Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34937 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34937 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25018 R.G. anno 2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME NOME ntati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliati presso l’avvocato NOME COGNOME;
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE , NOMEntata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, presso cui è domiciliata, e dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 103/2019 depositata il 24 gennaio 2019 della Corte di appello di Genova.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza non definitiva del 1 giugno 2016 il Tribunale di Savona ha respinto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, oltre che da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, avverso il decreto ingiuntivo pronunciato in loro danno sul ricorso di Banca Carige s.r.l.. Col provvedimento monitorio era stato intimato il pagamento della somma di euro 302.499,14, oltre interessi che si assumevano dovuti in forza di alcuni contratti di finanziamento.
Gli attori soccombenti hanno impugnato la detta pronuncia. In esito al giudizio di gravame, in cui si è costituita Banca Carige,
l’appello è stato respinto.
La sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Genova, del 24 gennaio 2019, è oggetto del ricorso per cassazione spiegato da RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, COGNOME e COGNOME che è svolto su cinque motivi (in realtà quattro: cfr. infra ). Con controricorso resiste RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, società, quest’ultima, che si è resa cessionaria dei crediti azionati nel presente giudizio. La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo oppone la nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente. Si lamenta che la pronuncia impugnata si limiti «ad affermare che i motivi proposti nell’atto di appello dei concludenti sono generici, senza però fornire nessuna indicazione circa l’iter logico-giuridico seguito per affermare quanto sopra».
Il motivo è inammissibile.
La decisione in esame consta di un’articolata motivazione che è riferita ai vari motivi di appello.
Ora, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione
impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125; cfr. pure Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905).
Nel caso in esame i ricorrenti non individuano il passaggio del provvedimento impugnato ove sarebbe esposto che i motivi – tutti i motivi , a quanto è dato di intendere – sarebbero generici. La sentenza impugnata, del resto, non ha dichiarato inammissibile l’appello a norma dell’art. 342 c.p.c. , ma lo ha respinto.
E’ il caso di aggiungere, poi, che in tema di errores in procedendo non è comunque consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione (Cass. 10 novembre 2015, n. 22952).
2. Col secondo mezzo viene denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 40 e 274 c.p.c.. La sentenza impugnata è censurata nell’affermazione secondo cui tra il procedimento definito dalla detta pronuncia e altro giudizio, già pendente innanzi al Tribunale di Genova, non vi sarebbe connessione oggettiva; si rileva, infatti, che i due procedimenti avrebbero le medesime parti e il medesimo oggetto.
Il motivo è inammissibile.
Il tema affrontato col motivo che viene qui scrutinato è il seguente. Era pendente avanti al Tribunale di Genova un giudizio tra le stesse parti, definito con sentenza prodotta in copia dagli odierni ricorrenti nel giudizio di merito che ha preceduto il presente giudizio di legittimità; in quella stessa sede i ricorrenti avevano preannunciato l’impugnazione della detta decisione. Con la sentenza che ha deciso, in primo grado, l’opposizione a decreto ingiuntivo per i finanziamenti che qui interessano, il Tribunale di Savona ha rilevato che i rapporti negoziali posti a fondamento dell’azione monitoria nulla avevano a che vedere con gli accertamenti di cui era stato investito, nell’altro giudizio, il
Tribunale di Genova: avanti a tale Giudice si era dibattuto, infatti, della legittimità degli addebiti operati su alcuni conti correnti intrattenuti presso la filiale Carige di Loano. Il Tribunale di Savona ha evidenziato, in particolare, che gli opponenti avevano lamentato una nullità dei finanziamenti oggetto dell’azione monitoria sul presupposto che questi erano stati erogati per coprire l’esposizione derivante dalla non corretta gestione dei conti correnti di cui si è detto (conti su cui sarebbero state operate le illegittime appostazioni in favore della banca). Il Giudice di primo grado ha tuttavia rilevato che, seppure l’addebito conseguente ai finanziamenti dovesse essere contabilizzato su uno dei conti correnti di cui aveva dovuto occuparsi il Tribunale di Genova, non era stata prevista alcuna modalità di impiego delle somme mutuate; ha aggiunto che le doglianze sollevate avanti al detto Giudice concernevano i conti intrattenuti presso la filiale di Loano, e non i nominati finanziamenti.
La Corte di appello, dopo aver ripercorso e condiviso tale iter motivazionale, ha osservato che gli appellanti si erano limitati ad affermare che tra i due procedimenti vi sarebbe stata connessione soggettiva e oggettiva, senza tuttavia chiarire quali effetti avrebbe avuto l’accertamento demandato al Tribunale di Genova, relativo ai conti correnti accesi presso la filiale sopra indicata, sulla fondatezza del credito derivante dai contratti di finanziamento. In altra parte della motivazione (quell a dedicata all’esame del quinto motivo di appello), il Giudice distrettuale ha ribadito non essere stato allegato, né provato, che nei contratti di finanziamento era presente un vincolo circa la destinazione delle somme erogate: ha quindi disatteso l’assunto degli appellanti, secondo cui il contratto di finanziamento doveva considerarsi nullo per difetto di causa (siccome diretto al ripianamento di un ‘ esposizione debitoria inesistente).
