Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13663 Anno 2025
sul ricorso 4462/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CERVIA rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13663 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso l ‘ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1471/2023 depositata il 05/07/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre a questa Corte al fine di sentire cassare l’epigrafata sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna ne ha respinto il gravame avverso il rigetto in primo grado dell’opposizione da essa proposta alle ordinanze ingiunzioni con le quali il Comune di Cervia, richiamando la convenzione regolante i rapporti tra le parti stipulata il 20.5.1976, aveva, tra l’altro, reclamato il pagamento della somma concordata inizialmente in lire 4.000.000 a titolo di rimborso forfettario per le spese di manutenzione delle strade circostanti rivalutata annualmente a partire dalla data di stipulazione.
In particolare, avendo l’appellante limitato le proprie ragioni di contestazione alla sola decorrenza della rivalutazione -assumendo che essa, contrariamente a quanto preteso dall’ingiungente e confermato dal giudice di primo grado, dovesse decorrere anno per anno dalla scadenza del singolo rateo sino al suo pagamento -la Corte territoriale, smentendo la tesi secondo cui, al riguardo, sarebbe intervenuto un giudicato tra le parti in conseguenza di altra sentenza adottata dal medesimo giudice di primo grado (sentenza 1292/2012), ha fatto rilevare che «dalla lettura della parte motiva di detta sentenza non pare emergere che il calcolo della rivalutazione monetaria debba essere calcolata adottando quale dies a quo l’anno relativo al contributo dovuto. Il dispositivo, difatti, non contiene alcun riferimento che autorizzi tale conclusione, facendo parte motiva espresso riferimento alla disposizione di cui all’articolo IV
della Convenzione 1979, con cui è previsto che “tale somma, sarà maggiorata anno per anno in misura percentuale pari a quello dell’aumento del costo della vita determinato secondo gli indici Istat”».
L’odierno ricorso della Marina di Cervia fa leva su un unico motivo, al quale resiste con controricorso e memoria il Comune di Cervia
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo del proposto ricorso -con cu si argomenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. perché, pronunciandosi nei riferiti termini, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto dei giudicati formatisi a seguito del pronunciamento del Tribunale con sentenza 214/1991 e della medesima Corte territoriale con sentenza 908/2018, tutte dell’avviso, riprodotto pure dalla sentenza 1229/2012, scrutinata dal decidente che, diversamente da quanto opinato da questo, il canone di manutenzione delle strade adiacenti l’insediamento della Marina debba essere rivalutato a far data dalle singole scadenze al saldo e non dalla di sottoscrizione della relativa convenzione -è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Anche a non voler considerare il principio della posteriorità prevalente, a cui si appella il Comune resistente, facendo valere, rispetto alla sentenza capostipite 214/1991, tra i successivi giudicati, segnatamente, la sentenza 1103/2014 -in guisa della quale ciò che, ad avviso del deducente, essa ha inteso ricollegare alla scadenza dei ratei è sola la decorrenza degli interessi legali e non la rivalutazione, che è dovuta, in conformità al tenore letterale della pattuizione racchiusa al punto IV della convenzione, dalla data della stipulazione -va qui ricordato che secondo lo stabile indirizzo di questa Corte enunciato a SS.UU. con riguardo segnatamente al’opposizione
all’esecuzione (Cass., Sez. U, 21/02/2022, n. 5633), il ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione dell’art. 2909 cod. civ. deve contenere, a pena di inammissibilità, tra l’altro, secondo quanto prescritto ai fini dell’autosufficienza del ricorso dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l’errata interpretazione, non diversamente da quel che si raccomanda allorché si deduca l’esistenza del giudicato, essendo onere in tal caso del ricorrente che ne invochi l’efficacia nel giudizio pendente, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione ( ex plurimis , Cass., Sez. II, 23/06/2017, n. 15737).
4. Orbene, nel caso che ne occupa, va detto, intanto, che non si può tenere alcun conto dei precedenti asseritamente di discorde segno citati dal ricorrente dato che, malgrado la rilevabilità ufficiosa del giudicato anche nel giudizio di cassazione, vale, tuttavia, in contrario la regola -il cui richiamo si impone in ragione della loro antecedenza rispetto alla decisione impugnata -che nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno intervenuto nelle more del giudizio di merito, senza tempestiva deduzione in quella sede, non è rilevabile d’ufficio ( ex plurimis , Cass., Sez. V, 19/10/2016, n. 21170. Va, poi, ancora osservato, con specifico riguardo alla sentenza 1292/2012, oggetto di valutazione da parte del decidente, che la violazione denunciata, nondimeno si rende per questo scrutinabile; non riproducendone, infatti, il ricorso il contenuto se non per stralci, non risulta possibile stabilire se quanto affermato in dispositivo («oltre interessi legali sulle somme rivalutate alle singole scadenze al saldo») debba interpretarsi come somme rivalutate dalle
singole scadenze annuali per le quali è dovuto il contributo piuttosto che dalla data della convenzione, vero che il richiamo così operato non lascia intendere se le «singole scadenze» si riferiscono alla rivalutazione o, come è pure plausibile, secondo quanto sostenuto dal decidente di merito, ai soli interessi legali.
Mancando, dunque, il motivo della dovuta autosufficienza, se ne giustifica l’inammissibilità
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il