Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2471 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2471 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2025
ORDINANZA
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
–
Dipendenti area
tecnica
Indennità
posizione variabile
aggiuntiva nella
composizione RAGIONE_SOCIALEa indennità di
perequazione ex art. 31 d.P.R. n.
761/1979
R.G.N. 5599/2020
COGNOME.
Rep.
sul ricorso 5599-2020 proposto da:
Ud.23/01/2025
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore pro tempore , domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC dei difensori CC
ricorrente principale –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente – nonché contro
–
di
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente – ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente al ricorso incidentale nonché contro
NOME, SPECCHIO ROSA;
– intimate – avverso la sentenza n. 1680/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 30/07/2019 R.G.N. 171/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 15.12.2014, condannava l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito: RAGIONE_SOCIALE) a pagare alle dipendenti NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, appartenenti all’area tecnica in servizio presso l ‘RAGIONE_SOCIALE (di seguito: RAGIONE_SOCIALE) le somme specificamente indicate, per ciascuna di esse, in dispositivo, a titolo di indennità di equiparazione ex artt. 1 l. n. 200 del 1974 e 31 d.p.r. n. 761 del 1979, per il periodo dal 1^ gennaio 2002 al 30 ottobre 2004; dichiarava altresì il RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE, quali terzi chiamati in garanzia, tenuti in solido a manlevare l’RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla condanna di cui al capo
che precede, dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme liquidate a titolo di indennità di equiparazione.
Avverso detta pronunzia proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE, contestando sia l’ an del credito che la sussistenza di un rapporto di manleva, nella resistenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe dipendenti NOME e NOME COGNOME, che chiedevano entrambe il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione , mentre rimaneva contumace NOME COGNOMECOGNOME
2.1. Resisteva altresì la Regione RAGIONE_SOCIALE, spiegando appello incidentale.
La Corte territoriale, per quanto qui rileva, così decideva: accoglie l’appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, rigetta la domanda di manleva formulata dall’RAGIONE_SOCIALE nei co nfronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; conferma nel resto la sentenza gravata, dichiarando assorbito l’appello incidentale.
La sentenza di appello, dopo aver escluso nell’ an il diritto dei dipendenti all’indennità di posizione variabile aggiuntiva nella composizione RAGIONE_SOCIALEa indennità di perequazione cd. piccola indennità COGNOME e dopo aver sottolineato che nel giudizio di appello è pacifica l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa contestazione del diritto attoreo, perc hé l’obbligazione principale costituisce la premessa necessaria RAGIONE_SOCIALEa garanzia invocata dal chiamante, nella specie, dall’RAGIONE_SOCIALE, nega, però l’esistenza di un obbligo di manl eva del RAGIONE_SOCIALE, non esistendo l’obbligazione principale ed altresì essendo l’obbligazione di garanzia subordinat a all’ottenimento del finanziamento da parte RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, finanziamento del quale l’RAGIONE_SOCIALE non ha offerto prova; conferma , però, la pronunzia di primo grado nel rapporto processuale fra l’RAGIONE_SOCIALE, la Regione RAGIONE_SOCIALE e le dipendenti in ragione RAGIONE_SOCIALEa
richiesta di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello formulata dall’RAGIONE_SOCIALE nelle conclusioni RAGIONE_SOCIALEa comparsa di resistenza in sede di gravame e RAGIONE_SOCIALE ” assorbimento ‘ (così testualmente in sentenza) RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale, per mancata notifica RAGIONE_SOCIALEo stesso, notifica indispensabile ai fini RAGIONE_SOCIALEa rimozione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione accollata. 4.1. In conseguenza, RAGIONE_SOCIALEa scelta processuale da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di chiedere solo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, la sentenza qui impugnata evidenzia, poi, che non è applicabile il principio estensivo RAGIONE_SOCIALEa riforma in appello enunziato da Cass. Sez. U, n. 24707/2015, successivamente ripreso da Cass. n. 21098/2017. Al riguardo si legge nella pronunzia: ‘ A fronte di siffatta netta presa di distanza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dall’appello del RAGIONE_SOCIALE, anche nella parte in cui l’impugnazione del chiamato in garanzia investe e nega il diritto RAGIONE_SOCIALEe lavoratrici; accertato, cioè, il totale dissenso del garantito dal gravame, deve considerarsi precluso l’effetto estensivo RAGIONE_SOCIALEa parziale riforma, che le Sezioni Unite si sono spinte a configurare pure ne caso, di per sé neutro, RAGIONE_SOCIALEa contumacia in appello del garant ito’.
Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE articolandolo in due motivi.
Propone controricorso con ricorso incidentale la Regione RAGIONE_SOCIALE, articolandolo in quattro motivi, illustrati da memoria.
