Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10982 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10982 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25058/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
– intimato –
avverso la sentenza n. 2318 del 17/11/2020 del Tribunale di Napoli Nord; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania per richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla sua caduta in una buca stradale, ascritti a responsabilità dell’ente proprietario ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.;
-la domanda veniva respinta dal Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 2318 del 17/11/2020 e la Corte d’appello di Napoli, con decisione assunta il 16/2/2022, confermava la decisione di primo grado;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva -in data 10/10/2022 -ricorso per cassazione, basato su due motivi; non svolgeva difese il Comune intimato;
-in data 2/12/2023, ravvisati profili di improcedibilità, inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso, era formulata -ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. -una sintetica proposta di definizione del giudizio, comunicata al ricorrente il 6/12/2023;
-nel prescritto termine di quaranta giorni dalla comunicazione, il ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, chiedeva la decisione; con la predetta istanza, il COGNOME contestava l’applicabilità dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. al giudizio de quo , dato che il ricorso era stato notificato e depositato prima del 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della riforma della predetta disposizione;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 9/4/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-in primis , si osserva che «la norma di cui all’art. 380 bis c.p.c. (che nella parte finale richiama l’art. 96 commi 3 e 4) è destinata a trovare applicazione, come espressamente previsto dal co. 6 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 149/2022, anche nei giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (come appunto quello in esame)» (così, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850-01, con motivazione che si attaglia anche al giudizio de quo );
-poiché il ricorrente, con la richiesta di decisione si è «riserva la possibilità di promuovere il giudizio di legittimità costituzionale» dell’art. 35 del D.Lgs. n. 149 del 2022 disciplina transitoria senza tuttavia formalizzare una specifica doglianza od eccezione, d’ufficio si rileva la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina transitoria: in disparte la mancata prospettazione -e, del resto, l’insussistenza di quelle sole eccezionali ragioni di sindacabilità costituzionale di una qualsiasi disciplina transitoria, l’applicabilità della disposizione ai giudizi di legittimità già pendenti (per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, non rilevando quale discrimine temporale, attesa la cristallina univocità del tenore letterale della disposizione, la data dell’iscrizione a ruolo), infatti, non pregiudica in alcun modo il diritto di difesa delle parti, né incide ex post sulle modalità di introduzione del giudizio di cassazio ne o di predisposizione del ricorso, posto che l’art. 380 -bis cod. proc. civ. detta regole riguardanti le modalità di decisione della Corte e consente l’esplicazione di compiute difese sia con l’istanza, sia attraverso le memorie illustrative ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
-d all’esame del fascicolo telematico risulta che la copia ( rectius , il duplicato) della sentenza depositata è priva di elementi grafici che consentano di individuarne il numero e la data di pubblicazione; in particolare dal controllo del documento digitale trasmesso dalla parte ricorrente emerge che la pronuncia reca la sottoscrizione digitale di presidente ed estensore e del difensore del COGNOME (apposta in data 29/10/2022) e specifica che la decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 16/2/2022 (contrariamente a quanto sostenuto apoditticamente dal ricorrente, non «si tratta di una svista … non si è tenuta alcuna udienza in data 16 febbraio 2022» perché la delibera del giudice d’appello non coincide nec essariamente con un’udienza e, anzi, è resa all’esito del deposito delle difese finali) ;
-secondo un orientamento di questa Corte (tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023, Rv. 666908-01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5923 del 27/02/2023; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24890 del 21/08/2023), «è improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell’attestazione di cancelleria circa l’avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla RAGIONE_SOCIALE di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell’impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato»;
-secondo un altro orientamento, «il deposito da parte del ricorrente di copia della sentenza impugnata, priva del numero di pubblicazione, non determina l’improcedibilità del ricorso ove dalla stessa sia possibile desumere gli elementi sufficienti per la relativa identificazione, quali la data di deliberazione e il numero di ruolo del giudizio di merito» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 865 del 09/01/2024, Rv. 669802-01), ma «il ricorso per cassazione va dichiarato tardivo se il ricorrente deposita un duplicato della sentenza telematica dal quale non si evince la data di pubblicazione e la notificazione del ricorso è avvenuta in una data che non risulta tempestiva -se calcolata in relazione al giorno della decisione indicato nel testo del provvedimento -rispetto al termine dell’art. 327, comma 1, c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 817 del 09/01/2024, Rv. 669730-01);
-nella fattispecie in esame non occorre dirimere il contrasto tra le suesposte soluzioni ermeneutiche, perché la proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. aveva rilevato sia il profilo di improcedibilità, sia quello di inammissibilità del ricorso del COGNOME, notificato oltre il termine ex art. 327 cod. proc.
civ. dalla data della decisione indicata nel duplicato depositato, privo dell’attestazione di cancelleria circa l’avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione;
-in base a questa seconda ragione, da qualificarsi evidentemente più ‘liquida’, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-si rileva, ad abundantiam , che il ricorso è comunque infondato: infatti, il primo motivo è inammissibile perché la denunciata violazione dell’art. 2051 cod. civ. censura, in realtà, la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito e la configurazione di una condotta colposa del danneggiato che ben può integrare «caso fortuito» ( ex permultis , Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023, Rv. 668745-01, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023, Rv. 667836-02; per la sufficienza, a quei fini, della mera colpa del danneggiato, v., ancor più di recente, Cass., Sez. 3, Sentenza 24/01/2024, n. 2376, Rv. 670396-01); il secondo motivo è infondato, essendo corretta la motivazione sull’ irrilevanza dei capitoli di prova non ammessi, volti all’individuazione di una ‘ colpa ‘ del custode (elemento estraneo all’invocata fattispecie ex art. 2051 cod. civ.);
-ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 3, cod. proc. civ. «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla proposta»;
-da tale circostanza, non avendo svolto difese l’intimato, deriva l’applicazione del solo art. 96, comma 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850-01): il ricorrente va dunque condannata a pagare una somma in favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di determinare in Euro 3.000,00;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,