Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2455 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 2455 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2150/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale
R.G.N.2150/2020
dell’ Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME,
NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 857/2017 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 27/11/2017 R.G.N. 808/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 27 novembre 2017, pronunciata ai sensi dell’art. 445 bis , comma 7, cod.proc.civ., dichiarava inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME perché non depositato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso;
NOME COGNOME proponeva appello avverso la decisione di primo grado e la Corte di appello di Catania, con la sentenza qui impugnata, dichiarava inammissibile il gravame, ai sensi della medesima disposizione, trattandosi di sentenza «per legge inappellabile», tanto se definita per ragioni di merito quanto di rito;
la parte in epigrafe ha proposto ricorso in cassazione contro la decisione di primo grado, con tre motivi;
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha rilasciato procura scritta;
CONSIDERATO CHE:
deve, in via preliminare, ribadirsi che il ricorso in cassazione è rivolto alla sentenza del Tribunale di Siracusa, resa il 27 novembre 2017;
conseguentemente, deve dichiararsi l’inammissibilità del l’impugnazione perché tardivamente proposta: la sentenza di
R.G.N.2150/2020
primo grado, come indicato, è del 27 novembre 2017; il presente ricorso risulta notificato il 17 dicembre 2019, ben oltre i termini di cui all’art. 327 cod.proc.civ.;
il potere d’impugnare la pronuncia si è, dunque, consumato. Si osserva che «quando sia impugnata con l’appello una sentenza che per legge è inappellabile si (forma) il giudicato sulle statuizioni del provvedimento di primo grado, in difetto di rituale impugnazione» (v., in motivazione, tra le altre, Cass. nr. 30550 del 2022, § 2 dei «Motivi della decisione», sia pure con riferimento all’ipotesi di appello avverso giudizio di opposizione ad atti esecutivi, ma con affermazione di principi generali);
nessun rilievo assume, peraltro, la previsione di cui all’art. 348 ter, comma 3, cod.proc.civ. -richiamata dalla ricorrente per affermare la tempestività dell’azione – che disciplina una diversa ipotesi di inammissibilità dell’appello (cioè «quando lo stesso non ha una ragionevole possibilità di essere accolto»). Il richiamo non è, dunque, pertinente;
non si fa luogo a pronuncia sulle spese, sussistendo le condizioni di applicazione della regola dell’esonero di cui all’art. 152 disp.att.cod.proc.civ.;
ricorrono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo ove lo stesso risulti dovuto (dovendosi peraltro rilevare che risulta in atti delibera di ammissione, in via anticipata e provvisoria, al gratuito patrocinio).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 7 dicembre