Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14902 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16165/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE PUGLIA , in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
domiciliato in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2666/2019 de lla Corte d’Appello di Bari, depositata il 13.1.2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.3.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’ attuale controricorrente, figlio ed erede di NOME COGNOME, ottenne dalla Corte d’Appello di Bari -in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado del Tribunale RAGIONE_SOCIALE stessa Città -la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Puglia al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 20.205,74, in linea capitale, a titolo di indennità per ferie e per riposi settimanali non goduti dal padre tra il luglio 1998 e l’aprile 2002, quando era dipendente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con mansioni di custode del plesso regionale e con diritto all’alloggio presso l’immobile custodito . L’azione era stata proposta invocando il giudicato precedentemente ottenuto da NOME COGNOME con cui il Tribunale di Bari (sentenza n. 9359, pubblicata il 31.5.2005) aveva accertato «il diritto dei ricorrenti … di fruire delle ferie e dei riposi settimanali senza i vincoli e le limitazioni derivanti dalle norme regolamentari disapplicate» (Regolamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Puglia 29.12.1976 n. 3).
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello la RAGIONE_SOCIALE Puglia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
L’erede del lavoratore si è difeso con controricorso e ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni contenute nel Regio decreto n. 692/1923 e successivamente nel d.lgs. m. 66/2003 e del Regolamento Regionale n. 3/1976, artt. 5, lett. c), f), e g), e dell’art. 9, ultimo capoverso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -disciplina dell’organizzazione dell’orario
di lavoro, con particolare riferimento alle mansioni di custode degli uffici regionali».
1.1. La censura, nei termini formulati, è inammissibile in quanto deduce, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, mentre mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. n. 34476/2019 e, in precedenza, Cass. n. 8758/2017). Infatti, si prospetta una rilettura degli atti di causa ai fini RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE mancata fruizione delle ferie e dei riposi settimanali, ponendo, peraltro, in discussione anche il pregresso giudicato fra le parti, che ha disapplicato il Regolamento proprio pervenendo alla conclusione che, contrariamente a quanto assume la RAGIONE_SOCIALE, lo stesso fosse lesivo del diritto alle ferie ed ai riposi, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata.
Ad analoga censura di inammissibilità non si sottraggono le ulteriori doglianze sviluppate nel motivo, con le quali si intende far valere un’asserita violazione di giudicato, senza prospettarne il pertinente vizio (in tal senso, Cass. n. 17175/2020) né, tanto meno, rispettare il principio di specificità del motivo, che richiede di illustrare compiutamente la sentenza di cui si invoca la violazione del giudicato nonché di indicare il momento e le circostanze processuali in cui gli atti relativi all’invocato giudicato esterno siano stati prodotti (così Cass. n. 15846/2023).
Con il secondo motivo la ricorrente deduce «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, comma 1, del C.C.N.L. del 14.9. 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella
parte concernente il compenso da corrispondere al lavoratore, anche con riferimento al riconoscimento degli interessi legali, alla stregua del divieto di cui all’art. 22, comma 36, RAGIONE_SOCIALE legge n. 724/ 1994 (e dell’art. 16, comma 6, RAGIONE_SOCIALE legge n. 412 /1991), che vieta per il settore pubblico la cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria».
2.1. Anche tale censura, nei termini in cui è formulata, risulta inammissibile, perché, nuovamente, dietro l’apparente vizio di violazione di legge, intende contestare la ricostruzione in fatto e la liquidazione effettuata dal c.t.u., senza neppure misurarsi con il decisum , prospettando la questione -che invero non risulta essere mai stata posta prima –RAGIONE_SOCIALE differenza fra giornata di riposo settimanale e attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni a settimana, e omettendo anche di specificare come tale diversa qualificazione avrebbe inciso rispetto alle somme liquidate in favore del lavoratore.
La ricorrente neppure si confronta con la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e risulta per questo verso inammissibile anche la doglianza relativa all’asserito cumulo di interessi e rivalutazione, considerato che la Corte d’ Appello ha riconosciuto al l’erede del lavoratore solo gli interessi sulla somma liquidata e non anche la rivalutazione monetaria.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, ciò che esime il Collegio dalla necessità di esaminare la questione -sollevata dal controricorrente in memoria –RAGIONE_SOCIALE ritualità RAGIONE_SOCIALE procura speciale conferita dal Presidente RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale a ll’ AVV_NOTAIO, ratificata dalla Giunta Regionale in data 8.8.2023, come da produzione in atti, in ossequio al principio RAGIONE_SOCIALE «ragione più liquida», che privilegia un approccio interpretativo inteso alla verifica delle soluzioni sul piano
dell’impatto operativo, piuttosto che su quello RAGIONE_SOCIALE coerenza logico sistematica, così da sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celer ità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base RAGIONE_SOCIALE questione ritenuta di più agevole soluzione -anche se logicamente subordinata -senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così, in particolare, Cass. n. 12002/2014).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna RAGIONE_SOCIALE parte soccombente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese generali, esborsi e accessori di legge.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio , sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.5 00 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater , dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del l’ art. 13, comma 1 -bis , del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19.3.2024.