Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23020 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23020 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37555/2019 R.G. proposto da NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE (come da dichiarazione di variazione del domicilio eletto del 27.3.2024), rappresentato e difeso dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1113/2019 de lla Corte d’Appello di Milano, depositata l’ 11.10.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1827.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, ingegnere già dirigente presso l’RAGIONE_SOCIALE, si rivolse al Tribunale di Varese, in funzione di giudice del lavoro, denunciando comportamenti vessatori RAGIONE_SOCIALE datrice di lavoro culminati in un doppio licenziamento, il primo con e il secondo senza preavviso, di cui chiedeva l’annullamento, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro o, in subordine, alla condanna al pagamento de ll’indennità supple mentare prevista dalla contrattazione collettiva e, in ogni caso, alla condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale respinse tutte le domande del lavoratore, non avendo accertato contegni illegittimi RAGIONE_SOCIALE‘A genzia e ritenendo giustificata la sanzione risolutiva del rapporto.
Il lavoratore impugnò la sentenza di primo grado, che venne però confermata dalla Corte d’Appello di Milano, rigettando il gravame.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c.
Lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale è iniziato in data 18.6.2024 e, a seguito RAGIONE_SOCIALE sospensione di tutte le attività disposta dal AVV_NOTAIO Aggiunto RAGIONE_SOCIALE Corte a causa RAGIONE_SOCIALE situazione verificatasi nel palazzo RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, è
proseguito in data 27.6.2024 come da provvedimento del AVV_NOTAIO del Collegio in data 19.6.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, «ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2119 c.c.; violazione degli artt. 2, comma 2, e 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 604/1966 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 del CCNL per la Dirigenza sanitaria, tecnica, professionale ed amministrativa del 5.12.1996», nonché «ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione».
Il ricorrente s ostiene che la Corte d’ Appello avrebbe apprezzato la congruità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni disciplinari applicate sulla base dei fatti indicati nell’atto di contestazione e non di quelli effettivamente accertati all’esito del procedimento disciplinare e menzionati nei relativi provvedimenti di licenziamento.
1.1. Il motivo è inammissibile, perché, dietro la dichiarata volontà di denunciare una violazione di norme di diritto, si cela, in realtà, una censura sull’accertamento del fatto, insindacabile, come tale, in questa sede (Cass. S.U. n. 34476/2019).
In effetti, nell’illustrazione del motivo non si prospetta alcun errore interpretativo RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di legge e RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva menzionate nella rubrica. Ed è significativa la circostanza che il ricorrente abbia abbinato alla violazione di legge anche la denuncia di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). Quest’ultima -oltre ad essere di per sé inammissibile in un processo con doppia decisione conforme nei due gradi merito (art. 348 -ter , commi 4 e 5, c.p.c., ora trasfusi nel comma 4 del novellato art. 360 c.p.c.) -è sintomo di consapevolezza RAGIONE_SOCIALE
fragilità RAGIONE_SOCIALE prima censura e solleva un ulteriore profilo di inammissibilità connesso all’indistinta articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza che non è possibile ricondurre a specifici distinti motivi di impugnazione (v. Cass. nn. 39169/2021; 28691/2019; 26790/2018; 7009/2017).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, «ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .: violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2106 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 del d.lgs. n. 165/2001; violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 604/1966; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 6, comma 2, del d.lgs. n. 626/1994 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 41, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 81/2008; violazione degli artt. da 168 a 185 del d.P.R. n. 547/1955, del d.m. 12.9.1959, RAGIONE_SOCIALE prescrizione 3.1.1., All. V, del d.lgs. n. 81/2008 e RAGIONE_SOCIALEe norme di buona tecnica contenute nella norma UNI ISO 9927-1 e UNI ISO 9927-3», nonché «ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione».
Il ricorrente contesta alla Corte territoriale di avere escluso che il piano personale di lavoro predisposto da RAGIONE_SOCIALE nel febbraio 2009 implicasse lavori in altezza (ritenuti dal medico competente incompatibili con le sue condizioni di salute), trascurando il contenuto RAGIONE_SOCIALEe norme giuridiche e tecniche in materia di verifica degli impianti di sollevamento complessi.
2.1. Anche questo motivo è inammissibile perché attiene, in realtà, all’accertamento del fatto (e, infatti, anche in questo caso viene abbinato promiscuamente al vizio di cui a ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. quello di cui all ‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). Con l’aggiunta del la precisazione che il ricorrente non coglie il decisum laddove contesta alla Corte d’Appello di avere
affermato che quelle contenute nelle norme sulle modalità di controllo degli impianti sono solo «previsioni ‘astratte’ o ‘teoriche’».
Anche se le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti sono, in quanto norme giuridiche, generali ed stratte, ciò non toglie che devono essere rispettate e applicate in ogni caso concreto sussumibile nelle loro previsioni. Ma il giudice d’appello non ha inteso affermare il contrario, bensì ha stigmatizzato l’astrattezza RAGIONE_SOCIALEe difese del ricorrente, evidenziando che egli si rifiutò di rispettare il piano di lavoro per lui appositamente predisposto nel febbraio 2009 (dopo la visita del medico competente e tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe relative prescrizioni) senza opporre «alcuna ragionata obiezione o anche approssimativo rilievo critico» (pag. 11 RAGIONE_SOCIALE sentenza), con un «rifiuto che è sempre stato esternato in maniera scorretta, ossia aprioristicamente e in spregio … rispetto ai canoni di buona fede oggettiva nell’esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro» (pag. 12).
Con il terzo motivo si censura, «ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 43 del d.lgs. n. 626/1994 e degli artt. 15, 18, comma 1, e 77 del d.lgs. n. 81/2008».
Si contesta alla Corte d’Appello di avere sottovalutato l’assenza di un’analisi dei rischi sottostanti al piano di lavoro predisposto per il ricorrente e RAGIONE_SOCIALE consegna dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI).
3.1. La censura è inammissibile per la stessa ragione già indicata per il motivo precedente: non coglie il decisum RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, che, anche sotto questo profilo, ha
ritenuto decisivo il carattere aprioristico e incondizionato del rifiuto di adeguarsi al piano di lavoro, nonostante RAGIONE_SOCIALE avesse rivolto al dirigente «l’invito a ‘esplicitare eventuali esigenze strumentali o di supporto’ con riferimento anche ai DPI» (pag. 11 RAGIONE_SOCIALE sentenza).
Il quarto motivo denuncia, nuovamente, «ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 626/1994 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 41, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 81/2008».
Il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del ritardo con cui RAGIONE_SOCIALE lo avviò a visita medica di idoneità al lavoro, dopo il suo rientro da un periodo triennale di aspettativa per motivi personali concluso nel gennaio 2008.
4.1. Anche questo motivo è inammissibile perché non intercetta la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata. Il ricorrente riferisce di essere rientrato al lavoro, dopo l’aspettativa , nel gennaio 2008 e di essere stato avviato a visita medica solo un anno più tardi. Lo stesso ricorrente afferma però -in ciò cogliendo esattamente il senso RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare e RAGIONE_SOCIALEe sentenze di merito -che «la parte centrale e predominante RAGIONE_SOCIALEe contestazioni è quella relativa alla (presunta) violazione del Piano di lavoro assegnato il 24 febbraio 2009» (pag. 15 del ricorso per cassazione). Ma, se questo è vero, evidentemente nessuna rilevanza può assumere l’eventuale ritardo nell’avvio del lavoratore a visita medica, comunque effettuata nel gennaio 2009, rispetto a una «parte centrale e predominante RAGIONE_SOCIALEe contestazioni» che riguarda il rifiuto di eseguire le prestazioni dovute proprio nel 2009.
Il quinto motivo denuncia, « in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del d.lgs. n. 165/200 1 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 162/1999», nonché, «ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione».
Con questo motivo il ricorrente si lamenta che la Corte territoriale non abbia ravvisato un comportamento vessatorio RAGIONE_SOCIALE datrice di lavoro e un demansionamento nel fatto che il piano di lavoro del febbraio 2009 gli imponesse di svolgere controlli prevalentemente su impianti di sollevamento industriali invece che su ascensori e montacarichi, come avveniva prima del periodo di aspettativa.
5.1. Il motivo -che, non a caso, condivide con i primi due la promiscuità tra denuncia di violazione di legge e denuncia di omesso esame di fatti -invoca in modo implicito, ma evidente, un riesame del fatto, non solo con riferimento alla ritenuta equivalenza, sul piano professionale, RAGIONE_SOCIALEe due diverse attività di controllo, ma anche con riguardo alla circostanza (nemmeno fatta oggetto di contestazione nel ricorso) che RAGIONE_SOCIALE aveva progressivamente ridotto, durante il periodo di aspettativa, l’attività di controllo sugli ascensori, con la conseguente necessità di affidare al ricorrente anche il controllo su altri tipi di impianti di sollevamento.
Il sesto motivo è proposto « ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» e denuncia «nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. », nonché, «ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti».
Secondo il ricorrente, il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi su un motivo di impugnazione del licenziamento incentrato sul fatto che l’RAGIONE_SOCIALE si era avvalso , per l’attività istruttoria, RAGIONE_SOCIALE collaborazione di un dirigente «rispetto al quale … sussisteva una conclamata situazione di incompatibilità personale».
6.1. Il motivo è inammissibile, da un lato, perché non può sussistere il vizio di omessa pronuncia rispetto a una deduzione di parte incompatibile con la decisione assunta dal giudice del merito e, quindi, da quest’ultimo quantomeno implicitamente rigettata; dall’altro lato, perché il ricorrente non indic a quale sarebbe il pregiudizio da lui concretamente subito per effetto RAGIONE_SOCIALE (prospettata) omessa pronuncia. Si deve, infatti, ricordare che i vizi RAGIONE_SOCIALE‘attività del giudice che possano comportare la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità RAGIONE_SOCIALE‘attività giudiziaria, bensì a garanzia RAGIONE_SOCIALE eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo (Cass. nn. 15676/2014; 9722/2013; 18635/2011).
Infine, un’identica rubrica descrive il contenuto del settimo motivo , che infatti denuncia, «ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c.», nonché, «ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti».
Il ricorrente si duole di una ritenuta omessa pronuncia in merito alla domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE nullità del secondo
licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro (il licenziamento senza preavviso).
7.1. Anche questo motivo è inammissibile per la mancata indicazione del pregiudizio che sarebbe derivato alla parte dal preteso error in procedendo . Fermo restando che la Corte d’Appello ha comunque esplicitato il rilievo RAGIONE_SOCIALE‘irrilevanza del secondo licenziamento, essendosi la «risoluzione del rapporto di lavoro … già compiutamente realizzatasi in forza del primo dei due atti di recesso» (pag. 6 RAGIONE_SOCIALE sentenza), anche riconoscendo al ricorrente il diritto a ogni «competenza economica … collegabile al licenziamento con preavviso» (v., a contrario , pag. 13 RAGIONE_SOCIALE sentenza, ove si nega «il diritto alla percezione di ogni altra competenza economica che non fosse collegabile al licenziamento con preavviso, quello che prima RAGIONE_SOCIALE‘altro ha fondatamente determinato la risoluzione del rapporto di lavoro»).
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo.
Si dà atto che , stante l’esito del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000 per compensi , oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE