Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20953 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20953 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22022-2020 proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4432/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2019 R.G.N. 540/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N.22022/2020
COGNOME
Rep.
Ud 12/06/2025
CC
RILEVATO CHE
NOME impugna sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, la sentenza n. 4432/2019 della Corte d’appello di Roma che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva rigettato la sua domanda di assegno sociale.
Resiste INPS con controricorso.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 giugno 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
La ricorrente propone un unico motivo di doglianza, testualmente per ‘violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.’.
Il ricorso è inammissibile.
La censura è formalmente rubricata come violazione di legge ma difetta dell’indicazione delle norme che si assumono violate nonché, di conseguenza, delle affermazioni della sentenza che sarebbero contra legem, essendo, in realtà, volta a contestare il percorso argomentativo con cui la Corte d’appello è pervenuta ad escludere la prova dello stato di bisogno.
Come noto, «il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. deve essere dedotto a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata
violazione (v. tra le altre, Cass. 29/11/2016 n. 24298; Cass. 03/08/2007 n. 5353; Cass. 17/05/2006 n. 11501)» (Cass. n. 33531/2024 ex plurimis ).
Infatti, «il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica, necessariamente, un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 13/10/2017, n. 24155); il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. Sez.Un., n. 10313/2006; Cass., n. 7394/2010; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 195/2016)» (Cass. n. 7003/2019).
Nella specie, le doglianze articolate non sono sviluppate in conformità alla richiamata giurisprudenza, posto che parte ricorrente omette di esplicitare quali sarebbero le norme violate e le affermazioni, in diritto, della sentenza impugnata da reputarsi con esse in contrasto, né chiarisce quale sarebbe l’errore interpretativo compiuto dalla Corte territoriale.
Ciò che, invece, viene censurato, sulla base di un apprezzamento meramente contrappositivo a quello fatto proprio dal giudice di secondo grado, è la concreta valutazione del giudice di merito circa il superamento del limite reddituale
per fruire dell’assegno sociale, accertamento comunque non più in questa sede rivedibile, ex art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ., in quanto sorretto da doppia conforme, non avendo parte ricorrente esposto le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, come suo onere (Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014).
Il ricorso è, pertanto, da dichiararsi inammissibile.
Nulla in punto spese del giudizio di legittimità ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., come già statuito dalla Corte territoriale.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 giugno 2025.
La Presidente
NOME COGNOME