Con controricorso resiste il RAGIONE_SOCIALE, anche rispetto ai motivi formulati nel ricorso incidentale, depositando altresì memoria.
Restano intimate NOME e COGNOME NOME.
CONSIDERATO CHE
In via preliminare va rilevato che nella fattispecie sussiste un litisconsorzio facoltativo, dovuto alla riunione dei giudizi da parte del giudice di primo grado (cfr. pag. 1 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello).
Si deve in proposito rammentare che la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura RAGIONE_SOCIALEa notificazione prevista dall’art. 331 c.p.c., relativa all’integrazione del contraddittorio in cause inscindibili in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta, appunto, di una vocatio in ius per integrare il contraddittorio, nell’ipotesi di cause scindibili detta notificazione integra soltanto una litis denuntiatio , allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio RAGIONE_SOCIALEa necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l’impugnazione principale (Cass. n. 7031/2020, rv. 657280-02 che richiama Cass. n. 3858/1983, rv. 428782-01).
Pertanto, in caso di omissione RAGIONE_SOCIALE‘indicata notificazione (ordinata o meno dal giudice), si produce l’unico effetto per cui il processo, per facilitare l’ingresso RAGIONE_SOCIALE‘eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza e la sentenza non può essere utilmente emessa fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. (Cass. n.7031/2020, rv. 657280-02; Cass. n. 9080/2013 e Cass. n.3858/1983, rv. 428782-01).
Nel caso di specie, il termine cd. lungo di sei mesi dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1680/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE del 30.7.2019, entro il quale poteva essere proposto il ricorso per cassazione è ampiamente decorso, e non si prospetta dunque la necessità di ordinare ex art. 332 c.p.c. la notifica del ricorso per cassazione a NOME, cui non risulta notificato.
Ne consegue la formazione del giudicato quanto alla posizione di NOME COGNOME, contumace nel giudizio di appello, cui non è stato notificato il ricorso per cassazione.
1.1. Il primo motivo denunzia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o l’errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 l. n. 200 del 1974; RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979; del d.i. del 9.11.1982, all. D; RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.m. 31.7.1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001; ed inoltre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
1.2. Con la prima censura l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, nella sostanza, l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale nella parte in cui non valorizza l’effettiva domanda RAGIONE_SOCIALEe lavoratrici. Rappresenta, infatti, che le dirigenti non hanno agito in giudizio per il riconoscimento del la spettanza RAGIONE_SOCIALE‘indennità di posizione variabile, ma per ottenere gli arretrati RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità perequativa, per un limitato periodo (2002 -2004) ovvero a decorrere dal loro passaggio giuridico ed economico alla categoria D, avvenuto con progressione verticale, tanto desumendosi dagli atti del giudizio di primo grado, del quale si riportano nel corpo del motivo le conclusioni: ‘accerti e dichiari l’inadempimento contrattuale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE all’obbligo di adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di perequazione, istituita dall’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, nella misura di cui alle tabelle approvate dal RAGIONE_SOCIALE in data 24.11.1998 per il periodo compreso tra il gennaio 2002 (data di inquadramento RAGIONE_SOCIALEa ricorrente nella categoria ‘D’ già VIII q.f.) ed il novembre 2004 (data a partire dalla quale l’RAGIONE_SOCIALE ha iniziato a corris pondere gli adeguamenti RAGIONE_SOCIALE‘indennità di perequazione rispetto all’inquadramento contrattuale RAGIONE_SOCIALEa ricorrente in categoria D).
1.3. Le dipendenti insomma -si assume nella doglianza -lamentano di aver ottenuto l’adeguamento RAGIONE_SOCIALEa indennità di equiparazione ospedaliera alla nuova categoria soltanto a
partire dal novembre 2004, anziché a far data dall’inquadramento giuridico nella nuova categoria.
1.4. Il motivo è inammissibile, in quanto non individua correttamente il vizio, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., da denunziare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., e nel rispetto del principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U. n. 17931/2013, rv. 627268-01. Il ricorso per cassazione, infatti, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c. deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una RAGIONE_SOCIALEe cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una RAGIONE_SOCIALEe predette ipotesi. Nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, in ordine ad una RAGIONE_SOCIALEe domande o eccezioni proposte, quindi, benché non sia indispensabile che il mezzo faccia esplicita menzione RAGIONE_SOCIALEa ravvisabilità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di cui al n. 4 del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., occorre pur sempre che rechi univoco riferimento alla nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione derivante dalla relativa omissione, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c , dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.
1.5. Ebbene, la doglianza articolata con il primo motivo non è rispettosa di detti principi in quanto, invece, denunzia l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per travisamento RAGIONE_SOCIALEa fattispecie e la nullità conseguente a detto travisamento , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (cfr. pag. 12 del ricorso in cassazione), con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura.
Il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 31, comma 2, d.P.R. n. 761 del 1979; RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 6, del d.i. 31.7.1997; RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d.lgs. n. 517 del 1999 con specifico riguardo all’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di fornire le risorse finanziarie per il pagament o RAGIONE_SOCIALE‘indennità per cui è causa e all’obbligo di manleva del lo stesso RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , in relazione agli artt. 32, 108, 331 c.p.c., con riguardo agli effetti RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del RAGIONE_SOCIALE, terza chiamata in causa in garanzia, sul soggetto garantito, RAGIONE_SOCIALE, soccombente in primo grado.
2.1. Rappresenta che è nulla la sentenza di appello perché dalla lettura integrale RAGIONE_SOCIALEa memoria difensiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in sede di gravame emerge che il predetto datore non ha affatto formulato conclusioni in aderenza con quelle dei dipendenti, riportandosi, invece, alle difese svolte in primo grado, ribadendo che il diritto all’indennità per cui è causa è dovuta solo a parità di mansioni, funzioni e anzianità.
La conseguenza – si argomenta nel motivo – è che la richiesta di integrale conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 9505/2014 formulata nelle conclusioni va letta in maniera non avulsa dalle osservazioni innanzi svolte e quindi come riferentesi alla sola disposta condanna del RAGIONE_SOCIALE in manleva.
2.3. Il motivo – prima ancora che infondato, alla luce RAGIONE_SOCIALEe conclusioni rassegnate dall’RAGIONE_SOCIALE nell’atto di costituzione in appello in cui (secondo quanto risulta RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e dallo stesso motivo) si chiedeva il rigetto del gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE – è inammissibile perché la doglianza non è formulata nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 c.p.c.
2.4. Nel mezzo, infatti, è riportato solo parzialmente, in stralcio ed in modo tale da non consentire una compiuta valutazione del
tenore RAGIONE_SOCIALE‘atto, il contenuto RAGIONE_SOCIALEa costituzione in appello , sicché risulta violato l’art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE è articolato in quattro doglianze:
3.1. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 436 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 3, c.p.c. , per aver la corte di appello erroneamente dichiarato ‘assorbito’ l’appello incidentale (così in sentenza), in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata notifica, pur essendosi le controparti difese nel merito, in tal modo dimostrando l’avvenuta notifica e, comunque, l’accettazione del contraddittorio sulle questioni poste dall’ appello incidentale;
3.2. la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e l’omessa pronunzia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, per non avere la sentenza impugnata affermato la piena ed esclusiva legittimazione processuale passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, essendo l’ente territoriale del tutto estraneo sia al rapporto di impiego che al rapporto di servizio;
3.3. la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e l’omessa pronunzia sulla eccezione di prescrizione; la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 r.d.l. n. 295/1939 e ss.mm. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948, n. 4, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1309 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Regione ripropone l’eccezione di prescrizione che assume sollevata nell’appello incidentale e non esaminata.
3.4. la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di garanzia e RAGIONE_SOCIALEe pretese RAGIONE_SOCIALEe lavoratrici.
Il ricorso incidentale è inefficace.
4.1. Il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE è stato notificato in data 18 maggio 2020, dunque ben oltre il termine cd. lungo di sei mesi, essendo stata pubblicata la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale impugnata, come evidenziato al punto 1, in data 30.7.2019.
Tuttavia esso è tempestivo, ex art. 334, comma 1, c.p.c., rispetto al ricorso principale.
Infatti, notificato il ricorso principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE all’ente territoriale in data 14 febbraio 2020, calcolata la cd. sospensione Covid-19, il termine per la notifica del ricorso incidentale scadeva il 29 maggio.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale comporta, tuttavia, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 334, comma 2, c.p.c.
a tenore del quale se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, quella incidentale tardiva (perché come si è detto proposta oltre il termine perentorio imposto dall’art. 327 c.p.c.) perde ogni efficacia.
Conclusivamente vanno dichiarati inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei rapporti tra l’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE e si liquidano come in dispositivo. Non occorre provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale con le parti rimaste intimate.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art.
8. Le richiamate condizioni processuali non ricorrono nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale in quanto la perdita di efficacia RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione non rientra fra le ipotesi tassative indicate dal citato art. 13, non potendo essere equiparata ad una pronuncia di rigetto, di inammissibilità originaria o di improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 18348/2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale. Condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, al pagamento, in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE e Regione RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23.1.2025
La Presidente NOME COGNOME