Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1596 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1596 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
sul ricorso 9751/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI VERONA n. 723/2017 depositata il 28/0£/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. RAGIONE_SOCIALE risultata, per quel che qui ancora rileva, soccombente nel giudizio dalla medesima promosso avanti al Tribunale di Verona al fine di sentir accertare in relazione ai rapporti di credito intrattenuti con Unicredit s.p.a. l’applicazione di interessi anatocistici e di tassi usurari quanto al conto corrente, nonché l’anatocismo implicito nel piano di ammortamento “alla francese” adottato per il rimborso del mutuo, si doleva, perciò, delle statuizioni adottate in suo danno con gravame proposto avanti alla Corte d’Appello di Venezia, alla quale chiedeva che l’impugnata sentenza fosse riformata nei capi in cui aveva escluso, in relazione al conto corrente, la capitalizzazione anatocistica degli interessi in ragione della riscontrata reciprocità a mente della delibera CICR 9 febbraio 2000 e l’applicazione di interessi usurari in ragione di quanto accertato dal CTU ed, in relazione al mutuo, la sussistenza dell’anatocismo in ragione del calcolo degli interessi sulla solo somma capitale.
La Corte d’Appello, pronunciando sul gravame, lo ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348bis cod. proc. civ. su questi presupposti: la reciprocità nella regolazione degli interessi non si poteva dire esclusa in considerazione del tasso applicato agli interessi creditori, in quanto anche un tasso di interesse dello 0,030 sarebbe stato in grado di restituire una remunerazione non irrilevante se sol l’appellante avesse avuto delle partite a credito e non fosse invece esposta con la banca per una cifra considerevole; non è consentita ai fini della verifica del superamento o meno del tasso soglia la pura sommatoria aritmetica di interessi corrispettivi ed interessi moratori; nessun effetto anatocistico è sotteso al rimborso del mutuo in base al piano di ammortamento “alla francese” perché per tutte le rate la quota di interessi è calcolata
applicando al debito capitale il tasso concordato nel contratto, mediante l’utilizzo della formula dell’interesse semplice e ricavando poi la quota di capitale come differenza tra rata e quota di interessi. La cassazione della sentenza di primo grado è ora chiesta a mente dell’art. 348ter cod. proc. civ. dalla soccombente con tre motivi, ai quali resiste la banca intimata con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine risultante dal combinato disposto degli artt. 348ter , comma 3 e 325, comma 2, cod. proc. civ. applicabili ratione temporis .
Dalle norme in parola si ricava che, allorché il giudizio di appello sia definito nelle forme dell’art. 348bis cod. proc. civ. mediante ordinanza di inammissibilità pronunciata a mente dell’art. 348ter , comma 1, cod. proc. civ., il termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado “decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità”.
Nella specie, come eccepito senza contestazioni dalla controricorrente, consta dalla procura posta a margine del ricorso che l’ordinanza di inammissibilità sia stata comunicata al ricorrente il 12.12.2017, sicché il termine per proporre il ricorso per cassazione sarebbe venuto a scadere, in ossequio al principio ex numeratione dierum , il 10.2.2018, che essendo però sabato, è di diritto prorogato al lunedì successivo ai sensi dell’art. 155, comma 5, cod. proc. civ., ovvero al 12.2.2018.
Poiché dalla relata di notifica del ricorso si apprende che il ricorso è stato notificato il 19.3.2018, ne consegue che il ricorso è stato
proposto fuori termine e deve per questo essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore della parte controricorrente in euro 14200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 17.12.2024.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME