Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24633 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24633 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22445/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procure speciali allegate al ricorso e all’istanza di decisione ex art.380 bis c.p.c.
-ricorrente-
contro
MINISTRO DELL’INTERNO
-intimato- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di NAPOLI R.G. n. 36031/2023 depositato il 18/09/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
BAO RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto difese, affermando di impugnare il decreto di convalida del decreto di espulsione del 18.09.2023, emesso dal Giudice di Pace di AVV_NOTAIO r. g. 36031/2023 relativo al provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di AVV_NOTAIO, prot.161 notificato il 14.09.2023.
A seguito RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso e ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore: ‘ Rilevato che: la ricorrente, cittadina cinese, impugna il provvedimento del giudice di pace di AVV_NOTAIO che ha rigettato l’opposizione all’espulsione, per mancata traduzione del provvedimento di espulsione in lingua cinese; – la ricorrente denuncia due motivi: 1.Violazione e falsa applicazione degli art.13, comma 7, TUI e RAGIONE_SOCIALE‘art 12, paragrafo 3, direttiva n.2008/115CE, all’uopo richiamandosi un principio espresso e consolidato dalla RAGIONE_SOCIALE. nelle ordinanze n.24148/16, n.22405 (17 e n.2865/18); 2.la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 co. 3° lett. A) RAGIONE_SOCIALEa convenzione dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, recepita con L. 4.8.1955 n. 848 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 co. 3° lett. A) del patto internazionale relativo i diritti civili e politici recepito dalla L. 25.10.77 n. 881; la ricorrente lamenta che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa mancata traduzione, il giudice del merito si è limitato a ritenere non menomato il diritto di difesa, per avere il ricorrente contattato un legale e predisposto le sue difese,
argomento del tutto incongruente ed anzi in collisione con il principio sopra riportato; Ritenuto che: -il ricorso è improcedibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.369, comma 2, n. 2 c.p.c., mancando il provvedimento impugnato , essendo stato depositato solo il provvedimento del gdp di convalida RAGIONE_SOCIALEa misura alternativa al trattenimento (consegna del passaporto) (Cass. 8768/2020); inoltre, trattandosi di ricorso avverso il provvedimento del gdp che ha rigettato l’opposizione al decreto di espulsione, il ricorso è inammissibile perché non proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALEa prefettura che ha emesso il decreto ma nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, alla luce del consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte secondo il quale “il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e ad esso notificato presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato” (Cass. n. 27555/2022; 22694/2021; non massimate: Cass. 2809/2023 e Cass. 4853/2023), propone la definizione del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ. ‘ .
Ritiene il Collegio di condividere il contenuto RAGIONE_SOCIALEa proposta ex art. 380-bis c.p.c..
Con la richiesta di decisione la ricorrente ribadisce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli art.13, comma 7, TUI e RAGIONE_SOCIALE‘ art. 12, paragrafo 3, direttiva n.2008/115CE, all’uopo richiamandosi un principio espresso e consolidato dalla S.C. nelle ordinanze n.24148/16, n.22405/17 e n.2865/18), in quanto deve considerarsi illegittima l’espulsione del cittadino straniero per omessa traduzione RAGIONE_SOCIALE‘atto espulsivo. Nel caso di specie i cittadini cinesi erano destinatari di un decreto di espulsione con la successiva convalida tradotto nella sola lingua
inglese e non era comprensibile il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto limitativo RAGIONE_SOCIALEa sfera giuridica e personale RAGIONE_SOCIALEa ricorrente che, invece, era in grado di leggere la sola lingua cinese. Rileva che il provvedimento di espulsione è illegittimo anche per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 co. 3° lett. A) RAGIONE_SOCIALEa convenzione dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, recepita con L. 4.8.1955 n. 848 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 co. 3° lett. A) del patto internazionale relativo i diritti civili e politici recepito dalla L. 25.10.77 n. 881.
Nell’istanza di decisione si ribadisce che l’oggetto del ricorso per cassazione è ‘ l’annullamento del provvedimento di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO, notificato il 14.09.2023 e del conseguente provvedimento di convalida del 18.09.2023 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, CO.2 e 5.2 civile del D.lgs.n286/1998’.
Le deduzioni difensive svolte con l’istanza di decisione e anche con la memoria illustrativa concernono solo la censura di illegittimità del decreto espulsivo per mancata traduzione in lingua comprensibile all’odierna ricorrente e non si confrontano minimamente con i rilievi formulati nella proposta di definizione, concernenti l’improcedibilità del ricorso ex art.369 c.p.c. per omesso deposito del provvedimento impugnato, poiché risulta invece depositato solo il provvedimento del giudice di pace di convalida RAGIONE_SOCIALEa misura alternativa al trattenimento (consegna del passaporto). Nella proposta di definizione si rileva anche un profilo di inammissibilità del ricorso, perché proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e non nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Prefettura.
Ciò posto, osserva il Collegio che effettivamente dal fascicolo telematico risulta solo la produzione del provvedimento del giudice di pace di convalida RAGIONE_SOCIALEa misura alternativa al trattenimento (consegna del passaporto) emesso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.14 comma 1 bis d. lgs. n.286/1998 , mentre l’impugnazione, secondo quanto si legge nel ricorso per cassazione, non riguarderebbe detto provvedimento, in relazione al quale, peraltro, non risultano
espresse specifiche censure. Né è dato rinvenire nelle successive difese svolte dalla ricorrente alcuna spiegazione o chiarimento sul punto, poiché, come si è detto, le doglianze sono esclusivamente incentrate sull’ illegittimità del decreto espulsivo per mancata traduzione in lingua comprensibile all’odierna ricorrente .
In conclusione, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso.
Nulla per le spese, in conseguenza del mancato svolgimento di rituale attività difensiva RAGIONE_SOCIALEa parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 380-bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c.; non potendo operare il terzo comma, in difetto di costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte intimata e di pronuncia sulle spese, va disposta la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente al pagamento di una somma -nei limiti di legge- in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, ai sensi del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c. e stante la colpa grave del ricorrente, consistita nell’avere chiesto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art.380 bis c.p.c., a fronte di proposta di definizione accelerata per le ragioni suindicate, la decisione del ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza o RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa propria iniziativa processuale (Cass. Sez. Un. N. 32001/2022).
Considerato il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ., al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 2.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione