Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33664 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33664 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23344/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 1466/2021 depositata il 05/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– Il Tribunale di Catania, all’esito di CTU, ha respinto la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE volta alla rideterminazione del saldo di due conti correnti e della ripetizione dell’indebito asseritamente originato da illegittima applicazione di anatocismo per la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, commissioni di massimo scoperto e interessi ultralegali non debitamente pattuiti in quanto, benché all’esito della CTU il saldo debitore del conto corrente n. 588563 fosse risultato inferiore al saldo banca apparente, né la banca né la correntista avevano prodotto gli estratti conto integrali dalla data di apertura a quella di chiusura del conto. Ha, quindi, accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla banca solamente in relazione al conto corrente n. 367736 – condannando la società al pagamento del saldo negativo di € 104.375,91 – ritenendo che quanto all’altro conto corrente la banca non avesse provato la pretesa non avendo, come detto, prodotto gli estratti conto dall’apertura del rapporto.
2.- La Corte d’appello di Catania – disposta una nuova CTU onde rideterminare il saldo del conto corrente n° 367736 – ha accolto solo parzialmente il gravame proposto dalla società, e respinto quello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, osservando, per quanto qui ancora interessa, che il motivo di appello con cui la società lamentava che il CTU pur avendo accertato che la banca convenuta aveva addebitato sistematicamente sul c/c 367736 l’indennità di sconfinamento mai pattuita per iscritto -aveva erroneamente ritenuto di non doverla espungere dal saldo, era inammissibile in quanto non era stata censurata la motivazione del primo giudice laddove aveva affermava, « espressamente (e correttamente) che nei due contratti di conto corrente era stata prevista la commissione di massimo scoperto ».
3. – Avverso detta sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE Ha resistito RAGIONE_SOCIALE s.p.a.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– L’unico motivo di ricorso si articola in effetti in diversi profili di censura.
La società ricorrente denuncia in primis l’ erroneità della decisione in punto inammissibilità del gravame relativo all’addebito dell’indennità di sconfinamento, giacché ciò che era stato contestato con l’appello era la mancanza di una pattuizione sull’indennità di sconfinamento, onde non aveva ragione la Corte di merito di rilevare che non era stata contestata la decisione di primo grado in punto sussistenza di pattuizione della c.m.s.: il motivo è inammissibile per violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 comma 1 n. 4 e 6, laddove la ricorrente non indica quale vizio di legittimità intenda far qui valere, né trascrive il motivo di appello e la parte di sentenza di primo grado che avrebbe impugnata.
Deduce, poi, che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della carenza di prova del credito derivante dal c/c 367736 oggetto della condanna di pagamento poiché il CTU aveva evidenziato la mancanza, agli atti del giudizio, dell’ estratto conto scalare del primo trimestre 2011; osserva, quindi, che la sentenza sarebbe censurabile per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero la omessa allegazione degli estratti conto integrali accertata in relazione ad entrambi i conti correnti oggetto del giudizio; onde la domanda riconvenzionale della banca convenuta avrebbe dovuto essere rigettata non solo in relazione al c/c 588563, ma anche al c/c 367736. Perciò entrambi i giudici di merito avevano errato: quello di prime cure a causa di un errore imputabile al CTU nominato e quello di secondo grado perché il CTU, nominato dalla stessa Corte, compulsato dalla società appellante, aveva accertato la mancanza dell’estratto conto scalare del primo trimestre 2011. La censura è del tutto inammissibile poiché -a tacer del fatto che la sua formulazione replica la carenza già rilevata sub a) invoca un vizio motivazionale inquadrabile nel paradigma d cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. la cui ammissibilità, come noto, richiede sia
denunciato l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, tutti elementi che il ricorrente deve illustrare nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° co., n. 6, e 369, 2° co., n. 4, c.p.c. (« il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie » (Cass. S.U. n. 8053/2014), giacché « in sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell’argomentazione (fatto probatorio – massima di esperienza – fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata o confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione » (Cass. n.14953/2000).
c) Deduce infine la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe errata anche in ordine alla regolamentazione delle spese legali, poste a carico dell’appellante, poiché se la Corte di merito avesse fatto buon uso del diritto, avrebbe accolto l’appello principale, rigettato l’appello incidentale e condannato RAGIONE_SOCIALE alla refusione delle spese di primo e secondo grado: si tratta evidentemente di una censura inammissibile laddove presuppone
non la decisione gravata ma quella auspicata in ragione delle precedenti censure.
2.- Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo. Ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140 sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nell’importo di euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 18.12.2025.
Il Presidente NOME COGNOME