della Corte di Appello di Lecce per illegittima costituzione del collegio, rilevando che uno dei magistrati, il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, già ricusato, « autorizzato ad astenersi nel giudizio di primo grado, partecipò illegittimamente al giudizio d’appello» (sent. cit.), rimettendo gli atti alla Corte di Appello di Bari.
5 La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato la nullità della sentenza che ha pronunciato sull’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e ha rigettato l’appello nel merito.
Il AVV_NOTAIO del rinvio, ha ritenuto preliminarmente -per quanto qui rileva -irrilevante la proposizione di istanza di ricusazione per fatti successivi alla deliberazione della decisione, non essendo tali fatti ascrivibili allo strumento della ricusazione. Ha, poi, ritenuto che, per effetto dell’assorbimento disposto dal AVV_NOTAIO rescindente delle ulteriori questioni dedotte in sede di ricorso per cassazione, tali questioni si sarebbero dovute esaminare nuovamente in appello, questioni che la sentenza impugnata ha affrontato in diciassette successivi punti di motivazione.
6.1 Queste le ragioni poste a fondamento della sentenza emessa dalla Corte barese: i) contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, la
sentenza n. 10545/2008 di questa Corte non ha avuto l’effetto di revocare il fallimento ma, accertata la nullità della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce per illegittima composizione del collegio, ha accolto il primo motivo con assorbimento di tutti gli altri motivi, rimettendo al AVV_NOTAIO di rinvio ogni valutazione circa il merito della causa; ii) il giudizio di appello in materia di fallimento, a differenza del giudizio di opposizione al fallimento, ha natura devolutiva e pertanto la cognizione del AVV_NOTAIO di secondo grado è vincolata agli specifici motivi di impugnazione; iii) il giudizio di rinvio, a seguito cassazione della sentenza, non consente la proposizione di nuove domande o eccezioni e l’acquisizione di nuovi mezzi istruttori salvo i casi in cui tale attività sorga dalla sentenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione o quando si tratti di documenti formatisi successivamente che la parte non aveva conosciuto per fatti a lei non imputabili; iv) non sono stati dedotti specifici atti dei giudizi prefallimentari ‘ mutilati o manipolati’ né è stato allegato alcun rapporto di causalità tra la ipotetica alterazione degli atti e la lesione del diritti di difesa ;v) i profili di nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, precedentemente autorizzato ad astenersi e della sentenza della Corte d’Appello, sono assorbiti dalla declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Lecce pronunciata dalla Corte di secondo grado e di nullità della sentenza della Corte d’Appello dichiarata da questa Corte; vi) il ricorso per la riassunzione del procedimento sospeso per la proposizione del regolamento di competenza è stato tempestivamente notificato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e al socio accomandatario COGNOME NOME che svolse difese in quel giudizio, depositando ben tre memorie ; vii) non è stato addotto alcun elemento che dimostrasse la cessazione dell’attività imprenditoriale oltre l’anno dalla dichiarazione di fallimento, anzi risultano atti di gestione compiuti entro l’anno ed, in ogni caso la società non è stata cancellata dal registro delle imprese, evento che segna il decorso del termine annuale previsto dall’art. 10 l.fall.;viii) la
competenza del Tribunale di Lecce è stata irretrattabilmente fissata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 3400/98 che ha deciso il ricorso per regolamento di competenza; ix) sono irrilevanti tutte le richieste di nullità degli atti del fallimento formulate dagli appellanti in relazione al provvedimento di sequestro della sentenza di fallimento atteso che la Corte d’Appello di Lecce ,« prescindendo da ogni valutazione dell’autenticità dei documenti », ha, con ordinanza 29/11/2006 dichiarato « l’inefficacia dei decreti di sequestro preventivo emessi dal GUP in data 29/11/2000 », riguardanti la sentenza di fallimento RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, così come non possono prendersi in considerazione in questa sede le querele di falso di atti dell’accertamento dello stato passivo nonché le eccezione e le contestazioni mosse alla consulenza disposta dal AVV_NOTAIO Delegato; x) i falliti non hanno fornito alcuno specifico elemento probatorio degli asseriti crediti vantati nei confronti delle banche istanti (il decreto ingiuntivo nr 3335/99 ottenuto dalla società nei confronti