Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19995 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5002-2021 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1053/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/08/2020 R.G.N. 1184/2017;
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 5002/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/06/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
c on sentenza del 10/08/2020 la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia del locale Tribunale che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME, docente MIUR in forza di reiterati contratti a termine -per un periodo superiore ai 36 mesi -negli a.s. dal 2006/2007 al 2014/2015, limitatamente al solo riconoscimento degli incrementi stipendiali, c.d. gradoni, di cui al c.c.n.l. applicabile, rigettandola nel resto e, segnatamente, nella parte volta a ottenere la conversione del rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno nonché il riconoscimento degli scatti biennali ex art. 53 della legge n. 312/1980;
i giudici di appello rilevavano che il COGNOME, titolare solo di supplenze temporanee o su organico di fatto, era stato immesso in ruolo il 1° settembre 2018, così conseguendo il bene della vita per il quale aveva agito, e aggiungevano che non erano stati allegati danni diversi e ulteriori rispetto a quelli ‘risarciti’ con l’ immissione in ruolo; rispetto alla domanda di riconoscimento dell’anzianità di servizio ex art. 53 legge n. 312/1980, escludeva potessero spettare, poi, gli scatti biennali di anzianità previsti da tale disposizione, la cui perdurante vigenza era circoscritta ai soli insegnanti di religione;
contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il docente con tre motivi illustrati da memoria, mentre il Ministero è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE:
il ricorso per cassazione antepone un lungo preambolo sull’ammissibilità ex art. 360 bis comma 1 cod. proc. civ., nel quale, pur dandosi atto della sostanziale conformità della sentenza impugnata alla giurisprudenza di legittimità, si richiama «lo ius superveniens medio tempore verificatosi», asseritamente integrato dalla decisione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del novembre 2020 che, esprimendosi sul reclamo collettivo n. 146/2017 dell’A NIEF, avrebbe «condannato categoricamente la politica perpetrata dai governi italiani», accertando la violazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della Carta sociale europea;
posta tale premessa, il ricorso si articola in tre distinti motivi;
2.1 con il primo dei quali si denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della disciplina sul personale scolastico, docente ed ATA, contenuta nel d.lgs. n. 297/1994, violazione e falsa applicazione d el d.lgs. n. 368/2001, dell’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato e della direttiva 1999/70/CE nonché dell’art. 1 , § 2, della Carta sociale europea;
secondo il ricorrente, la sentenza impugnata aveva illegittimamente rigettato la domanda di risarcimento del danno perché anche sulle supplenze per organico di fatto si può concretizzare un abuso da parte del Ministero laddove venga accertato (invero) l’uso improprio di tali forme di supplenza;
2.2 con il secondo mezzo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.); la Corte territoriale non aveva considerato che il ricorrente contestava che le supplenze fossero temporanee o su organico di fatto, dovendo esse piuttosto qualificarsi come supplenze su organico di diritto, il che emergeva dalla dichiarazione rilasciata dal dirigente scolastico
dell’RAGIONE_SOCIALE del 23.2.2015, nella quale esplicitamente si ammetteva che il COGNOME copriva ‘un posto vacante’ o vverossia su organico di diritto;
2.3 con il terzo, ed ultimo, motivo si lamenta violazione dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 per avere la Corte territoriale illegittimamente disposto il raddoppio del contributo unificato e ciò pur in presenza dell’esenzione soggettiva del COGNOME che era titolare di reddito familiare imponibile, a fini IRPEF, inferiore a € 34.107,72;
il ricorso si rivela, nel suo complesso, inammissibile;
lo stesso, infatti, non risponde in nulla ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata stabiliti dalla disciplina legale di cui all’articolo 366 cod. proc. civ., ed ormai da tempo focalizzati da una giurisprudenza pacifica e consolidata (tra le molte, Cass. nn. 11603/18, 9570/17), con quanto ne consegue in ordine alla carenza dei connotati fondamentali della specificità ed autosufficienza, richiesti dalla legge per porre questa Corte in condizione di effettuare, con la dovuta efficacia, concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa demandato;
costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui (Cass. n. 8425/20): «Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366, comma 1, n. 3) e 4), cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in
maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 cod. proc. civ.;
l’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma) senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui’;
nella specie, la lettura del ricorso non consente di intendere a sufficienza la portata delle critiche mosse alla sentenza impugnata;
sia l’esame delle censure in cui esso si articola -che si risolvono nella poco comprensibile denuncia di “violazione” di numerose norme processuali, soltanto formalmente corredate da fondamenti normativi giustificativi della invocata violazione, basate sul richiamo generico e confuso di atti del giudizio di merito, privi dei necessari riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato -sia la generica denuncia di violazione dell’art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., basata sulla mera indicazione di norme sostanziali e processuali, senza un iter argomentativo idoneo a consentire la comprensione delle censure mosse con l’impugnazione, non consentono, in effetti, di comprendere quale sia l’esatto contenuto delle doglianze proposte avverso la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 2097 del 2007; n. 11501 del 2006; n. 2831 del 2009);
nel vizio di violazione di legge è, infatti, onere del ricorrente indicare non solo le norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, svolgere specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a
motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 17570/2020; Cass. n. 16700/2020);
in particolare, sul primo motivo il ricorrente non si confronta affatto col decisum e censura la sentenza senza coglierne la ratio di fondo, che non esclude affatto possa concretizzarsi un abuso anche per le supplenze su organico di fatto o temporanee, ma sottolinea piuttosto come sia necessario per esse allegare e comprovare un ‘uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al Ministero’ (così a pag. 4 sentenza); sul secondo motivo è, poi, evidente che la richiesta, formulata in questa sede di legittimità, di riqualificazione delle supplenze de quibus come su organico di diritto e non di fatto o temporanee, invade all’evidenza il campo riservato all’accertamento rimesso al giudice del merito, donde la sua inammissibilità;
il ricorrente, che pure ammette in ricorso che la Corte territoriale ha provveduto a statuire «sulle questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione» (così testualmente a pag. 6, ult. cpv., del ricorso per cassazione), non offre alcun valido argomento atto a giustificare una rimeditazione de ll’orientamento di legittimità, dovendosi ritenere, pur nel riconoscimento del l’autorevolezza delle decisioni del RAGIONE_SOCIALE, che esse non possano valere a integrare -come incongruamente opina il ricorrente -uno ius superveniens né che
possa predicarsene la natura vincolante per i giudici nazionali (vedi: Corte Cost., sentenze n. 120 del 2018 e n. 194 del 2018, in particolare al par. 14);
inammissibile è, poi, la denuncia dell’omesso esame circa un punto decisivo della controversia in quanto essa non corrisponde al paradigma di cui al novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; infatti, non costituiscono ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017, n. 14802; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il ‘vario insieme dei materiali di causa’ (Cass., 21 ottobre 2015, n. 21439);
quanto poi alla terza censura, con cui si lamenta la statuizione sul raddoppio del contributo unificato, essa si appalesa anzitutto inammissibile perché poggia, senza il necessario assolvimento degli oneri di trascrizione e localizzazione pur imposti ex art. 366 cod. proc. civ., sull’assunto che «nell’ambito del ricorso di primo grado e di appello, l’odierno ricorrente ha dichiarato che il valore della presente controversia è indeterminabile ed è esente da contributo unificato, in quanto il ricorrente aveva un reddito familiare a fini Irpef inferiore ad €. 34.107,72»;
8.1 in secondo luogo, vanno qui ribaditi i principi già fissati da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020);
la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato è normativamente condizionata a due presupposti;
il primo, di natura processuale, è costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza -in ragione dei ‘dubbi sulla
ricorrenza di una fattispecie di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione’ (così sempre Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020) -è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la quale prescinde dall’accertamento dell’effettiva debenza ab origine del contributo unificato -e ciò perché , come chiarito dalla stesse Sezioni Unite, ‘in ragione della natura tributaria del contributo unificato, il giudice della causa non è mai chiamato a pronunciarsi sulla debenza del medesimo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo, che è questione di competenza esclusiva dell’amministrazione giudiziaria’ -, dovendo il giudice dell’impugnazione unicamente attestare la riconducibilità della pronuncia adottata nell’ambito delle ipotesi di legge, e cioè attestare l’astratta sussistenza del presupposto di insorgenza dell’obbligazione tributaria di versamento del doppio contributo;
il secondo, di diritto sostanziale tributario, consiste nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, presentando, peraltro, detto obbligo natura di debito tributario -in quanto partecipa della natura del contributo unificato iniziale ed è volto a ristorare l’amministrazione della Giustizia dei costi sopportati per la trattazione della controversia -l’accertamento della cui debenza è estraneo alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario (Cass. n. 7355/2024);
8.2 d a ciò consegue che l’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 non contiene un accertamento in ordine alla debenza del contributo unificato -e quindi neppure del suo raddoppiamento -ma
solo l’attestazione della sussistenza dello specifico presupposto processuale, da ciò derivando l’inammissibilità del motivo di ricorso che venga a fondare la censura di una decisione di merito sulla deduzione dell’insussistenza dell’obbligo di versamento del contributo unificato;
il ricorso deve quindi essere dichiarato (conclusivamente) inammissibile nel suo complesso, senza condanna alle spese del presente giudizio di legittimità in cui il MIT è rimasto intimato;
stante il tenore della pronuncia -e richiamato quanto appena illustrato sul punto -va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”, spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 4.6.2024.
La Presidente
NOME COGNOME