Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15668 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15668 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21365/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia al domicilio digitale EMAIL,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
–
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 298/2019 depositata il 02/05/2019, RG NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di L’Aquila ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Il lavoratore, dirigente medico dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE, in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE Popoli, ha impugnato in appello la sentenza n. 487/2018 del suddetto Tribunale, che ha rigettato il ricorso proposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per l’impugnazione delle due sanzioni disciplinari di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogategli rispettivamente per mesi 3 e per giorni 7, con provvedimenti in data 21 settembre 2015 e 28 novembre 2017.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando un motivo di ricorso.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso.
Nel corso del giudizio il difensore del ricorrente ha rinunciato al mandato ed è intervenuta costituzione di nuovo difensore giusta procura speciale e revoca del precedente mandato.
Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso reca in rubrica ‘Erronea applicazione di legge-illogicità della motivazioneErrori di diritto’.
È fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l ‘ orientamento, al quale occorre qui dare continuità, secondo cui nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 24106 del 2022, n.20910 del 2017, Cass. n. 17125 del 2007, Cass. S.U. n. n.14385 del 2007).
Il motivo si articola in una narrazione che interseca in modo disorganico e poco chiaro, secondo una propria lettura, varie vicende riferite a fatti processuali e storici, e considerazioni giuridiche, senza indicare i motivi di impugnazione che intende proporre ai sensi dell’art. 360, cod. proc. civ., le specifiche statuizioni della sentenza d’Appello che si intende sottoporre a critica e le specifiche ragioni delle censure.
Il motivo, pertanto, non ottempera al principio in ragione del quale, costituendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall’art. 360, cod. proc. civ., l’illustrazione del motivo impone che in esso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione.
Peraltro, nella sostanza il motivo sollecita, infine, una rimeditazione delle ragioni in fatto della decisione che non è compito
di questa Corte, trattandosi di giudizio di esclusiva spettanza del giudice di merito a cui la Corte non può sovrapporre il proprio non essendo essa giudice del fatto sostanziale.
Né le mancanze sostanziali e strutturali del ricorso, per non aver ottemperato alle previsioni di cui all’art. 366, cod. proc. civ., possono essere sanate con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale.
Si può ricordare che nel giudizio di legittimità la memoria ex art. 378 o ex art. 380-bis.1, cod. proc. civ., ha solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito: diversamente, si violerebbe il diritto di difesa dell’altra parte di avvalersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (cfr. 21355 del 2022, Cass. S.U. n. 11097/06 e successive conformi).
Nella specie, la memoria depositata dal nuovo difensore del ricorrente con l’intento ‘di precisare i motivi di impugnazione di cui al ricorso depositato’, lungi dalla mera illustrazione delle censure già formulate, che, come si è detto, non rispondono ai requisiti di cui all’art. 366, cod. proc. civ., sottopone alla Corte tre motivi di ricorso strutturati con rubrica con indicazione dei vizi denunziati ai sensi dell’art. 360, n. 3, e delle norme che si assumono violate, oltre alla successiva illustrazione, tutte argomentazioni che esulano dai limiti dell’istituto processuale e si sostanziano in una inammissibile impugnazione ex novo della sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in violazione dei termini di decadenza e del principio del contraddittorio.
Il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio