Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14711 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 14711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18233/2019 R.G. proposto da
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Inquadramento – Differenze retributive
R.G.N. 18233/2019
Ud. 10/05/2024 CC
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello Napoli n. 6246/2018 depositata il 14/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 6246/2018, pubblicata in data 14 gennaio 2019, la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione dell’appellato RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4023/2015, la quale, a propria volta, aveva respinto la domanda volta a conseguire il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori a far tempo dal 1987 e sino al 2009, nonché la condanna alla corresponsione delle relative differenze retributive.
Il giudice di prime cure aveva disatteso la domanda, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle pretese maturate in epoca anteriore al 30 giugno 1998 nonché la parziale prescrizione della pretesa economica, rigettando nel resto la domanda.
La Corte territoriale, dato atto della mancata impugnazione delle statuizioni concernenti il parziale difetto di giurisdizione e la parziale prescrizione della pretesa, ha ritenuto di condividere la valutazione espressa dal giudice di prime cure in ordi ne all’assenza di adeguata allegazione e prova degli elementi costitutivi della domanda, evidenziando in particolare che le deduzioni dell’appellante e cioè l’aver svolto mansioni inquadrabili nella VII qualifica funzionale e successivamente nella Categoria C, posizione economica C1, nonostante il lavoratore fosse formalmente inquadrato nel V livello del
CCNL di settore -erano rimaste indimostrate, non essendo emerso dalle deposizioni testimoniali l’effettivo svolgimento prevalente di mansioni riconducibili al superiore inquadramento ed anzi essendo emerso che l’appellante aveva comunque operato nell’ambito di direttive generali superiori e senza autonomia organizzativa funzionale.
Valenza probatoria è stata parimenti negata alle produzioni documentali, avendo la Corte osservato che detti documenti non costituivano conferimenti o riconoscimenti del profilo superiore e comunque erano non provenienti da soggetti legittimati a rappresentare il RAGIONE_SOCIALE oltre che generici nei contenuti.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre ora NOME COGNOME.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è rubricato, testualmente:
‘Art. 360 I ° comma n° 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione di norme dl legge in relazione all’art. 2041 c.c.
art. 360 I° comma n° 5 c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
Error in iudicando per motivazione illogica e contraddittoria. Totale travisamento degli atti processuali e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. e art. 115, c.p.c. Violazione art. 52 d.lgs. 165/’01 ss.m.i. Violazione
d.p.r. 1219/1984 e del CCNL comparto ministeri. violazione art. 36 cost.’ .
Il ricorso è inammissibile sotto una pluralità di profili.
Inammissibile, in primo luogo, è la doglianza formulata in relazione all’art. 360, n. 5), c.p.c., in quanto , essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2015 , trova applicazione il disposto di cui all’art. 348 -ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L – Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).
Inammissibile, in secondo luogo, è il ricorso nella parte in cui deduce un vizio di motivazione ‘illogica e contraddittoria’ , in quanto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall’art. 54, D.L. n. 83/2012 (conv., con modif., con Legge n. 134/2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Inammissibile, ulteriormente, è il motivo alla luce del principio, da questa Corte reiteratamente enunciato, per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, per la ragione che l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011).
Inammissibile, ancora, è il ricorso nella parte in cui deduce la violazione della regola di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., dal momento che, da un lato, il ricorso non rispetta adeguatamente il canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., non essendo riprodotti o almeno localizzati gli atti del RAGIONE_SOCIALE che si sarebbero sostanziati in una omessa contestazione, e, dall’altro lato, viene a sindacare l’apprezzamento del giudice del merito in ordine all’esistenza ed al valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019), potendosi sindacare tale apprezzamento in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della
stessa (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007).
Inammissibile è il ricorso in quanto viene a sollecitare in sede di legittimità un sindacato sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente (Cass. Sez. U, n. 898 del 14/12/1999 e successivamente Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).
Inammissibile, infine, è nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 2041 c.c., dal momento che viene a dedurre un profilo totalmente assente nella decisione impugnata, senza neppure dedurre di aver ritualmente formulato la domanda in sede di merito.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 10 maggio