Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18668 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18668 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
sul ricorso 31135/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
–
contro
ricorrente –
nonché contro
COGNOME COGNOME NOME e COGNOME COGNOME NOME
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZ.DIST. di SASSARI n. 457/2017 depositata il 23/10/2020;
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 30/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.1. La Corte d’Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari ha accolto, con la ordinanza che si riporta in epigrafe, l’opposizione dei COGNOME -già proprietari di un’area oggetto di trasformazione irreversibile da parte del Comune di Golfo Aranci che vi aveva realizzato un impianto di depurazione -avverso il valore di stima decretato dal Comune all’atto di procedere all’acquisizione sanante del bene in questione al proprio patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 42bis TUE.
In particolare, nel rideterminare l’entità dell’indennizzo dovuto a mente della norma testé richiamata il decidente si era attenuto alle conclusioni del CTU, giudicate circostanziate e condivisibili, ad avviso del quale l’area in questione, quantunque non edificabile, avrebbe potuto favorevolmente prestarsi ad un uso intermedio -nella specie realizzabile mediante la sua adibizione a parcheggio al servizio della vicina spiaggia di Cala Sassari -come riscontrato dal CTU in relazione ad area limitrofe appunto destinate a tale uso.
Per la cassazione dell’ordinanza in parola, il Comune si vale di due motivi di ricorso, seguiti da memoria e oppostamente resistiti dagli intimati con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso -con cui si deduce in pari tempo la violazione degli artt. 42bis , 32 e 37 TUE e l’omesso esame di un fatto decisivo per non aver il decidente, all’atto di rideterminare
l’indennità offerta dal Comune in adesione alle risultanze della CTU, rilevato l’inedificabilità dei fondi acquisiti in ragione dei vincoli ambientali, paesaggistici ed idrogeologici gravanti sui medesimi che non avrebbero per l’appunto essere destinati all’uso ipotizzato dalla CTU, stante la loro ubicazione in un’area di altissimo pregio ambientale e di spiccata fragilità idrogeologica -è inammissibile perché versato palesemente in fatto.
3. Ancorché, per vero, la rubricazione del motivo evochi anche un preteso errore di diritto in cui sarebbe caduto il decidente nel far proprie le valutazioni del CTU e nel liquidare in base ad esse l’indennizzo dovuto ai COGNOME per l’operata acquisizione in sanatoria dei fondi già di loro proprietà, l’illustrazione di esso -così sottraendosi all’effetto di incorrere in un’indebita mescolanza tra vizi eterogenei -si intrattiene con dovizia di notazioni di dettaglio unicamente sugli aspetti evidenzianti il vulnus motivazionale inficiante il provvedimento impugnato, reiteratamente insistendo sull’omesso esame di dati e circostanze che, ove il decidente avesse anche solo minimamente considerato, avrebbero condotto la contesa ad un esito ben diverso da quello segnato dal suo rigetto. Ma, in disparte dalla considerazione che, anche in questi termini di più corretto inquadramento, difficilmente la censura si sottrarrebbe alla prognosi enunciata in principio -e ciò perché, si ricorda, secondo la lezione nomofilattica sul novellato testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., fatto nell’accezione ostesa dalla norma è il fatto storico principale o secondario idoneo a dimostrare o a contestare il fondamento costitutivo della domanda, onde non vi rientrano e ne sono perciò esclusi i meri elementi istruttori -, il motivo, e meglio ancora le circostanze che vi sono minutamente riportate, sollecitano una surrettizia rivisitazione del giudizio in fatto espresso dal decidente -che peraltro quelle circostanze non ha affatto ignorato,
ma, perizia alla mano, ha intesto motivatamente confutare -mediante la rinnovazione del sindacato di merito che, però, com’è noto, è compito proprio del giudice che del merito si occupa per dovere d’ufficio e non di questa Corte che non è giudice del merito, ma di legittimità.
4. Il secondo motivo di ricorso -con cui si deduce un’imprecisata violazione di legge ed un vizio di motivazione per aver il decidente provveduto nei riferiti termini, ovvero aderendo alle risultanze della CTU ignorandone le criticità innumerevoli volte riportate alla sua attenzione e tutte volte a rappresentare che per la presenza dei vincoli ambientali, paesaggistici ed idrogeologici vigenti in loco i beni acquisiti non avrebbero potuto essere destinati all’uso intermedio ipotizzato dal CTU -è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Ora, in disparte dalla constatazione che sulle circostanze in fatto lungamente riprodotte nel primo motivo di ricorso, la decisione in rassegna, come già si è osservato nel dichiararne perciò l’inammissibilità, non ha mancato di far conoscere il proprio giudizio, va detto, a miglior conforto di quanto premesso, che è affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte che per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte non solo alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo , ma che ne trascriva, per soddisfare il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., Sez.
III, 13/07/2021, n. 19989; Cass., Sez. I, 3/06/2016, n. 11482; Cass., Sez. I, 17/07/2014, n. 16368).
L’illustrazione del motivo si rivela del tutto carente al riguardo, atteso che venendo meno al comando appena trascritto -ed esponendosi, di conseguenza, al predetto rilievo preclusivo -essa si astiene dall’indicare quali siano le criticità evidenziate dal CTP e non esaminate dal decidente del merito e dove e quando ne sia avvenuta la rappresentazione al medesimo, con ciò appunto impedendo alla Corte di prendere cognizione, prima che della loro decisività dell’effettiva declinazione delle censure sollevate.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 10200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 30.05.2024.
Il Presidente NOME COGNOMENOME COGNOME