Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31092 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31092 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2025
Oggetto: Responsabilità civile -Responsabilità del professionista Progettista.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8728/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura speciale alla lite in calce al ricorso, con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura speciale alla lite in calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura speciale alla lite in calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente –
CC 24 settembre 2025 Ric. n. 8728/2023 Pres. RAGIONE_SOCIALE. Scrima RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 242/2023 pubblicata in data 6 febbraio 2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza qui impugnata, ha respinto il gravame principale proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 397/2018, che per l’effetto, ha confermato e ha accolto quello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato NOME COGNOME a corrispondere a NOME COGNOME la complessiva somma di €. 14.000 , oltre IVA per compenso professionale, €. 1.437,74 per spese, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; ha infine condannato l’appellante a rifondere a ciascuno degli appellati le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate nel dispositivo.
2. Per quanto ancora qui rileva, Il Tribunale di Fermo aveva respinto la domanda avanzata in via principale da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, diretta ad ottenere la condanna dei convenuti, nelle rispettive qualità di progettista e direttore dei lavori architettonici e di calcolatore e direttore dei lavori strutturali sull’immobile di proprietà dell’attore, al risarcimento dei danni da quest’ultimo subiti a causa del loro inadempimento; aveva, quindi, ritenuto assorbite le domande di manleva svolte dai convenuti nei confronti delle rispettive compagnie assicurative terze chiamate, RAGIONE_SOCIALE e gli RAGIONE_SOCIALE; infine, aveva respinto le domande avanzate in via riconvenzionale dai convenuti nei confronti dell’attore, volte ad ottenere il pagamento del
nonché nei confronti di
CC 24 settembre 2025
Ric. n. 8728/2023
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO compenso per le attività professionali espletate e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti in forza della reciproca soccombenza. Nello specifico, il rigetto delle contrapposte domande in prime cure era derivato dal rilievo d’ufficio con cui il Tribunale aveva ritenuto che tanto l’attore, quanto i convenuti , avevano omesso di depositare i propri fascicoli di parte, ai sensi dell’art. 169 , comma 2, c.p.c. entro l’udienza di discussione orale fissata ai sensi dell’art. 281 quinquies , comma 2, c.p.c., con la conseguenza che sia la domanda principale che quelle riconvenzionali non potevano essere accolte, in assenza della documentazione prodotta a sostegno delle stesse.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi; hanno resistito con distinti e rispettivi atti di controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME; sebbene intimate, le compagnie di assicurazioni RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE non hanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Parte ricorrente e parte controricorrente, COGNOME, hanno depositato rispettive memorie, mentre parte controricorrente, COGNOME, ha depositato ‘note per l’udienza del 24.09.2025’ .
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la ‘ violazione o falsa applicazione di norme di diritto ‘ ; in particolare, assume che la sentenza impugnata imputa la inadempiuta esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile del COGNOME al mancato completo pagamento da parte di costui degli oneri di urbanizzazione, mentre la normativa in materia dispone diversamente da quanto affermato dalla Corte; osserva che già in primo grado il Giudice aveva dichiarato, errando, che la documentazione posta a base della domanda non era a sua disposizione ed in secondo grado ne ha rifiutato l’esame , adducendo
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che, comunque, non sarebbe stato utile ai fini della decisione perché sarebbe mancato il nesso causale tra i fatti certificati ed i danni lamentati, omettendo in entrambi i gradi di giudizio l’esame del documento NUMERO_DOCUMENTO ( relazione dell’AVV_NOTAIO ). Assume che la sentenza impugnata sostiene, in sintesi, che la colpa del mancato completamento dei lavori è del COGNOME stesso che non ha provveduto al completo pagamento degli oneri di urbanizzazione; in realtà, nessuna norma impedisce il proseguimento dei lavori una volta ottenuta l’autorizzazione a costruire come nel caso di specie -pur in assenza di detto pagamento; pertanto, la Corte è incorsa in una violazione e/o falsa applicazione della legge.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’ ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ in quanto la Corte territoriale con la sentenza impugnata fa derivare la mancata tempestività dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile da adibire a ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e la conseguente perdita dei finanziamenti regionali (GAL) ad esso collegati alla inerzia del COGNOME nel non aver sostituito immediatamente i tecnici revocati. A parere del ricorrente la sentenza omette, sul punto, di tenere in considerazione le prove documentali in atti; insiste nel sostenere che la sentenza ha affermato in modo apodittico che ciò che non si era fatto dal 2011 (data di inizio dei lavori, compreso anche il fatto che occorreva rimediare ai vizi di quello che era stato realizzato), si sarebbe potuto completare nei quattro mesi intercorrenti tra la revoca dei professionisti (febbraio 2014) e la scadenza dei termini per i benefici economici regionale (5.6.2014); evidenzia come ciò sia prima facie inverosimile, basti pensare all’importo dei lavori di rimessa in pristino previsti dalla relazione dell’AVV_NOTAIO COGNOME ( allegato n. 19 all’a tto di citazione in primo grado) pari ad oltre 400.000,00 euro e torna a ribadire che la sentenza impugnata non ha valutato il documento cardine di tutta la causa e cioè la relazione del tecnico di parte, AVV_NOTAIO COGNOME, che individuava i vizi dell’opera .
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Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la ‘ violazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ in quanto la Corte d ‘ appello ha omesso di prendere in considerazione la produzione documentale in atti ritenendo esorbitante il danno richiesto rispetto al valore delle opere riscontrate nella precedente A.T.P. relativa ad altro procedimento. Evidenzia in proposito, che, anche se ritenuta sproporzionata la richiesta, ciò non significava che nessun risarcimento, anche minore, spettasse all’appellante .
Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 5), c.p.c. l ‘ ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . ‘ ; nello specifico, contesta che la Corte territoriale con la sentenza impugnata ha negato l’istruttoria richiesta perché ha ritenuto che la richiesta risarcitoria difetta del nesso causale, omettendo sul punto, ancora una volta, di valutare le produzioni documentali.
Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia l’ ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ in quanto nel rigettare integralmente l’appello principale la Corte d’appello ha omesso di prendere in considerazione il fatto che i fascicoli di parte in primo grado erano a disposizione del Giudice di prime cure, contrariamente a quanto affermato dallo stesso.
Tutti e cinque i motivi di ricorso, come prospettati e sopra sinteticamente riassunti, che possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente vincolo di connessione , ponendo censure di violazione di norme di diritto e di omesso esame di fatti decisivi asseritamente non valutate dalla Corte di merito, si rivelano inammissibili in ragione delle seguenti considerazioni.
6.1. In primo luogo, condividendo l’ eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente COGNOME i mezzi proposti sono inammissibili per mancanza di specificità e autosufficienza delle censure proposte nel
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Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
complesso; difatti, sebbene il ricorrente, nel censurare la sentenza impugnata denunci la violazione di norme di diritto, omette non solo di indicare puntualmente le norme di cui intende lamentare la violazione, ma di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (Cass. 14/05/2018, n. 11603; Cass. 18/08/2020, n. 17224; Cass. 13/01/2021, n. 342).
6.2. In secondo luogo, enunciando nella rubrica di ciascun mezzo la generica violazione di norme, parte ricorrente, nella sostanza, richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione dell’oggetto del contendere, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161; Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Pertanto, i motivi di ricorso così confezionati attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di merito, debitamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.
6.3. Infine, con i mezzi in esame, parte ricorrente denuncia pure il preteso omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti conseguito al mancato esame del documento NUMERO_DOCUMENTO (relazione dell’AVV_NOTAIO).
In proposito, va preliminarmente disatteso il rilievo di inammissibilità sollevato dal COGNOME nella memoria in ragione del principio
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della c.d. doppia conforme, tenuto conto che, nella specie, la evocata regola non ricorre.
Il motivo si rivela, viceversa, inammissibile in quanto il ricorrente riconduce al preteso omesso esame censure che nulla hanno a che vedere con l’individuazione di un fatto storico, attenendo propriamente alla valutazione, operata dal giudice di merito, circa la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica posta a base dell’originaria domanda, limitandosi a proporre la rivalutazione di una congerie di elementi istruttori per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui sono motivatamente perv enuti i giudici d’appello.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio’ (Cass. 22218/2023 in motivazione; Cass., n. 10525/2022; v. anche Cass., n. 26305/2018; Cass., n. 14802/2017).
Nella stessa prospettiva, è stato infine precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Non possono, dunque, all’evidenza, essere ascritti all’area del ‘fatto storico’ i denunciati errori di giudizio , atteso che il ricorrente si è limitato a reiterare le censure già dedotte in appello e ritenute motivatamente infondate dalla Corte dorica.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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Pres. COGNOMENOME Scrima
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Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore delle parti controricorrenti, dando atto che le ‘note per l’udienza del 24.09.2025’ della parte controricorrente NOME COGNOME non hanno né forma né sostanza di memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c ..
Non luogo a provvedere alle spese delle intimate, che non hanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali che liquida, in favore della parte controricorrente NOME COGNOME, in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge, e, in favore di parte controricorrente NOME COGNOME, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 24 settembre 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME