Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34600 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34600 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8182/2021 R.G.
proposto da
NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Lecce n. 930 del 29/9/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME adiva il Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Gallipoli per chiedere il rilascio di un immobile (sito in RAGIONE_SOCIALE) occupato da NOME COGNOME; affermava che l ‘ immobile, già assegnato al convenuto dalla RAGIONE_SOCIALE in qualità di socio della stessa, le era stato trasferito con atto pubblico di acquisto, stipulato il 29 aprile 2008 con il liquidatore della RAGIONE_SOCIALE;
–NOME COGNOME, costituendosi nel giudizio, chiedeva di chiamare in causa la RAGIONE_SOCIALE, contestava la validità dell ‘ atto di compravendita, asseritamente nullo per violazione della disciplina speciale in materia di RAGIONE_SOCIALE residenziale pubblica (R.D. 28 aprile 1938, n. 1165), e proponeva domande riconvenzionali per il risarcimento del danno subito, per l ‘ assegnazione definitiva dell ‘ immobile in contesa o, in subordine, per l ‘ accertamento dell ‘ intervenuta usucapione;
-si costituiva nel giudizio il liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, che, in via preliminare, eccepiva l ‘ avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese e, nel merito, deduceva che NOME COGNOME era stato escluso dalla compagine sociale con atto notificatogli il 29/8/1987 e che l ‘ immobile era stato alienato come atto di liquidazione del patrimonio sociale;
-il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 4506 del 25 ottobre 2016, respingeva l ‘ eccezione preliminare della RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda di NOME COGNOME, pronunciava la nullità dell ‘ atto di compravendita per contrarietà a norme imperative, ritenendo non provata la qualità di socio della predetta e rilevando l ‘ assenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa speciale, rigettava la domanda risarcitoria del convenuto, dichiarava assorbite le domande riconvenzionali di NOME NOME e inammissibile l ‘ istanza di accertamento della qualità di socio;
–NOME COGNOME impugnava la sentenza; la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello incidentale; NOME COGNOME resisteva alle impugnazioni avversarie;
-la Corte d ‘ appello di Lecce, con la sentenza n. 930 del 29 settembre 2020, accoglieva l ‘ appello principale, condannando l ‘ appellato al rilascio dell ‘ immobile in favore della NOME, rigettava l ‘ appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, confermava per il resto la decisione di primo grado e disponeva la compensazione integrale delle spese;
-avverso tale decisione, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su nove motivi;
-resisteva con controricorso NOME COGNOME;
-la RAGIONE_SOCIALE non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;
-il ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.
-all ‘ esito della camera di consiglio del 28/10/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-l ‘ intero ricorso è viziato dalla violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che risulta lacunosa l ‘ esposizione dei fatti processuali essenziali alla decisione di questa Corte;
-infatti, l ‘ atto introduttivo omette di riportare in maniera adeguata ed esaustiva le difese svolte dalla COGNOME in primo grado (rilevanti perché sulla base di esse si determina la causa petendi dell ‘ azione e si delimita il thema decidendum ), l ‘ integrale contenuto della decisione del Tribunale (è significativo che -come rilevato dalla controricorrente -manchi la declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento della qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE), la specifica individuazione dei motivi dell ‘ appello e l ‘ esposizione delle difese svolte dal NOME nel secondo grado (indispensabili per comprendere l ‘ oggetto dell ‘ impugnazione e le eventuali domande/eccezioni riproposte e, di contro, le statuizioni passate in giudicato e le questioni abbandonate);
-in ogni caso, anche i motivi, singolarmente considerati, sono inammissibili o infondati;
-col primo motivo si deduce « Error in procedendo (art. 360 co. l n. 4 c.p.c.). Nullità della sentenza in relazione al disposto dell ‘ art. 345 c.p.c. (divieto di nova ), per omessa pronuncia di inammissibilità del primo motivo di appello.»;
-le già individuate lacune del ricorso introduttivo appaiono ancor più evidenti in relazione alla censura de qua : il ricorrente sostiene che l ‘ eccezione relativa alla mancata erogazione di contributi pubblici alla RAGIONE_SOCIALE è stata sollevata dalla COGNOME soltanto in appello, ma la doglianza non può essere esaminata proprio perché il COGNOME ha omesso di riportare le difese della controparte (nemmeno il contestato primo motivo dell ‘ impugnazione), così impedendo alla Corte di legittimità lo scrutinio delle circostanze dedotte;
-peraltro, la censura si pone in contrasto con l ‘ affermazione (alla quale non fa alcun riferimento il ricorso) compiuto dalla Corte d ‘ appello, secondo cui «la RAGIONE_SOCIALE hanno contestato, fin dalle prime difese, che la RAGIONE_SOCIALE abbia goduto del contributo erariale»;
-col secondo motivo si lamenta « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.). Violazione art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ritiene che il primo Giudice abbia dato per acquista l ‘ applicazione della disciplina speciale in materia di alloggi popolari sul dato (a dire del secondo Giudice non provato) dell ‘ intervenuto sovvenzionamento dello Stato. Omesso esame su un fatto decisivo della controversia. Omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione di risultanze istruttorie aventi carattere decisivo sul punto.»
-in primis , è inammissibile la censura di «omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione di risultanze istruttorie aventi carattere decisivo sul punto» (che viene reiterata anche nella rubrica di tutti gli altri motivi), che non è riconducibile all ‘ elenco dell ‘ art. 360, comma 1, c.p.c., come statuito
da copiosa giurisprudenza di legittimità ( ex multis , Cass. Sez. 2, 19/07/2021, n. 20553, Rv. 661734-01: «La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un ‘ attività riservata in via esclusiva all ‘ apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall ‘ art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il ‘ convincimento ‘ che il giudice si è formato, a norma dell ‘ art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all ‘ esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.»);
-inoltre, «È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l ‘ apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito» (Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492-03); e proprio a tale risultato mira palesemente la censura in esame che -significativamente -è così esposta: «È perciò, evidente che la compiuta considerazione di tutti gli elementi probatori elencati ed il corretto (ri)esame della pronuncia del primo Giudice, alla luce delle risultanze dei primi, avrebbe portato il secondo Giudice a conclusioni completamente diverse da quelle contestate con il presente ricorso (i.e. all ‘ applicabilità al caso di specie della disciplina speciale in materia di alloggi popolari) e, dunque, al rigetto del proposto appello (che fonda, invece, tutto sull ‘ inapplicabilità dì quelle norme), con conseguente insufficienza e perplessità della motivazione addotta in sentenza.» (così a pag. 15 del ricorso);
-in ogni caso, il motivo viola l ‘ art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: «In tema di ricorso per cassazione, se una questione giuridica implicante accertamenti di fatto non è stata trattata nella pronuncia impugnata, sono inammissibili, per violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli nell ‘ atto o senza fornire puntuali indicazioni per la loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo nei precedenti gradi» (Cass. Sez. L., 21/11/2024, n. 30087, Rv. 673022-01); «In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all ‘ art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo , impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d ‘ interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l ‘ attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza» (Cass. Sez. 3, 30/07/2024, n. 21346, Rv. 671835-01);
-col terzo motivo si deduce « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c. Violazione art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Motivazione errata, apparente, insufficiente e manifestamente contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui il secondo Giudice ha ritenuto che gravasse sul sig. NOME l ‘ onere di provare l ‘ intervenuto sovvenzionamento dello Stato nella realizzazione dell ‘ alloggio oggetto di causa. Omesso esame su un fatto decisivo della controversia. Omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione di risultanze istruttorie aventi carattere decisivo sul punto.»
-oltre a quanto già esposto in relazione al secondo motivo (riguardo al dedotto vizio di «omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione di risultanze istruttorie aventi carattere decisivo sul punto»), la censura è inammissibile, sia per la violazione dell ‘ art. 366 c.p.c., sia perché tende surrettiziamente ad una rivalutazione del materiale probatorio già vagliato dalla
Corte di merito (in proposito, va ribadito il principio espresso dalla menzionata Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492-03);
-infatti, in relazione alla denunciata inversione dell ‘ onere della prova, oltre alle già individuate carenze dell ‘ atto introduttivo (che determinano l ‘ impossibilità di verificare le circostanze affermate nel ricorso su quanto dedotto dalla ricorrente COGNOME, quanto eccepito dallo stesso COGNOME e quanto controeccepito in primo grado), l ‘ odierno ricorrente pretende da questa Corte di legittimità il riesame di un documento che, a suo avviso, era rilevante, ancorché non decisivo (come ammesso a pag. 17 del ricorso): «La compiuta considerazione di questa nota – completamente ignorata nella pronuncia di secondo grado – avrebbe consentito al secondo Giudice di mettere certamente in dubbio la nuova (e si ricorda perciò solo inammissibile) tesi di controparte sull ‘ assenza, nel caso di specie, di un sovvenzionamento pubblico per la realizzazione degli alloggi di RAGIONE_SOCIALE residenziale pubblica del RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, risultando esattamente il contrario proprio dalla documentazione inerente i rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e l ‘ Ente regionale competente al riconoscimento dei contributi pubblici in materia»;
-peraltro, alla luce del consolidato principio espresso ( ex multis ) da Cass. Sez. 5, 29/12/2020, n. 29730, Rv. 660157-01 («Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell ‘ esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l ‘ iter argomentativo svolto.»), l ‘ omessa menzione, da parte del giudice di merito, del documento richiamato dal ricorrente è del tutto irrilevante;
-il motivo è comunque palesemente infondato: la NOME ha chiesto il rilascio dell ‘ immobile a lei trasferito sulla scorta di atto pubblico di assegnazione e, dunque, la sua legittimazione ad agire è fondata sulla proprietà del bene (che la dimostra); è stato NOME COGNOME ad eccepire l ‘ applicabilità alla fattispecie delle regole del R.D. n. 1165 del 1938 e, dunque, come già rilevato dalla Corte d ‘ appello, sarebbe spettato a quest ‘ ultimo dimostrare i presupposti applicativi della citata disciplina normativa: «il COGNOME, su cui gravava l ‘ onere di provare i fatti posti a fondamento dell ‘ eccezione di nullità del contratto di cessione dell ‘ alloggio in favore della COGNOME, non ha nemmeno allegato (e men che meno provato) che la RAGIONE_SOCIALE abbia ottenuto il contributo erariale per la costruzione dell ‘ alloggio alienato alla COGNOME» (così la sentenza impugnata);
-col quarto motivo si lamenta « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.). Violazione R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e smi, come richiamato nell ‘ Atto costitutivo, nello Statuto e nel Regolamento della RAGIONE_SOCIALE. Violazione art. 45 Cast. Violazione art. 1418 c.c. Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ritiene non applicabile la disciplina speciale di cui al R.D. n. 1165/1938. Omesso esame su un fatto decisivo della controversia. Omessa, erronea e/o insufficiente valutazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto.»;
-al di là di quanto già esposto in relazione al secondo motivo (riguardo al dedotto vizio di «omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione di risultanze istruttorie aventi carattere decisivo sul punto», che in questo caso diventa «omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto»), la censura è inammissibile, perché -prospettando a questa Corte il riesame del materiale probatorio -volta a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito (in proposito, la già citata Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492-03);
-è prova dell ‘ inammissibilità della censura il suo stesso tenore: «Il compiuto esame della documentazione posta a corredo degli atti di parte convenuta (il sig. NOME) avrebbe, certamente, consentito al secondo Giudice di verificare che lo stesso atto costitutivo (art. 2, lett. d) e lo statuto (art. 3, lett. d) della RAGIONE_SOCIALE contengono il richiamo espresso della ‘ disciplina speciale prevista dal r.d. 28 aprile 1938 n. 1165 ‘ ; cui si aggiunge la previsione del regolamento della RAGIONE_SOCIALE (art. 5), che, a sua volta, prevede ‘ Tutte le case acquistate, costruite e ricostruite dalla RAGIONE_SOCIALE devono avere le caratteristiche delle case popolari ed economiche prescritte dalla legge ‘ .»;
-si riscontra, poi, la violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., atteso che ai predetti documenti il ricorso rivolge soltanto un rinvio, privo di una loro compiuta illustrazione;
-ad abundantiam , il motivo è comunque infondato: «Una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è qualificabile come ‘ sovvenzionata dallo Stato ‘ – e, pertanto, soggetta alla speciale disciplina di cui al r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 – solo se è effettivamente sovvenzionata dallo Stato, nel senso che abbia in concreto conseguito il contributo dello Stato, restando irrilevante la semplice previsione statutaria della possibilità del ricorso al finanziamento pubblico.» (Cass. Sez. 1, 16/05/2007, n. 11311, Rv. 596430-01);
-col quinto motivo si deduce « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione artt. 2530, 2533 e 2535 c.c. Violazione diritto di difesa ex art. 24 Cost. Violazione art. 115 c.p.c. Ulteriore Violazione R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, come richiamato nell ‘ Atto costitutivo, nello Statuto e nel Regolamento della RAGIONE_SOCIALE. Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ritiene intervenuta l ‘ esclusione del sig. NOME dalla RAGIONE_SOCIALE. Omesso esame su un fatto decisivo della controversia. Omessa, erronea e/o insufficiente valutazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto.»;
-il motivo mira a rimettere in discussione la legittimità dell ‘ esclusione del ricorrente dalla compagine sociale, ma -oltre a rilevare che la domanda di accertamento della permanenza della qualità di socio è stata dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure e non riproposta in appello -il ricorso si pone in apodittico contrasto con l ‘ accertamento fattuale compiuto dalla Corte di merito, secondo cui «… il COGNOME non è legittimato a far valere eventuali irregolarità correlate all ‘ assunzione della qualità di socio rivendicata dalla NOME e riconosciutale dalla RAGIONE_SOCIALE. In primo luogo, non può ignorarsi che il NOME è stato escluso dalla RAGIONE_SOCIALE: il Presidente della RAGIONE_SOCIALE, con atto stragiudiziale notificato il 29/8/1987, aveva, infatti, comunicato al NOME la sua esclusione per morosità da socio della RAGIONE_SOCIALE e, con successiva delibera adottata in data 10/6/1988, il Consiglio di Amministrazione, richiamando e facendo seguito alla propria delibera di esclusione del 18/2/1987, ebbe a deliberare di assegnare l ‘ appartamento attualmente occupato dall ‘ ex socio NOME COGNOME al socio sig. COGNOME (v. fuse. RAGIONE_SOCIALE). Peraltro, non consta che la delibera di esclusione e la successiva: di riassegnazione dell ‘ alloggio siano state impugnate dal NOME, il quale, pertanto, non sembra rivestire rebus sic stantibus – lo status di socio per interloquire nelle vicende interne della compagine societaria.»;
-infatti, l ‘ odierno ricorrente contesta, inammissibilmente in questa sede, il predetto accertamento asserendo che «la delibera di esclusione asseritamente adottata dal C.d.A. in data 18.02.1987 non è stata mai notificata al destinatario, con conseguente impossibilità di sua tempestiva impugnazione e grave pregiudizio ex art. 24 Cost. del diritto di difesa del sig. NOME»; altrettanto inammissibile (sia perché generica e apodittica, sia perché tesa ad una rivalutazione dei documenti) è l ‘ affermazione secondo cui «Né d ‘ altra parte vi è prova che la citata delibera sia stata adottata secondo le modalità di legge e ritualmente annotata nel libro dei soci ed anzi la sua validità ed efficacia è smentita (come più volte fatto rilevare dal ricorrente sin dal primo grado di giudizio) dalla circostanza che la stessa non è mai
menzionata nei successivi atti stragiudiziali di messa in mora del sig. NOME rispetto al pagamento delle rate del mutuo (la prima racc. a.r. è del 15.07.1987, seguita da atto stragiudiziale del 29.08.1987, entrambi di data successiva alla fantomatica delib era). … » ;
-va poi ribadito quanto già esposto in relazione ai precedenti motivi riguardo all ‘ inammissibilità del dedotto vizio di «omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto» (in proposito, Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492-03): è, dunque, inammissibile la censura nella parte in cui si lamenta che «Invece di decidere il gravame in compiuta applicazione delle risultanze istruttorie di causa, il secondo Giudice in aperta violazione dell ‘ art. 115 c.p.c.- ha dato per acquisita una inesistente validità ed efficacia di quella stessa delibera (seppure mai provata ed anzi puntualmente confutata dai documenti di causa) e perciò solo concluso per l ‘ intervenuta esclusione del sig. NOME dalla qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE.»;
-parimenti inammissibile è il surrettizio tentativo di sottoporre a questa Corte di legittimità circostanze (di cui, peraltro, non si dà conto nell ‘ esposizione della vicenda processuale) tese ad inficiare la validità della predetta delibera di esclusione del socio (pagg. 23-26 del ricorso);
-col sesto motivo si deduce « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.). Violazione art. 1140 c.c. Violazione art. 1158 c.c. Violazione art. 229 R.D. n. 1165/1938. Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ritiene che l ‘ assegnazione dell ‘ alloggio non costituisce in capo all ‘ assegnatario una situazione di possesso corrispondente all ‘ esercizio del diritto di proprietà. Omesso esame su un fatto decisivo della controversia. Omessa, erronea e/o insufficiente valutazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto.»;
-col settimo motivo si lamenta « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.). Violazione, falsa ed erronea applicazione art. 1141 c.c. Violazione art. 1140 c.c. sotto altro profilo. Violazione art.
1158 c.c. sotto altro profilo. Ulteriore violazione R.D. n. 1165/1938 e s.m.i. Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ritiene che il sig. NOME non ha provato di aver posto in essere atti di interversione da cui far decorrere il termine utile per l ‘ acquisto a titolo originario del diritto di proprietà. Omesso esame su un fatto decisivo della controversia. Omessa, erronea e/o insufficiente valutazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto.»;
-l ‘ eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla controricorrente -la quale deduce che la domanda riconvenzionale di usucapione non era stata decisa dal primo giudice e non era stata riproposta in appello, sicché non può essere nuovamente esaminata in questa sede -è infondata: infatti, la sentenza impugnata contiene una decisione su tale domanda e, se la Corte d ‘ appello è incorsa in ultrapetizione, la stessa RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto farlo valere con un proprio ricorso incidentale;
-tuttavia, i motivi -congiuntamente esaminati perché tra loro connessi -sono comunque inammissibili;
-in primis , va ribadito quanto già esposto in relazione ai precedenti motivi riguardo all ‘ inammissibilità del dedotto vizio di «omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto» (in proposito, Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492-03);
-poi, il ricorrente deduce che «L ‘ accertamento compiuto dalla C.d.A. in ordine alla insussistenza in capo all ‘ odierno ricorrente dell ‘ animus possidendi non è, tuttavia, sorretto da motivazione sufficiente», ed è palese l ‘ inammissibilità di tale profilo atteso che «La riformulazione dell ‘ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall ‘ art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall ‘ art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‘ minimo costituzionale ‘ del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l ‘ anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto
attinente all ‘ esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘ mancanza assoluta di motivi sotto l ‘ aspetto materiale e grafico ‘ , nella ‘ motivazione apparente ‘ , nel ‘ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ e nella ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘ , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘ sufficienza ‘ della motivazione.» (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01);
-del pari inammissibile è la censura nella parte in cui mira ad una rivalutazione delle conclusioni tratte dalla Corte d ‘ appello sull ‘ insussistenza di una situazione di fatto qualificabile come possesso: «Quanto alla pretesa del NOME di essere divenuto proprietario del bene in questione, va premesso che l ‘ assegnatario a titolo provvisorio ha la detenzione qualificata del bene, ma, in quanto tale, non ne è possessore e, meno che mai, proprietario. In particolare, quanto alla pretesa del NOME di avere acquistato la proprietà del bene per usucapione, va ribadito che l ‘ assegnazione dell ‘ alloggio non costituisce in capo all ‘ assegnatario una situazione di possesso corrispondente all ‘ esercizio del diritto di proprietà e, ad ogni modo, il COGNOME non ha provato di avere posto in essere atti di interversione da cui far decorrere il termine utile per l ‘ acquisto a titolo originario del bene ed anzi il fatto che egli abbia continuato a versare i ratei del mutuo ipotecario acceso dalla RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE – che,. infatti, nelle ricevute bancarie di versamento è indicata quale ‘ debitore ‘ – costituisce chiaro indice della sua condizione di detentore del bene e, dunque, della insussistenza dell ‘ animus possidendi . D ‘ altro canto, lo stesso NOME – così inequivocabilmente ammettendo di non avere acquisito la proprietà dell ‘ alloggio – ha dedotto di avere promosso, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, giudizio, attualmente pendente dinnanzi al Tribunale di Lecce, per ottenere sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., che tenga luogo del contratto non concluso.»;
-per contrastare la motivazione addotta dalla Corte territoriale, il ricorrente richiama il principio di Cass. Sez. 2, 07/07/2000, n. 9106, Rv.
538318-01, secondo cui «Sussiste un possesso idoneo all ‘ usucapione in capo ad un soggetto che riceva la consegna di un immobile in base ad una convenzione che, per quanto con effetti solo obbligatori, non si limiti ad assicurare il mero godimento della cosa, senza alcun trasferimento immediato o differito del bene, ma tenda a realizzare il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale su di esso, quando alla convenzione stessa acceda un immediato effetto traslativo del possesso sostanzialmente anticipatore degli effetti traslativi del diritto che con essa le parti si sono ripromesse di realizzare. In tal caso l ‘ immediato trasferimento del possesso, perfettamente compatibile con la convenzione stessa, caratterizza anche la consegna del bene oggetto della medesima, conferendole effetti attributivi della disponibilità possessoria, e non della mera detenzione, anche in mancanza dell ‘ immediato effetto reale del contratto.»;
-tuttavia, il principio giurisprudenziale non è pertinente alla fattispecie concretamente esaminata dal giudice d ‘ appello, il quale ha tratto dal rimborso alla RAGIONE_SOCIALE delle rate del mutuo e dall ‘ avvio dell ‘ azione ex art. 2932 c.c. elementi per escludere che, nel caso de quo , il COGNOME esercitasse una signoria sulla cosa uti dominus e per affermare, anzi, che lo stesso riconoscesse nella RAGIONE_SOCIALE il proprietario del cespite;
-come già esposto, è inammissibile la pretesa del ricorrente di compiere in sede di legittimità una rivalutazione delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito;
-parimenti -poiché «in tema di interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso, l ‘ accertamento, in concreto, dei suoi estremi integra un ‘ indagine di fatto, rimessa al giudice di merito, sicché nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di cassazione di prendere direttamente in esame la condotta della parte, al fine di trarne elementi di convincimento, ma si può solo censurare, per omissione o difetto di motivazione, la decisione di merito che abbia del tutto trascurato o insufficientemente esaminato la questione di fatto della interversione» (Cass. Sez. 2, 19/12/2011, n. 27521, Rv. 620251-01) -è inammissibile la doglianza con
cui si sostiene che «il sig. NOME ha da sempre posto in essere (fornendone prova sia documentale che presuntiva) comportamenti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, costituenti inequivoca manifestazione della sua volontà di esercitare un effettivo possesso esclusivo sul bene assegnatogli»;
-con l ‘ ottavo motivo si deduce « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.). Violazione R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, come richiamato nell ‘ Atto costitutivo, nello Statuto e nel Regolamento della RAGIONE_SOCIALE sotto altro profilo. Violazione, falsa ed erronea applicazione art. 1421 c.c. Violazione e falsa applicazione artt. 1175, 1337 e 1366 c.c. Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ritiene ‘ che il sig. NOME non può efficacemente opporre alla sig.ra NOME, terzo di buona fede, eccezioni fondate sul suo rivendicato, ma decisamente controverso, status di socio della RAGIONE_SOCIALE, con le correlate pretese all ‘ assegnazione definitiva dell ‘ alloggio ‘ . Omesso esame su un fatto decisivo della controversia. Omessa, erronea e/o insufficiente valutazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto.»;
-in primis , va ribadito quanto già esposto in relazione ai precedenti motivi riguardo all ‘ inammissibilità del dedotto vizio di «omessa, erronea e/o insufficiente interpretazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto» (in proposito, Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492-03);
-inoltre, l ‘ ottavo motivo è inammissibile perché inconferente alle rationes decidendi qui confermate, dato che si fonda sui presupposti della «indiscussa applicabilità della disciplina speciale in materia di alloggi popolari alla fattispecie controversa» e del «difetto di prova della intervenuta esclusione del ricorrente dalla qualità di socio»; come già esposto, nel caso de quo non è applicabile il R.D. n. 1165 del 1938 ed è stata acclarata l ‘ esclusione del COGNOME dalla compagine sociale;
-ad abundantiam , si osserva che alle pagg. 33-34 sono riportate considerazioni del ricorrente sul materiale probatorio di cui si pretende, inammissibilmente, un riesame nel giudizio di legittimità;
-col nono motivo si lamenta « Error in iudicando e in procedendo (art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c.). Ulteriore violazione R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e smi, come richiamato nell ‘ Atto costitutivo, nello Statuto e nel Regolamento della RAGIONE_SOCIALE. Violazione art. 1418 c.c. Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ritiene ‘ deliberato lo scioglimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rientra nelle prerogative del liquidatore dare corso alla alienazione dei beni compresi nel patrimonio sociale ‘ . Omesso esame su un fatto decisivo della controversia. Omessa, erronea e/o insufficiente valutazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto.»;
-anche il nono motivo si basa sulle medesime premesse dell ‘ ottavo: «Ugualmente viziata si appalesa l ‘ altra conclusione della sentenza, nella parte in cui conclude del tutto apoditticamente che rientrava nella facoltà del liquidatore della RAGIONE_SOCIALE alienare i beni sociali, tra cui l ‘ alloggio (già in capo al sig. NOME) assegnato nel 2008 alla sig.ra NOME. La statuizione si basa sempre sullo stesso falso presupposto della inapplicabilità al caso di specie della disciplina speciale in materia di alloggi popolari, donde la sua assoluta erroneità ex art. 360 co. l nn. 3 e 5 c.p.c. per i motivi epigrafati.» (così a pag. 35 del ricorso);
-muovendo da tale erronea premessa, la censura risulta inconferente rispetto alla sentenza impugnata, anche senza considerare che è inammissibile il motivo nella parte in cui asserisce che la Corte d ‘ appello avrebbe deciso «senza compiutamente valutare e utilizzare le risultanze della istruttoria di primo grado e della copiosa documentazione ivi prodotta»;
-una volta esclusa l ‘ applicabilità alla fattispecie della disciplina del R.D. n. 1165 del 1938, non trova alcuna censura la ratio decidendi addotta dalla Corte d ‘ appello, secondo cui «l ‘ ipotizzata carenza da parte della COGNOME dei
requisiti soggettivi richiesti per poter assumere la qualità di socio non potrebbe, trattandosi di RAGIONE_SOCIALE non sovvenzionata, in nessun caso produrre la radicale invalidità dell ‘ atto di compravendita dell ‘ alloggio (cfr.·Cass. 24/07/2012, n. 12924), ma, tutt ‘ al più, esporrebbe le parti contraenti alle sanzioni correlate per avere abusivamente beneficiato del regime fiscale agevolato»;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-l ‘ evidente inammissibilità del ricorso e dei singoli motivi costituisce elemento idoneo e sufficiente a considerare temeraria, ai fini dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c., l ‘ impugnazione di NOME COGNOME;
-come già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, «la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l ‘ impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l ‘ accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall ‘ altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come ‘ abuso del processo ‘ , poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l ‘ accertamento dell ‘ elemento soggettivo del dolo o della colpa dell ‘ agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell ‘ avere agito o resistito pretestuosamente.» ( ex multis , Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n.
19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23335 del 26/07/2022);
-in applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell ‘ ulteriore importo, equitativamente determinato, di Euro 3.000,00;
-va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché a pagare alla medesima controricorrente la somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c.;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 28 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)