Ciò detto, il motivo di ricorso risulta essere privo di concludenza, in quanto la Corte di appello ha escluso che il condizionamento, sotto il profilo causale, dei contratti di finanziamento da quelli di conto corrente,
fosse stato oggetto di allegazione e di prova. L’insussistenza dell’allegazione non è censurata in questa sede con appropriata prospettazione di error in procedendo ; quello della prova non potrebbe comunque esserlo, in quanto la questione inerisce a un profilo di fatto che sfugge al sindacato di legittimità. I ricorrenti menzionano giurisprudenza di merito che valorizza, sul versante della causa, la subordinazione del contratto di mutuo al ripianamento di una pregressa esposizione debitoria in conto corrente: ma la deduzione è priva di rilevanza. Una volta escluso il nesso di pregiudizialità tra le due cause -in ragione del la mancata prospettazione e della mancata dimostrazione di quella finalizzazione dell’operazione di finanziamento che avrebbe dovuto correlare quest’ultima al debito nascente dal rapporto di conto corrente, e quindi al ricalcolo del saldo di questo -non vi era motivo di coordinare le due controversie attraverso lo spostamento di competenza per ragioni di connessione o la sospensione della trattazione di un giudizio in attesa della definizione dell’altr o.
Col terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 1284, 1815 e della l. n. 108/1996 «con riferimento anche alla indebita e/o illegittima applicazione del tasso di interesse comportante l’azzeramento di tutti gli interessi». Il mezzo di censura evoca i temi dell’usura, dell’anatocismo, della commissione di massimo scoperto, dello ius variandi e della prova del credito azionato, i quali sarebbero stati trattati nel corso del giudizio di merito.
Il quarto mezzo censura la sentenza impugnata per la violazione degli artt. 1853 e 2697 c.c.. La doglianza investe la spettanza della commissione di massimo scoperto, il calcolo del tasso effettivo globale (TEG) e la rilevabilità d’ufficio della natura usuraria degli interessi passivi.
I due motivi sono inammissibili.
Ciascuno di essi è confuso nella sua articolazione e affronta più
questioni senza un preciso ordine.
L’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d’inammissibilità dell’impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790).
I due motivi mostrano, poi, di non confrontarsi con l’impugnata sentenza. In essa risulta anzitutto spiegato che le doglianze relative agli interessi anatocistici, alla decorrenza della prescrizione ai fini dell’azione di ripetizione, alla nullità della commissione di massimo scoperto, al valore da attribuirsi alle Istruzioni della Banca d’Italia per il calcolo del TEG, alla violazione degli obblighi di correttezza e diligenza da parte dell’istituto di credito, erano tutte riferite alle modalità di tenuta dei conti intrattenuti presso la filiale Carige di Loano, e non avevano quindi alcun collegamento con i contratti di finanziamento oggetto dell’azione monitoria. Si legge, inoltre, nella pronuncia impugnata, che la censura vertente sugli interessi di mora (nel quadro della decisione relativa all ‘usurarietà d el contratto di finanziamento) risultava essere stata formulata in modo generico ed era pertanto inammissibile. Ha precisato la Corte di merito che gli appellanti avevano bensì dedotto che anche le pattuizioni relative agli interessi moratori dovevano rispettare il tasso soglia: ha aggiunto, però, non essere stato allegato che i tassi in
concreto concordati si collocassero oltre detto limite e ha da ultimo sottolineato che nel ricorso per ingiunzione gli interessi erano stati «richiesti entro i limiti della l. n. 108/1996».
I motivi in questione si connotano, dunque, anche per la mancata aderenza alla decisione impugnata (in tema, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass. 7 settembre 2017, n. 20910, che richiamano principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – cfr. già Cass. 13 ottobre 1995, n. 10695 – secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso – o, come nella specie, dei singoli motivi affetti da tale carenza – la quale è rilevabile anche d’ufficio).
4. Quello che è presentato come quinto motivo manca di una rubrica: l’atto di impugnazione si limita, qui, al rilievo per cui, stante l’auspicato accoglimento del ricorso, debba essere «riformato anche il capo della sentenza che prevede la condanna alle spese dei conchiudenti».
Esso non integra un vero e proprio motivo di impugnazione.
I ricorrenti si limitano infatti a rilevare che la regolamentazione delle spese del giudizio di appello andrebbe riformata nell’ipotesi in cui il ricorso per cassazione fosse accolto.
5 . ─ In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6 . – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma
1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione