Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26150 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26150 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23977/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti-
contro
COGNOME, rappresentate e difese da ll’avvocato COGNOME
-controricorrenti-
nonchè contro COGNOME NOME e COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 294/2022 depositata il 22/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1. NOME COGNOME in proprio e quale erede di NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per la cassazione della sentenza n. 294 del 22 febbraio 2022, della Corte di Appello de L’Aquila con cui è stato dichiarato inammissibile l’appello di essi ricorrenti contro la sentenza del Tribunale di Chieti n.217 del 12 ottobre 2017, reiettiva della domanda sul merito possessorio in causa proposta dai medesimi ricorrenti e da NOME COGNOME contro COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME nonché contro NOME COGNOME, ufficiale giudiziario addetto all’Unep del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, per un preteso spoglio realizzato relativamente al possesso di una striscia di terreno in località Francavilla a Mare, INDIRIZZO
Con la sentenza di primo grado era stato fatto riferimento al principio di diritto posto da Cass. n.16229 del 2011 (‘In tema di azioni possessorie, affinché ricorra lo spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario è necessario che il titolo, in forza del quale si procede, non abbia efficacia contro il possessore e che l’intervento dell’ufficiale giudiziario sia stato maliziosamente provocato da colui che ha richiesto l’esecuzione, ovvero che vi sia il dolo dell’istante il quale, conscio dell’arbitrarietà della sua richiesta, abbia sollecitato l’intervento dell’ufficiale giudiziario’) ed era stato evidenziato che, nella specie, non poteva ravvisarsi alcuno spoglio avendo l’ufficiale giudiziario, NOME COGNOME agito in forza e nel pieno rispetto di un’ordinanza collegiale del Tribunale di Chieti del 29 ottobre 2010,
le cui modalità attuative erano state precisate con ordinanza del 24 maggio 2011, che aveva accolto il ricorso possessorio degli attuali controricorrenti.
A motivo della dichiarazione di inammissibilità della impugnazione, la Corte di Appello, dopo aver richiamato pronunce di legittimità in tema di requisito di specificità dell’impugnazione ex art. 342 c.p.c., ha affermato che l’atto di appello sottoposto al suo esame non rispettava tale requisito, conteneva diffusi riferimenti a vicende oggetto di altre vertenze giudiziarie tra le parti, si limitava, quanto alla sentenza appellata, a generiche e confuse critiche assertive. Tanto affermato, la Corte di Appello ha osservato che l’appello non conteneva alcuna censura rispetto ‘agli argomenti cardine’ della decisione di primo grado: in nessuna delle ‘varie argomentazioni e doglianze’ si era sostenuto che il titolo in base al quale e in conformità al quale l’ufficiale giudiziario aveva agito fosse stato caducato; alcuno spoglio potesse configurarsi, in quanto l’Ufficiale giudiziario si era limitato a dare esecuzione ai provvedimenti di reintegrazione nel possesso, che gli odierni ricorrenti non avevano dimostrato esser stati revocati o dichiarati comunque inefficaci nei loro confronti (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata);
COGNOME NOME e COGNOME NOME resistono con controricorso;
COGNOME NOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati;
la causa perviene al Collegio su richiesta di decisione formulata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione del giudizio per inammissibilità o comunque manifesta infondatezza del ricorso;
considerato che:
1.preliminarmente, il Collegio, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, precisa che non sussiste alcuna incompatibilità del consigliere delegato che
ha formulato la proposta di definizione accelerata, rispetto alla composizione del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa;
ancora preliminarmente va rilevato che il ricorso è stato notificato nei confronti di NOME COGNOME, ufficiale giudiziario addetto all’Unep del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, mediante trasmissione di una copia all’indirizzo di posta elettronica del predetto Ufficio. Trattasi di notifica nulla e non giuridicamente inesistente. Non vi è luogo a disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. posto che il ricorso, per le ragioni che si esporranno, è inammissibile e che il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (v. Cass. Sez. 3, ordinanza n.11825 del 05/05/2025; Cass. Sez. 2 ordinanza n.12515/2018);
il ricorso consta di 105 pagine ed è così strutturato: fino a pagina 18 sono esposte le vicende processuali dalla richiesta di tutela possessoria -respinta sia in sede cautelare sia in sede di reclamo-, alla domanda di merito, alle decisioni di primo grado e di appello; da pagina 19 a pagina 26 sono formulati ‘motivi preliminari’ di doglianza; il primo motivo di ricorso, ‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c.’, è esposto da pagina 26 a pagina 31, reca una elencazione di decine di disposizioni, fra articoli del codice di procedura civile, del codice
civile e della Costituzione, e di regole di giudizio, largamente prive di riferimento a statuizioni della sentenza impugnata, e veicola doglianze indicate con le lettere da a) a z) e poi da aa) a qq); il secondo motivo di ricorso, ‘nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, n. 4 c.p.c.’, è espresso alle pagine da 32 a 34; il terzo motivo, ‘omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, – un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360. n.5., c.p.p.’, è esposto alle pagine 34 e 75; seguono poi, nelle pagine restanti, istanze relative al merito della causa e al merito di altre cause possessorie tra le parti;
4. il ricorso è inammissibile.
I ‘motivi preliminari’ constano della giustapposizione confusa di una serie di allegazioni in fatto sulle vicende che hanno dato origine alla causa e su altre vicende intercorse tra le parti, di allegazioni finanche sui caratteri fisici e intellettivi delle parti e di terzi, e di una serie di contestazioni, frammiste alle allegazioni sopradette, formulate senza alcun preciso richiamo normativo in riferimento al decisum della sentenza impugnata.
I motivi di ricorso ripropongono tali giustapposte allegazioni, le ampliano in riferimento ad ulteriori aspetti di fatto, ripropongono le contestazioni tutte sostanzialmente incentrate sulle omissioni commesse dalla Corte di Appello per non avere questa esaminato le doglianze proposte sub specie di motivi di gravame e che, secondo i ricorrenti, sarebbero state ‘chiare ed esaurienti’, sulla presunta non contestazione della documentazione portata a sostegno della domanda di reintegrazione, sullo scorretto diniego di ammissione di istanze istruttorie non trascritte e sulla nullità della sentenza perché redatta da parte di un giudice ausiliario ‘incompetente contro l’art. 106 e sent. Corte Cost. n.41/2021’.
Le ragioni di inammissibilità sono le seguenti:
il ricorso nel suo complesso non risponde in nulla ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata stabiliti dalla disciplina legale di cui all’articolo 366 cod. proc. civ., ed ormai da tempo focalizzati da una giurisprudenza pacifica e consolidata (tra le molte, Cass. nn. 26219/2023; 11603/18, 9570/17), con quanto ne consegue in ordine alla carenza dei connotati fondamentali della specificità ed autosufficienza, richiesti dalla legge per porre questa Corte in condizione di effettuare, con la dovuta efficacia, concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa demandato. Secondo un orientamento ormai consolidato (Cass. n. 8425/20), ‘ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda ” sub iudice ” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma) senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui’. E’ stato affermato (Cass.n. 8009/19) inoltre che: ‘In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall’art. 3, comma 2,
del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, non già per l’irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c., assistite – queste sì – da una sanzione testuale di inammissibilità’;
i motivi, oltre ad essere carenti di specificità, appaiono essere volti, come emerge anche dalla relativa connessione con le richieste avanzate da pagina 75 a pagina 105, ad invocare un nuovo giudizio di fatto, inammissibile in sede di legittimità. I ricorrenti, in proposito, non considerano che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790);
5. con particolare riferimento ai singoli motivi di ricorso deve ulteriormente osservarsi quanto segue:
il primo motivo si scontra con il principio per cui il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorché unitariamente preceduti dalla elencazione delle norme e delle regole di giudizio che si assumono violate, è inammissibile allorquando richieda ‘un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione’ (Cass. n. 21611 del 20/09/2013);
la doglianza, formulata più volte ma in particolare col secondo motivo, per la quale la sentenza sarebbe nulla essendo stata redatta da un giudice ausiliario, ‘contro l’art. 106 Cost. e sent. Corte Cost. n.41/2021’ è inammissibile in riferimento all’art. 360 -bis, n. 1, c.p.c. che esonera la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti” (Cass. 7155/2017). La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41 del 25 gennaio 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli da 62 a 72 compresi, della legge n. 98 del 2013, “nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non verrà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116”, ribadendo tuttavia, in motivazione, la legittimità della costituzione dei collegi delle Corti di Appello ai quali abbia partecipato non più di un giudice ausiliario, come nel caso in esame, fino al 31 ottobre 2025. Questa Corte di legittimità, con ordinanza 6042 del 2024, ha affermato: ‘In ordine, infine, alla asserita impossibilità di un giudice ausiliario di potere svolgere le funzioni di relatore, deve specificarsi che, in ipotesi di una decisione collegiale di appello, la relativa attività, a prescindere da chi svolga la relazione della causa, non è riferibile al solo relatore, come sembra paventare parte ricorrente, ma a tutto il Collegio giudicante e la stesura del provvedimento da parte dell’estensore, giudice ausiliario, è comunque riferibile all’intero organo giudicante attraverso la sottoscrizione del Presidente che conferisce la paternità collegiale alla decisione stessa. L’art. 68, comma 1, dello stesso d.l. n. 69 del 2013 prevede, infatti, che i giudici togati costituiscono la maggioranza del collegio, del quale può fare parte un solo giudice ausiliario, proprio per garantire la maggioranza della decisione da parte dei magistrati professionali. Inoltre, come precisato dalla Corte costituzionale con la menzionata
pronuncia, i giudici ausiliari non sono nominati per concorso, ma con decreto del Ministro della giustizia previa deliberazione del CSM, in base alla verifica dei requisiti prescritti dalla legge (artt. 63 e 64 del d.l. n. 69 del 2013); acquisiscono «lo stato giuridico di magistrati onorari» (art. 72, comma 1); sono stabilmente incardinati, per la durata di anni cinque prorogabile di altri cinque (art. 67, commi 1 e 2), nell’organo collegiale, esercitando le relative funzioni giurisdizionali, e sono chiamati a definire nel collegio in cui sono relatori, almeno novanta procedimenti per anno (art. 68, comma 1), senza che vi sia alcun limite -di materia o valore -nell’assegnazione dei procedimenti civili (art. 62, comma 1), con la eccezione dei soli «procedimenti trattati dalla Corte d’appello in unico grado» (art. 62, comma 2). Essi compongono i collegi, secondo la pianta organica definita presso ciascuna corte d’appello tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico (art. 65, comma 1), in funzione della esigenza di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate annualmente dai presidenti delle corti di appello con i programmi previsti dal citato art. 37, comma l, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito’;
il terzo motivo è formulato ai sensi del testo non più vigente dell’art.360, primo comma, n.5 e senza tener conto del principio per cui ‘La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. E’ pertanto denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione’ (Cass . Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014).
all’inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese;
poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di inammissibilità o comunque infondatezza del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma;
8. sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2 .500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti;
condanna i ricorrenti al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € 2 .500,00 in favore dei controricorrenti nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 18 settembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME