Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29840 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26866/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco pro tempore, in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale in calce al ricorso.
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ricorrente – contro
VAGLIVIELLO CELESTINA.
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intimato – avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 1713/2022 depositata il 01/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
COGNOME NOME proponeva opposizione alla fattura n. NUMERO_DOCUMENTO dell’ottobre 2020, Ruolo Idrico anni 2016/2017, notificatale dal RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE La RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del servizio di riscossione delle entrate comunali, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di euro 311,00 per canone idrico; allegava a sostegno dell’opposizione la intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva resistendo il RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Con sentenza n. 1713/2022 del 1° settembre 2022 il Giudice di Pace di Caserta accoglieva l’opposizione, ritenendo prescritto il credito per canone idrico.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resta intimata COGNOME NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia la ‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co.1 n. 3 con riferimento all’art. 1 commi 10 e 4 l. 205/17 e 12 preleggi, per avere erroneamente il Giudice di Pace attribuito efficacia retroattiva al regime di prescrizione nei contratti di fornitura di servizio idrico, nonostante la legge 205/17 stabilisca che il regime di prescrizione biennale vada applicato alle fatture del servizio idrico la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020.
Afferma espressamente che ‘… la fattura oggetto della causa di primo grado, azionata dall’ente per un consumo anteriore al 1° gennaio 2020 gode della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ., dal momento che la data di partenza della prescrizione biennale è quella di scadenza della fattura e/o bolletta, vale a dire ottobre 2020 nel caso di specie’.
Rileva in via pregiudiziale il Collegio che il ricorso è inammissibile.
Questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass.,
14/06/2007, n. 13019, conforme Cass., 10063/2020) che ‘Dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge con certezza assoluta che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell’art. 339 cod. proc. civ., è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari). Tale conclusione – non desumibile esplicitamente da detta norma, posto che l’avverbio “esclusivamente” che in essa figura potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l’interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione – si giustifica, oltre che per un’elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo rappresenterebbero un loro allargamento, in forza della lettura dell’art. 360 nuovo testo, là dove nel primo comma prevede l’esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo comma dell’art. 339 e particolarmente per quello di cui al n. 5 dell’art. 360. Nè, d’altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 sulla base dell’ultimo comma del nuovo testo dello stesso art. 360, che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali -a norma del settimo comma dell’art. 111 Cost.- è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi, nelle intenzioni del
legislatore, anche per quello di cui al n. 5 citato. Invero, la sentenza del giudice di pace pronunciata nell’ambito della giurisdizione equitativa, essendo appellabile, sia pure per motivi limitati, sfugge all’ambito di applicazione del suddetto settimo comma, che pertiene alle sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione, e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione (com’è quella resa dal giudice d’appello sulle sentenze del giudice di pace ai sensi del terzo comma dell’art. 339, la quale, naturalmente, lo sarà con adattamento dei motivi di ricorso all’ambito di quelli devolvibili al giudice d’appello stesso)’.
2.1. In forza di questo orientamento, al quale si intende dare continuità, deriva pertanto che la sentenza del giudice di pace o è pronunciata in causa eccedente l’ambito della giurisdizione equitativa, ed allora è appellabile senza limiti, o è pronunciata in causa rientrante nell’ambito della giurisdizione equitativa, ed allora è appellabile nei limiti di cui al terzo comma del l’art . 339 cod. proc. civ.; in nessuno di tali due casi, tuttavia, essa è ricorribile per cassazione.
Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 9 luglio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME