Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7852 Anno 2019
2018
4369
Civile Sent. Sez. L Num. 7852 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2019
SENTENZA
sul ricorso 25820-2014 proposto da: da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende; legale studio
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO ARE GLYPH GLYPH NOME COGNOME GLYPH CES 71, presso lo GLYPH studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e ROMA
COGNOME NOMECOGNOME
– intimato –
avverso la sentenza n. 4960/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2014 R.G.N. 7247/2010; CORTE
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME pubblica NOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; per udito l’Avvocato COGNOME per delega verbale Avvocato COGNOMENOME COGNOME ) verbale
//
nonchè contro
– controrícorrente –
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 4960/2014, depositata il 5 giugno 2014, la Corte di appello di R in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto le domande di NOME Pis NOME COGNOME volte ad ottenere, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE il pagamento delle competenze arretrate riconosciute dall’Accordo relativo al bie economico 2004-2005, per il personale non medico della sanità priva critto il 31 -ta, sottos gennaio 2007.
2. La Corte ha peraltro rigettato la domanda proposta dalla società per la restit delle somme versate ai lavoratori in esecuzione della pronuncia di primo gr richiamando a tal fine il Protocollo d’intesa stipulato in sede regionale tra (RAGIONE_SOCIALE) del Lazio e le organizzazioni sindaca marzo 2007 e l’Accordo aziendale in data 24 giugno 2010 e osservando che le somme corrisposte a titolo di arretrati in forza della sentenza appellata erano comunque ai dipendenti della RAGIONE_SOCIALE sia in base a tali previsioni, s l’Accordo del 31/1/2007, riconosciuta la spettanza del diritto, aveva attribuito ril difficoltà economico-finanziarie delle imprese di settore al solo fine di determ momento di esigibilità del credito.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società con unico mot assistito da memoria, cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
4. NOME COGNOME, già contumace in grado di appello, è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo proposto la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 e dell’Accordo collettivo nazionale del 31 gennaio 2007, censurando la sentenza impu non avere considerato che le somme, che essa si era obbligata a versare ai propri di forza del Protocollo d’intesa del 21 marzo 2007 e dell’Accordo aziendale del 24 giugn fondavano su un titolo diverso rispetto a quello accertato dal giudice di primo grado riconosciuto la fonte giuridica del diritto agli arretrati nell’Accordo del 31 ge particolare, la società lamenta che la Corte abbia trascurato di considerare che, Protocollo d’intesa, era stato effettuato il pagamento del 50% degli arretrati re 2006 e cioè di una somma non compresa nell’oggetto del ricorso introduttivo, come desumersi dai conteggi in esso contenuti, così da risultare estranea alla pronun grado e, di conseguenza, alla domanda restitutoria; nonché trascurato di considerar
l’Accordo aziendale, non era stata prevista la corresponsione di arretrati contratt importo una tantum a titolo risarcitorio.
2. Il motivo è inammissibile.
3. Si deve, infatti, osservare al riguardo: (a) quanto alla dedotta violazione dell’ civ., che il motivo non enuclea le affermazioni in diritto, contenute nella sentenza che risulterebbero in contrasto con la norma, o con l’interpretazione che della stes la giurisprudenza di legittimità (o la prevalente dottrina), così da prospettare cr valutazione comparativa fra opposte soluzioni e da consentire, in definitiva, a que adempiere, nell’esercizio della funzione nomofilattica che le è propria, il compito di fondamento della violazione denunciata (Cass. n. 16038/2013, fra le molte confor quanto alla dedotta violazione dell’Accordo collettivo nazionale del 31/1/2007, che volge in realtà (e, in ogni caso, anche) alla lettura offerta in sentenza – nel qu ampia ricostruzione della vicenda negoziale – del Protocollo d’intesa stipulato in se tra l’ARIS Lazio e le organizzazioni sindacali il 21/3/2007 (cfr. ricorso, p. 12) e sindacale aziendale in data 24/6/2010 (cfr. ricorso, p. 13) e cioè di forme e st contrattazione collettiva estranei al campo di applicazione del vizio previsto dall cod. proc. civ.; né la società ricorrente, nel criticare l’interpretazione data indicato quali regole di ermeneutica contrattuale, tra quelle di cui agli artt. 1362 sarebbero state violate dal giudice di merito, nell’inosservanza di consolidato princi (Cass. n. 28319/2017, fra le molte conformi).
4. Sotto altro profilo, è da osservare che la società ricorrente non ha riprodotto, a fondamento del proprio assunto, i conteggi contenuti nel ricorso di primo grado (c p. 12) mentre è consolidato l’orientamento per il quale il ricorso per cassazione de in sé, art. 366, comma 1°, n. 6 cod. proc. civ., tutti gli elementi necessari a ex ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed ac esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso gi (Cass. n. 15952/2007 e, fra le più recenti, Cass. n. 14784/2015).
5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
p.q.m.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento dell presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 pe professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza quater, presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impor
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 stesso bis dello articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2018.