Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34376 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34376 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso 27922 – 2018 R.G. proposto da:
COGNOME – c.f. CODICE_FISCALE – elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
COGNOME – c.f. CODICE_FISCALE – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla INDIRIZZO pre studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in virtù di procu speciale in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
e
e
BANCA NAZIONALE del LAVORO
1
INTIMATA
AGENZIA delle ENTRATE
EQUITALIA POLIS
INTIMATA
avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli n. 2518/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2019 da consigliere dott. NOME COGNOME
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto notificato il 15/19.7.2005 NOME COGNOME citava a comparir dinanzi al tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, NOME COGNOME.
Esponeva che era proprietario di un suolo di mq. 2.900 in Arzano, confinante con terreno di proprietà del convenuto; che costui aveva in prossimità del confin realizzato un muro sovrastato da rete metallica che per almeno 45 cm. occupava porzione della proprietà di egli attore.
Chiedeva la condanna di parte avversa all’arretramento del muro edificato lungo il confine.
Resisteva NOME COGNOME
Espletata la c.t.u., integrato il contraddittorio nei confronti della “RAGIONE_SOCIALEAgenzia delle Entrate” e di “RAGIONE_SOCIALE“, con sentenza n. 294/2010 l’adi tribunale accoglieva in parte la domanda e condannava il convenuto alle spese di lite.
2. Proponeva appello NOME COGNOME
Resisteva NOME COGNOME.
Venivano dichiarati contumaci la “RAGIONE_SOCIALE“, l’ “Agenzia delle Entrate” “RAGIONE_SOCIALE“.
e
INTIMATA
Con sentenza n. 2518/2018 la corte d’appello di Napoli rigettava il gravame e condannava l’appellante a rimborsare all’appellato costituito le spese del grado.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.
NOME COGNOME ha depositato controricorso; ha chiesto dichiarars inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudiz legittimità.
La “RAGIONE_SOCIALE“, l’Agenzia delle Entrate ed “RAGIONE_SOCIALE” non hanno svol difese.
4. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ.; il presidente ai sensi dell’art. 380 d. bis, 1° co., co proc. civ. ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria il controricorrente.
5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 10 co., 5, cod. proc. civ. la azione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112 cod. viol proc. civ..
Deduce che la corte di merito non ha “esaminato compiutamente il contenuto della perizia tecnica in relazione alle risultanze degli atti di proprietà e planimetrie (…) nonché della documentazione fotografica” (così ricorso, pag. 3).
6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
7. Col mezzo in disamina il ricorrente censura sostanzialmente il giudizio d “fatto” cui la corte distrettuale ha atteso ai fini del riscontro del den sconfinamento (” (…) a riprova del fatto che il Perna nella mera sostituzione della
recinzione in ferro non si è mai discostato dal confine esistente sin dagli ottanta”: così ricorso, pag. 4).
Ebbene, nel solco della previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. pr civ. (alla cui stregua il motivo in esame in via esclusiva si qualifica) ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, l’iter motivazionale che sorregge il dictum del secondo giudice risulta in toto ineccepibile ed assolutamente congruo e esaustivo.
7.1. Segnatamente la corte territoriale ha specificato che alla luce dei ril all’uopo svolti il c.t.u. aveva riscontrato l’occupazione di porzione del terr proprietà dell’originario attore; che alla stregua delle misurazioni eseguite s acclarato che il manufatto era “stato interamente edificato all’interno del f dell’attore” (così sentenza d’appello, pag. 5).
Cosicché, da un lato, è da escludere che taluna delle figure di “anomali motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua de summenzionata pronuncia delle sezioni unite – e tra le quali non è annoverabile i mero difetto di “sufficienza” della motivazione – possa scorgersi in relazione motivazioni cui la corte di Napoli ha, in parte qua, ancorato il suo dictum.
Cosicché, dall’altro, è da ritenere che la corte di Napoli non ha omesso disamina del fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
7.2. Ulteriormente si rappresenta quanto segue.
Per un verso, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. 10 co., civ. – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni incon insussistente nel caso de quo non è più configurabile il vizio di contraddittori motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo so all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizi
Af 4
4r
contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).
A nulla vale quindi che il ricorrente adduca che “tale convincimento posto essere dai Giudici del merito poggia su una affermazione peritale quantomeno contraddittoria” (così ricorso, pag. 4).
Per altro verso, il ricorrente, in fondo, censura l’asserita, omessa ed erro valutazione delle risultanze di causa (i giudici del merito non hanno tenuto conto “degli atti probatori offerti in giudizio limitandosi a trasferire in sentenza l righe di conclusione della c.t.u.”: così ricorso, pag. 6; cfr. memori ricorrente, pag. 2).
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove n legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile c il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo uni all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leg costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
8. Nei termini esposti dunque il motivo di ricorso è inammissibile perch propriamente fuoriesce dalla “griglia” delle ragioni di censura che a norma d novello disposto dell’art. 360 cod. proc. civ. fondano il diritto soggetti sollecitazione di questo Giudice della legittimità.
9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa motivazione su punto decisivo della controversia.
5
Deduce che la corte di appello non ha per nulla motivato la mancata ammissione della prova per testimoni invocata onde dar dimostrazione della presenza del muro di recinzione nel luogo ove è ubicato sin dagli anni ottanta.
10. Il secondo motivo di ricorso è analogamente è inammissibile.
11. Si rimarca in primo luogo che la motivazione di rigetto di un’istanza mezzi istruttori non deve essere necessariamente data in maniera espressa, potendo – è il caso di specie – la stessa ratio decidendi, che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti o da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al proc (cfr. Cass. 16.6.1990, n. 6078).
Del resto, siccome già si riconosceva nel vigore dell’abrogato n. 5 del 1° c dell’art. 360 cod. proc. civ., ai fini di una corretta decisione, il giudice d non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, n confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indich elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e eguito nella l’iter s valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattenden quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).
12. Si rimarca in secondo luogo che il controricorrente ha addotto che l’avverso atto di appello non conteneva alcuna richiesta istruttoria (cfr. controricorso, pagg. 15 -16).
Cosicché ben avrebbe dovuto il ricorrente, in ossequio all’onere del “autosufficienza” (cfr. Cass. 30.9.2015, n. 19410), riprodurre testualmente nel corpo del secondo motivo di ricorso il passaggio dell’atto di appello, ov richiesta di prova testimoniale era stata espressamente formulata o reiterata.
6
13. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorr va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio d legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
La “RAGIONE_SOCIALE“, l’Agenzia delle Entrate ed “RAGIONE_SOCIALE” non hanno svo difese. Nessuna statuizione nei loro confronti va perciò assunta in ordine a spese.
14. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. cit., se dovuto. bis, d.p.r.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, NOME COGNOME rimborsare al controricorrente, NOME COGNOME le spese del presente giudiz di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 2 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. p.r. n. quater, d. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a tito contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.