Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33040 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33040 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13836-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 47/2018 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 29/12/2018 R.G.N. 73/2017;
Oggetto
R.G.N. 13836/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/10/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
La Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha respinto l’impugnazione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso la sentenza del locale Tribunale che, nel giudizio di accertamento negativo proposto dalla società con riguardo al verbale del 20 maggio 2015 -relativo alla omissione contributiva concernente sei massaggiatrici -aveva ritenuto che nulla fosse dovuto dalla società in relazione a tale omissione, rigettando, in parte qua, la domanda riconvenzionale dell’RAGIONE_SOCIALE, e confermando, invece il verbale quanto all’omissione contributiva riguardante straordinari e compensi fuori busta relativi ad altri dipendenti.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, affidandolo a due motivi.
Resiste, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 co. 1, nr. 3 nonché dell’art. 360 co. 1, nr. 4 cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 418 c.p.c., in relazione agli artt. 414, 416, 420, 163 e 164 c.p.c. nonché degli artt. 101, 112, 132 cod. proc. civ., adducendo la nullità della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Deduce, in particolare, la ricorrente, l’assenza di qualsivoglia elemento a sostegno della riconvenzionale, di cui asserisce esservi stata traccia solo nelle conclusioni, essendo state le
difese di parte controricorrente volte esclusivamente a contrastare la domanda di accertamento negativo circa la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato con le lavoratrici indicate nel verbale.
Il secondo motivo censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416, 418, 437, 100, 101, 102, 112, 132 n. 4 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..
Si contesta, segnatamente, la omessa pronuncia sulla domanda relativa agli altri lavoratori in ordine ai quali era stata ritenuta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la sussistenza di una violazione contributiva -concernente lavoro straordinario e fuori busta – per aver la Corte ritenuto che, in ordine alle relative posizioni, non fosse stata formulata alcuna domanda dalla parte ricorrente.
Entrambi i motivi non possono trovare accoglimento.
E’ evidente, in primo luogo, come non appaia possibile addirittura esaminare le censure contenute nel motivo medesimo, afferente la pretesa erroneità dell’interpretazione della domanda da parte della Corte d’appello e del giudice di primo grado, in quanto diretta ad evidenziare esclusivamente la dedotta assenza di elementi a sostegno della domanda riconvenzionale, che apparirebbe solo nelle conclusioni.
Hanno precisato, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza
dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.
D’altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso ( ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018).
Parte ricorrente non indica in alcun modo come fosse stata formulata l’originaria domanda né si premura di allegarne stralci onde è impossibile per questa Corte stabilirne il contenuto allo scopo di poter valutare, senza incorrere in una rivisitazione del merito, inammissibile in sede di legittimità, il contenuto della stessa e la dedotta violazione interpretativa da parte della Corte d’appello con l e conseguenze in termini di inammissibilità dell’impugnativa ad essa riconnesse.
Con particolare riguardo alla censura formulata ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., con cui si deduce l’assenza di elementi a sostegno della riconvenzionale, di cui si afferma esservi stata traccia solo nelle conclusioni -per essere state le difese di parte controricorrente volte esclusivamente a contrastare la domanda
di accertamento negativo circa la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato con le lavoratrici indicate nel verbale -lo stesso è inammissibile.
Sul punto, infatti, costituisce insegnamento ormai consolidato quello secondo cui il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ricorre se v’è stata, da parte del giudice del merito, una carenza nella interpretazione di un atto processuale, sindacabile in sede di legittimità unicamente come vizio motivazionale, che può integrare l’ultrapetizione. Questo significa che la doglianza del ricorrente deve riguardare l’omesso esame di una domanda o la pronuncia su una domanda non proposta e non censurare l’i nterpretazione data, dal giudice di merito, alla domanda stessa o alla sua estensione.
Ebbene, solo nel primo caso ricorre la violazione dell’art. 112 c.p.c., prospettandosi l’ error in procedendo del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione deve procedere all’esame diretto degli atti per acquisire tutti gli elementi utili a rendere la pronuncia richiesta.
Quando invece la doglianza del ricorrente, come nella fattispecie, è volta all’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, l’attività richiesta alla Corte di cassazione integra un accertamento in fatto, che però è per sua natura riservato al solo giudice del merito (v. così Cass. civ., Sez. lav., Ord., 12 agosto 2024, n. 22724; Cass. civ., Sez. II, Ord., 22 febbraio 2024, n. 4739; principio enunciato da Cass. civ., Sez. lav., 24 luglio 2008, n. 20373).
In tal caso, se costui abbia espressamente ritenuto che la domanda era stata avanzata ed era compresa nel thema decidendum, tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere censurata per ultrapetizione, atteso che il suddetto difetto non è logicamente verificabile prima di avere accertato
l’erroneità della relativa motivazione, sicché detto errore può concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale, nei ristretti limiti derivanti dalla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 22724/2024 cit.; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 15 luglio 2024, n. 19400; Cass. civ., Sez. I, Ord., 8 febbraio 2024, n. 3575; Cass. civ., Sez. I, Ord., 7 agosto 2023, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Sotto il profilo della violazione e falsa applicazione -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -delle norme indicate in epigrafe che regolano gli atti processuali, il primo motivo di ricorso è altresì inammissibile, in quanto si traduce in una sostanziale elencazione di tali norme, non consentita in questa sede, perché impedisce alla Corte di adempiere al suo compito istituzionale di verifica del fondamento della denuncia. Costituisce, infatti, ius receptum della giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui ‘il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzion (cfr. Cass. civ., Sez. lav., Ord., 19 luglio 2024, n. 19959; Cass. civ., Sez. I, Ord., 10 giugno 2024, n. 16118; Cass. civ., Sez. V, Ord., 4 giugno 2024, n. 15544; Cass. civ., Sez. I, Ord., 27 maggio 2024, n. 14696; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20 marzo 2024, n. 7485).
Nella fattispecie, come detto, le doglianze si traducono per lo più in una mera indicazione delle norme che si assumono violate nella epigrafe del motivo, non avendone svolto una compiuta analisi attraverso il confronto con i ‘passaggi’ della sentenza in cui la Corte sarebbe incorsa nella denunciata violazione di legge. Inoltre, anche laddove la ricorrente indica alcune norme nel corpo del motivo di ricorso (precisamente i soli artt. 414, 416, 420, 163 e 164), le argomentazioni svolte non sono sufficienti a superare il vaglio d’inammissibilità, in quanto non arrivano a dimostrare le ragioni di contrasto delle affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, col precetto normativo. (Cass. n. 34762 del 2024).
E tuttavia, la diversa interpretazione delle citate domande coinvolge una tipica delibazione fattuale della volontà processuale della parte, che non è censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, primo comma, num. 5), c.p.c. (cfr. sul principio, tra le tante, Cass. n. 31546/2019, che richiama Cass. n. 195/2016; Cass. n. 26110/2015; Cass. n. 8315/2013; Cass. n. 16698/2010; Cass. n. 7394/2010; Cass., Sez. Un., n. 10313/2006). L’inammissibilità, dunque, discende dall’estraneità della censura all’ambito di applicazione del numero 3 dell’articolo 360 c.p.c., giacché il motivo accredita una diversa interpretazione delle domande operata Giudice di merito in funzione delle risultanze ritenute meritevoli di considerazione.
Per tale ragione la censura risulta, nella sua concretezza, diretta a ribaltare l’interpretazione della domanda proposta innanzi al giudice amministrativo, operazione questa che rientra nel compito del giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, non può, per quanto sora esposto, essere sindacato in Cassazione con il parametro prescelto, il cui uso improprio, quindi, sancisce l’inammissibilità della doglianza e con essa del ricorso (Cass. n. 13439 del 2025).
Il secondo motivo deve ritenersi del pari inammissibile.
Quanto al profilo attinente all’omessa pronuncia, infatti, premesso quanto già osservato con riferimento alla precedente doglianza, va rilevato che il motivo è formulato senza rispettare il principio di autosufficienza sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., oltre a non tener conto della conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di questa Corte proprio in materia di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è rispettoso dell’onere di specificità, stabilito dal n. 4, del medesimo art. 366 c.p.c.
Quanto al primo profilo, si osserva che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, il ricorrente in cassazione deve formulare argomentazioni che siano a tal fine idonee, ‘riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti’ (v., sul punto, Cass. civ., Sez. V, Ord., 5 ottobre 2023, n. 28135; Cass. civ., Sez. Lav., Ord., 10 febbraio 2023, n. 4131; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1° marzo 2022, n. 6709; Cass. civ., SS.UU., 27 dicembre 2019, n. 34469).
In tale contesto, il giudice di legittimità, attesa la sua funzione di decidere le sole questioni di diritto (sostanziali e processuali), prima di ogni altro esame deve verificare l’ammissibilità del motivo di ricorso avuto riguardo proprio alla sua formulazione; dopodiché, può valutarne la fondatezza.
Ed è esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione che deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (cfr. Cass. civ., Sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481; v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 marzo 2018, n. 6014). Nel caso in esame, la ricorrente ha articolato il motivo de quo senza trascrivere né gli atti di primo grado né quelli d’appello, ma unicamente le conclusioni, dalle quali, a suo dire, dovrebbe dedursi la presenza della domanda avanzata in relazione all’al tra parte del verbale in contestazione.
In tal modo la ricorrente non permette di verificare ex actis, non solo la fondatezza dei suoi assunti, ma anche la loro veridicità. V’è dunque una aperta distonia tra la censura di omessa pronuncia e i principi sopra ricordati, risolvendosi le doglianze d i parte ricorrente in una generica affermazione circa l’esistenza esplicita domanda e in una altrettanto generica fondatezza della stessa.
La corte di merito e, prima di essa, il tribunale, ha ritenuto, in base a una valutazione insindacabile in questa sede, che la domanda concernesse esclusivamente la posizione delle sei massaggiatrici e tale valutazione deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e a ccessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Cosi deciso nell’Adunanza camerale del 22 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME