Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29398 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28536/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in INDIRIZZO,
pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in INDIRIZZO
pec:
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2024
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO MILANO n. 3079/2022 depositata il 04/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
Il sig. NOME COGNOME convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la società RAGIONE_SOCIALE, deducendo di aver sottoscritto con la stessa un contratto di somministrazione di servizi telefonici che controparte aveva gravemente inadempiuto arrecandogli un disservizio durato alcuni giorni, e chiedendo che ne venisse pertanto dichiarata la risoluzione per fatto e colpa della medesima ovvero che ne venisse dichiarata la nullità stante la presenza di clausole vessatorie non sottoposte alla sua preventiva approvazione per iscritto; con condanna della medesima al risarcimento dei danni, pubblicazione della sentenza e trasmissione all’RAGIONE_SOCIALE ;
RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio e contestò di essersi resa inadempiente agli obblighi di cui al contratto di somministrazione in argomento , evidenziando che l’esecuzione della procedura di portabilità della linea telefonica dal precedente gestore società RAGIONE_SOCIALE era dipesa da quest’ultima, che non aveva collaborato perché la portabilità venisse immediatamente assicurata, tenuto conto che per disposizioni legislative e amministrative le procedure di migrazione da un operatore ad un altro richiedono la collaborazione sia dell’operatore c.d. recipient che di quello c.d. donating ; quanto ai pretesi danni ne eccepì la mancanza di prova;
il Tribunale, ritenuta inammissibile la prova testimoniale articolata dall’attore , dichiarò la risoluzione del contratto per
inadempimento, rigettò la domanda di risarcimento dei danni perché non provata, assorbendo tutte le altre, e compensò le spese di lite.
con sentenza n. 3079/2022, pubblicata il 4.10.2022, la Corte d ‘ Appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dal COGNOME, affermando che l’appellante non ave sse interesse alla pronuncia sulla domanda di nullità in quanto, avendo formulato la stessa in alternativa a quella di risoluzione ed avendo ottenuto l’accoglimento di quest’ultima, era chiaramente venuto meno il suo interesse ad insistere sulla domanda di nullità anche in ragione del fatto che la domanda risarcitoria, nella sua prospettazione, era connessa sia all’una sia all’altra; quanto alla domanda di risarcimento dei danni la corte del gravame ne ha confermato la mancanza di prova sia per l’esiguità del la durata dei lamentati malfunzionamenti sia per l’ omessa adozione di qualsivoglia accorgimento volto ad evitarli a diminuirli ai sensi dell’art. 1227 c.c., come ad esempio la predisposizione temporanea di strumenti alternativi di comunicazione con la propria clientela; sia per la mancata prova del danno da lucro cessante che da lesione del l’imma gine;
avverso la sentenza della di merito il COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che
Il ricorso risulta formulato in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366 n. 3, 4 e 6 c.p.c.
Esso non contiene né una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso, né la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui essi si fondano né la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei
documenti, e dei contratti o accordi su cui il motivo si fonda né l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi;
il ricorrente neppure individua le parti della decisione che intende impugnare, né illustra le doglianze in relazione alle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c.
Esso si sostanzia in realtà nella mera riproposizione delle proprie disattese tesi difensive e nella richiesta di una rivalutazione del merito e delle prove invero inammissibili in sede di legittimità.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza;
va altresì disposta la condanna al pagamento di somma ex art. 96, 3° comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; nonché al pagamento di euro 4.000,00 ex art. 96, 3° comma c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 28 marzo 2024
Il Presidente NOME COGNOME