del RAGIONE_SOCIALE Ambrosiano Veneto, opposto dall’istituto bancario, è stato definitivamente revocato con la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2683/2003), mentre il credito azionato nel ricorso per fallimento dal RAGIONE_SOCIALE Ambrosiano Veneto ( successivamente divenuto RAGIONE_SOCIALE) risulta essere stato accertato dal decreto ingiuntivo n. 800/95 a suo tempo emesso nei confronti dei ricorrenti, passato in giudicato, così come definitiva era divenuta la pronuncia di inammissibilità della domanda di accertamento negativo del medesimo credito della RAGIONE_SOCIALE; il credito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Ambrosiano Veneto deriva da fideiussioni prestate dai due istituti bancari a garanzia delle obbligazioni dei debitori falliti verso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, valide ed efficaci e munite di clausola di ‘pagamento a prima richiesta’, xi) devono ritenersi accertati (in quanto, non contestati o provati) i crediti per complessive € 138.341,12) di soggetti diversi da istituti bancari (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE e soggetti privati);
xii) sono inammissibili tutti i rilievi e le contestazioni, introduttive di temi di indagine nuovi e basate su documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio, alla consulenza tecnica del prof. COGNOME contenute nelle consulenza di parte in quanto del tutto incompatibili con la natura chiusa del giudizio di rinvio; xiii) anche ove si accedesse, in via di mera ipotesi , alle ricostruzioni contabili alternative prospettate dagli appellanti, nella maggior parte dei casi i crediti degli istituti bancari subirebbero una diminuzione e non già un azzeramento e l’esposizione verso il sistema bancario non sarebbe inferiore ai tre milioni di euro; xiv) lo stato di insolvenza della società risulta da plurimi elementi ( grave esposizione debitoria desumibile anche dalle risultanze dello stato passivo, con banche ed altri creditori tra cui enti pubblici, mancanza di prova da parte della società della disponibilità beni agevolmente liquidabili, cessazione di ogni attività commerciale, pendenza di due procedure esecutive immobiliari ) a nulla rilevando il consistente patrimonio del socio illimitatamente responsabile.
7 RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi e ulteriormente illustrato da memoria. I creditori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.a, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a sua volta incorporante RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE San AVV_NOTAIO, succeduta a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, hanno volto difese con ricorso. Il Fallimento intimato non ha svolto difese. I ricorrenti e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie ex art 380 bis1 c.p.c.
8 La causa, inizialmente chiamata all’udienza camerale del 7 aprile 2025, è stata rinviata a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di parte ricorrente, non rinvenuto al momento della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Va disattesa l ‘istanza formulata dai ricorrenti, in sede di memorie ex art. 380bis 1 c.p.c., di acquisizione dei fascicoli di ufficio delle precedenti fasi e gradi di giudizio e la ricostruzione del fascicolo di parte, sul rilievo che gli stessi sarebbero assolutamente necessari ai fini della decisione del ricorso per cassazione.
1.1 La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, qualora il fascicolo d’ufficio della fase di merito non sia indispensabile ai fini della decisione, è irrilevante, e non incide sulla regolarità del processo, che lo stesso non risulti acquisito agli atti del processo, nonostante il deposito dell’istanza di relativa trasmissione, ai sensi dell’art. 369, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. 2002/10857, 10665/2006, 18837/2010 e 4711/2011 ).
Nel caso di specie, l’esame dei fascicoli di ufficio dei giudizi di merito e del fascicolo di parte è superfluo ai fini del giudizio poiché i motivi di ricorso per cassazione -come di seguito sarà diffusamente argomentato – si rivelano del tutto inammissibili.
1.2 Irricevibile è, altresì, la sollecitazione « a valutare se invitare le parti ….a riflettere su una conciliazione in merito ai diritti disponibili » costituiti dai pregressi rapporti intercorsi con gli istituti di credito istanti essendo tale contenzioso totalmente estraneo al thema decidendum del presente giudizio.
1.3 Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l’inammissibilità della produzione di documenti (non depositati nei precedenti gradi di merito), in allegato alle memorie successive al ricorso.
L’art. 372 c.p.c. non ammette il deposito dinanzi alla Corte di cassazione di altri documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso, ipotesi queste che all’evidenza non ricorrono nella fattispecie in esame (Cass., n. 34658/2022).
1.4 Va rigettata l ‘istanza , avanzata dai ricorrenti con le memorie illustrative, di rimessione della causa in pubblica udienza non dovendosi trattare questioni di diritto di particolare rilevanza nomofilattica
1.5 Deve, infine, essere respinta l’eccezione, sollevata dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE, di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti. L’eccipiente lamenta anche la mancata osservanza dell’art. 83, comma 3, c.p.c. e dell’art. 10 d.P.R. n. 123/2001, in quanto il mandato alle liti apposto su supporto analogico, copiato per immagine e trasmesso per via telematica unitamente al ricorso per cassazione, difetta della asseverazione di conformità all’originale mediante sottoscrizione del procuratore e difensore con firma digitale.
Va richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo il quale «A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti» ( cfr. Cass. S.u. 36057/2022).
Nel caso in esame la procura, regolarmente sottoscritta, autenticata dal legale e rilasciata su separato foglio unito in calce al ricorso, non contiene
alcun elemento dal quale possa ritenersi escluso che il mandato ad litem non si riferisca al ricorso per cassazione.
Con riferimento all’ulteriore profilo di nullità della procura , questa Corte, dopo il pronunciamento menzionato dal controricorrente (Cass., n. 12850/2019), ha più volte enunciato il principio secondo cui « non si ritiene qui applicabile il diverso principio, invocato dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso per difetto di valida e tempestiva procura nel caso in cui la procura alle liti, conferita su supporto cartaceo e copiata per immagine su supporto informatico e, quindi, trasmessa per via telematica unitamente alla notifica del ricorso per cassazione, risulti priva, ai sensi degli artt. 83, terzo comma c.p.c. e 10 d.p.r. 123/2001, dell’asseverazione di conformità all’originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale (Cass. 14 maggio 2019, n. 12850). E ciò perché i richiamati riferimenti normativi riguardano l’ipotesi in cui il difensore si costituisca in giudizio attraverso strumenti informatici» (Cass., n. 32116/2022 e 32114/2022). Ciò in quanto « le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 21/12/2020, n. 29175, pag. 6) hanno ribadito, diversamente, che a mente dei principi di Cass., Sez. U., n. 8312 del 2019 e n. 22438 del 2018, sull’essenziale asseverazione autografa delle relate di notifica del ricorso ovvero della sentenza, così come del ricorso o della sentenza nativi digitali, l’asseverazione è necessaria rispetto a tali documenti nativi telematici ovvero non cartacei, mentre gli artt. 83, terzo comma, cod. proc. civ., e 10, d.P.R. n. 123 del 2001, riguardano l’ipotesi di documenti nativi cartacei e costituzione viceversa telematica» (Cass., n. 9211/2022). Nel caso di specie non vi è stata costituzione telematica.
2 Passando alle censure, il primo motivo denuncia violazione degli artt. 100, 2909 e 245 c.p.c., 111 Cost, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.
Viene censurato il passaggio motivazionale della sentenza impugnata che ha ritenuto, una volta sanato il vizio di costituzione del AVV_NOTAIO, di
procedere ad un esame integrale ed ex novo delle questioni di merito originariamente devolute alla Corte di Appello di Lecce, non potute esaminare dal AVV_NOTAIO rescindente in quanto ritenute assorbite.
I ricorrenti sostengono che i giudici di seconde cure non avrebbero attribuito il giusto rilievo alla statuizione della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione n. 10545/2008 di assorbimento dei rimanenti motivi dal momento che le questioni dichiarate assorbite dalla Corte e fatte oggetto di specifici motivi di ricorso annoveravano il vizio di costituzione del AVV_NOTAIO dell’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, che vedeva tra i suoi componenti il AVV_NOTAIO delegato al fallimento, AVV_NOTAIO, già oggetto di istanza di ricusazione.
Sempre a dire dei ricorrenti, la Corte barese avrebbe dovuto dichiarare la nullità relativa ad atti processuali posti in essere da parte del medesimo, quale AVV_NOTAIO delegato e componente del collegio e comunque l’ inutilizzabilità di tutta l’attività istruttoria compiuta dal RAGIONE_SOCIALE illegittimamente costituito con conseguente onere di rinnovazione degli stessi da parte del AVV_NOTAIO del rinvio.
La sentenza impugnata, inoltre, non avrebbe fatto alcun cenno alla sentenza definitiva della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione sez. 5° penale n. 26953/2012 di conferma della condanna dei funzionari dell’ex RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per i reati di cui agli artt. 216, comma 1, 223 l.fall.
Il motivo è, all’evidenza, inammissibile.
2.1 Va precisato che in caso di cassazione con rinvio il AVV_NOTAIO di merito è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte solo in relazione alle questioni già decise, mentre per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare ex novo il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione, senza che rilevi l’eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare
rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio (Cass., n. 4070/2019; Cass., n. 24336/2015).
2.2 Nel caso di specie, come riportato dalla sentenza n. 10545/2008 di questa Corte, è stata dichiarata la nullità della prima pronuncia della Corte d’Appello di Lecce, in quanto il RAGIONE_SOCIALE era composto da un magistrato, il AVV_NOTAIO COGNOME, già autorizzato ad astenersi nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento con conseguente espressa dichiarazione di assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso.
La Corte d’Appello di Bari, investita del giudizio di rinvio, dopo aver dato atto della nullità della sentenza del Tribunale di Lecce, all’esito del giudizio di opposizione al fallimento, ed aver dichiarato assorbito per difetto di interesse ad agire il motivo con il quale gli appellanti avevano denunciato la nullità della sentenza per la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE giudicante di un magistrato più volte ricusato, ha deciso nel merito la controversia utilizzando per l’accertamento dello stato di insolvenza non solo le risultanze dello stato passivo e della perizia del prof COGNOME, ma anche altri elementi costituiti dai giudicati esterni formatisi sui crediti vantati dalle banche istanti nel confronti della società fallita dalla mancanza di prova da parte della società della disponibilità beni agevolmente liquidabili, dalla cessazione di ogni attività commerciale e dalla pendenza di due procedure esecutive immobiliari.
2.3 La censura in disparte l’improprietà del parametro normativo invocato -non si confronta con le statuizioni assunte in relazione agli aspetti dedotti con la motivazione del AVV_NOTAIO del rinvio e, in ogni caso (come emerge dalla memoria illustrativa), involge questioni attinenti all’apprezzamento delle prove.
2.4 Né i ricorrenti specificano in quali termini l’erroneità del decreto di esecutività dello stato passivo relativo ai crediti degli istanti abbia avuto incidenza sul pregresso accertamento dello stato di insolvenza del debitore.
2.5 Il motivo è, inoltre, inammissibile nella parte in cui denuncia che il AVV_NOTAIO del rinvio non avrebbe considerato che il fallito era contrapposto da grave inimicizia al AVV_NOTAIO COGNOME, già AVV_NOTAIO delegato al fallimento, il quale si sarebbe dovuto astenere dal compiere qualsiasi attività giurisdizionale.
2.6 Al riguardo con riferimento agli atti istruttori compiuti dal COGNOME. COGNOME, quale AVV_NOTAIO componente del RAGIONE_SOCIALE che ha emesso la sentenza di rigetto dell’opposizione ex art 18 l. fall, va ribadita l’inammissibilità del motivo per carenza di interesse atteso che la pronuncia del Tribunale di Lecce è stata dichiarata nulla dalla prima sentenza della Corte d’Appello della stessa città per il fatto che alla decisione aveva preso parte il COGNOME autorizzato ad astenersi.
2.7 Per quanto concerne l’asserita nullità degli atti del AVV_NOTAIOCOGNOME COGNOME nella qualità di AVV_NOTAIO delegato, i ricorrenti non hanno documentato, in ossequio del principio di specificità, che le questioni, pur fatte valere davanti al AVV_NOTAIO rescindente (indicate a pag. 20 del ricorso in ossequio al principio di specificità), siano stata dedotte nel primigenio atto di appello e riproposte davanti al AVV_NOTAIO del rinvio.
2.8 La doglianza non specifica quali fossero ‘atti istruttori nulli’ del AVV_NOTAIO posti a base delle valutazioni compiute dal AVV_NOTAIO di secondo grado.
2.9 I ricorrenti non hanno, inoltre, indicato l’intervento di alcun provvedimento di autorizzazione all’astensione o di ricusazione del AVV_NOTAIO COGNOME dalle funzioni di AVV_NOTAIO delegato, con conseguente validità di tutti gli atti da lui compiuti.
2.10 Da ultimo non è dato comprendere l’incidenza sull’accertamento dello stato di insolvenza della sentenza penale di condanna dei funzionari dell’ex RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 25, 111 Cost., dell’art. 6 CEDU, nonché difetto di costituzione del AVV_NOTAIO,
in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., per essere stata la controversia decisa dalla Sezione RAGIONE_SOCIALE della Corte di Appello di Bari anziché dalla Sezione Civile specializzata in contratti bancari; soggiungono i ricorrenti di avere proposto istanza di ricusazione nei confronti del collegio decidente per gravi motivi correlati a grave inimicizia dei componenti della Corte nei confronti dei falliti, in data 20 febbraio 2020 (giorno della deliberazione della decisione impugnata).
3.1 Il motivo è nel suo complesso inammissibile.
3.2 Con riferimento al secondo profilo di nullità della sentenza, va rilevato che non può predicarsi alcun vizio di costituzione del AVV_NOTAIO in presenza di una semplice istanza di ricusazione.
3.3 La doglianza rappresenta una ricostruzione largamente incompleta dello svolgimento dei fatti di causa.
3.4 E’ infatti vero che gli appellanti hanno depositato nel corso dell’udienza di discussione del 20 febbraio 2020 istanza di ricusazione del collegio giudicante deducendo una gravissima inimicizia nei loro confronti fondata su pregressi provvedimenti interlocutori emessi dalla Corte; i ricorrenti hanno, tuttavia, omesso di riferire che già il RAGIONE_SOCIALE decidente, con l’ordinanza, trascritta nella sua interezza nel corpo dell’impugnata sentenza, di rigetto della richiesta di sospensione del processo, aveva incidenter tantum , ritenuto inammissibile la richiesta di ricusazione perché tardivamente proposta e delibato sulla manifesta infondatezza dei motivi posti a base dell’istanza.
3.5 Risulta dagli atti di causa che sull’istanza si sia successivamente pronunciata la Corte d’Appello, ex art 53 c.p.c., con ordinanza del 16/4/2020, di rigetto dell’istanza di ricusazione ribadendo gli stessi argomenti, in punto di tardività della richiesta e di inconsistenza dei motivi, già svolti con la precedente ordinanza del 10/2/2020.
3.6 In merito alla irregolarità della costituzione del RAGIONE_SOCIALE, chiamato a decidere l’appello di una causa assegnata secondo i criteri
tabellari ad altro RAGIONE_SOCIALE, giova precisare che, come riportato nell’impugnata sentenza, la controversia rimessa da questa Corte alla Corte d’Appello di Bari ha subito ripetute sospensioni e riassegnazioni in conseguenza della sistematica (e tutt’altro che fisiologica) presentazione da parte di NOME COGNOME di istanze di ricusazione nei confronti di quasi tutti i magistrati assegnatari del procedimento, spesso attinti contestualmente alla ricusazione anche della citazione in giudizio per risarcimento dei danni asseritamente subiti dal COGNOME (alla fine i magistrati della Corte d’Appello di Bari risultano essere ben ventisei).
3.7 Ciò premesso, va rimarcato che secondo una consolidata giurisprudenza: a) l’assegnazione di un affare ad uno piuttosto che ad altro magistrato ancorché in imprecisa applicazione dei relativi criteri stabilite dalle tabelle (ultimo, Cass. ord. n. 4261 del 2018; in precedenza: Cass. Sez. Un. 19512/ 2008) non involge giammai una questione di competenza ( cfr. Cass. 4261/2018 Cass. S.U ; b) un difetto di costituzione del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., è ravvisabile unicamente quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persone estranee all’ufficio (Cass. n. 8174/2006, 12012/ 2004, Cass. n. 10952/2003 e 3288/2020 ) ipotesi questa estranea alla fattispecie in esame, alla stregua delle medesime prospettazioni di parte ricorrente.
3.8 A fronte di tali risultanze, le doglianze fatte valere nel motivo si limitano in maniera del tutto generica ed apodittica a dedurre la mera violazione di norme costituzionali o sovranazionali, il che costituisce un ulteriore profilo di inammissibilità, in quanto la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione (Cass., Sez. U., n. 25573/2020; 15879/2018 e 3708/2014).
4 Il terzo motivo (privo di riferimenti numerici e suddiviso in due sottomotivi) prospetta, violazione e falsa applicazione degli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. in relazione all’art. 360 , comma 1 n. 3 c.p.c. e nullità della
sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per mancanza di motivazione o motivazione apparente in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; in particolare, secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale: i) non avrebbe adeguatamente motivato sulla sussistenza dei crediti delle banche che sarebbero addirittura debitrici nei confronti della fallita; ii) avrebbe utilizzato atti nulli compiuti dal AVV_NOTAIO Delegato, AVV_NOTAIO il quale avrebbe dovuto astenersi, iii) avrebbe omesso di prendere in esame la circostanza che la sentenza di fallimento sarebbe stata oggetto di sequestro penale.
4.1 Il motivo, ancora una volta, non supera il vaglio di ammissibilità.
4.1 E’ ormai noto che il vizio motivazionale è costituito dall’anomalia che si converte in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, e sempre che il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia, come ripetutamente precisato da questa Corte, deve consistere nella mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico oppure nella mera apparenza, perplessità od obiettiva incomprensibilità della motivazione, o ancora nella grave illogicità e contraddittorietà della stessa, derivante da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione (cfr. ex plurimis, Cass. S.U. 8053/2014, 7090/2022 e 22598/2018).
4.3 Nella fattispecie in esame, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata risulta dotata della esposizione, sia delle ragioni di fatto sia di quelle di diritto poste a fondamento della stessa decisione, avendo la Corte, come si è dato conto nel paragrafo 6.1 della presente decisione, diffusamente ed analiticamente, nei punti 6-22 della sentenza, esposto il percorso logico-argomentativo che ha portato i giudici di seconde cure a confutare le tesi degli odierni ricorrenti.
4.4 La censura, sotto sotto le spoglie del vizio di omessa motivazione, si risolve in una palese sollecitazione a procedere ad un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, in difformità da quanto fatto dal AVV_NOTAIO di merito, esito questo non conseguibile in sede di legittimità (cfr. Cass., 3340/2019, 24155/2017 e 640/2019).
5 Nelle memorie ex art 380bis1 sono state avanzate richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE affinché dichiari se la normativa nazionale che impedisce al ‘fallito’ di proseguire i giudizi malgrado il disinteresse del Curatore e la mancata autorizzazione del AVV_NOTAIO Delegato o che impedisce al AVV_NOTAIO in qualunque stato e grado del giudizio e anche, dunque, alla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione di rilevare, anche d’ufficio, la nullità o l’infondatezza delle domande di ammissione allo stato passivo della procedura fallimentare a carico di una società di persone e/o del socio illimitatamente responsabile siano o meno in violazione degli articoli 1, 2, 16, 17, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, così come recepita dall’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea e di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità della disciplina fallimentare sopra indicata per violazione delle norme interposte, ex art. 117 Cost., sopra indicate e di quelle di cui agli articoli 2 e 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, 1 del Protocollo Addizionale nonché dalle ulteriori norme della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo .
Le questioni difettano di rilevanza in quanto le dedotte lesioni dei parametri costituzionali e delle norme del Trattato dell’Unione si riferiscono alla disciplina normativa sulle operazioni verifica dello stato passivo del fallimento e sulla perdita da parte del fallito della legittimazione all’esercizio delle azioni di natura patrimoniale, materie estranee all’oggetto presente giudizio costituito dall’accertamento dei presupposti per la dichiarazione del fallimento.
6 Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in complessivi € 10.200, di cu i € 200 per esborsi, 15% rimborso forfetario e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella RAGIONE_SOCIALE di Consiglio tenutasi in data 12 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME