Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5398 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5398 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23658/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI NAPOLI – RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE)
– intimati-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘ appello di Roma n. 1274 del 24/2/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal AVV_NOTAIO;
lette le memorie delle controricorrenti;
RILEVATO CHE
-la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE; affermava di aver organizzato l ‘ incontro dei quarti di finale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei giorni 2 e 3 febbraio 2008 e che il 12 dicembre 2007 aveva stipulato con la convenuta un contratto, poi integrato con scrittura del 29 dicembre 2007, col quale la stessa convenuta si impegnava a realizzare l ‘ allestimento dell ‘ incontro, obbligandosi a versare alla RAGIONE_SOCIALE un corrispettivo di Euro 93.000 (oltre a IVA), suddiviso in quattro rate, e, inoltre, a restituire all ‘ attrice la somma di Euro 41.121,38 (oltre a IVA), anticipata dalla RAGIONE_SOCIALE per acquisire il godimento RAGIONE_SOCIALE superficie di gioco, nonché a fornire i servizi alberghieri per i partecipanti; quale corrispettivo erano previsti, per la RAGIONE_SOCIALE, la gestione delle sponsorizzazioni dell ‘ evento e la percezione del 90% degli incassi derivanti da biglietti e abbonamenti;
-la RAGIONE_SOCIALE deduceva che la RAGIONE_SOCIALE aveva adempiuto solo parzialmente e che residuava a suo favore un credito di Euro 85.000, nonché l ‘ obbligo di rimborso (sopra indicato) per la superficie di gioco, per un credito complessivo di Euro 126.121,38;
-la RAGIONE_SOCIALE domandava altresì il pagamento delle penali pattuite (Euro 1.000 per ogni giorno di ritardo nelle rate ed Euro 300 per ogni giorno di ritardo nella restituzione delle spese per la superficie di gioco), quantificando il proprio credito complessivo in Euro 511.521,38, oltre a rivalutazione e interessi (anche anatocistici), e si riservava di quantificare ulteriori somme per i servizi alberghieri non forniti;
-si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, che resisteva alle avversarie domande eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto associazione senza scopo di lucro appartenente alla stessa RAGIONE_SOCIALE, sicché l ‘ organizzazione dell ‘ evento doveva imputarsi direttamente all ‘ attrice;
-inoltre, la convenuta affermava che le infiltrazioni d ‘ acqua verificatesi nel Palavesuvio-Palaindoor avevano compromesso l ‘ incontro e che tale circostanza (nota) integrava un caso di forza maggiore, poiché i pagamenti dovuti dipendevano dagli introiti e dalla buona riuscita RAGIONE_SOCIALE manifestazione;
-la convenuta domandava di chiamare in causa la RAGIONE_SOCIALE -custode dell ‘ impianto -e la riunione con il procedimento pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata per i danni cagionati alla stessa RAGIONE_SOCIALE;
-inoltre, contestava l ‘ ammontare del credito, deduceva la nullità delle penali e negava l ‘ esistenza di pattuizioni sugli interessi anatocistici;
-si costituiva nel giudizio la RAGIONE_SOCIALE resistendo alle domande e chiedendo la chiamata in causa del RAGIONE_SOCIALE e del Comune RAGIONE_SOCIALE, che a loro volta si costituivano eccependo l ‘ inammissibilità delle chiamate e la carenza di legittimazione passiva;
-il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riunione con il giudizio pendente a Torre Annunziata, respingeva le istanze istruttorie e, con la sentenza n. 4646 del 27 febbraio 2015, accoglieva la domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di Euro 126.121,38, oltre a interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002; rigettava le domande RAGIONE_SOCIALE convenuta nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; dichiarava inammissibili le ulteriori domande; compensava in parte le spese;
-la RAGIONE_SOCIALE impugnava la decisione;
-la Corte d ‘ appello di Roma, con la sentenza n. 1274 del 24 febbraio 2022, confermava integralmente la decisione del Tribunale di Roma e
rigettava l ‘ appello proposto dall ‘ odierna ricorrente: nel ricostruire i fatti e nell ‘ esaminare i motivi di gravame, la Corte rilevava che l ‘ intero impianto difensivo dell ‘ appellante non trovava riscontro né nella documentazione, né nella disciplina applicabile, né tantomeno nelle risultanze del precedente giudizio definito davanti al Tribunale di Torre Annunziata; in particolare, riteneva infondata la tesi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE secondo cui le infiltrazioni d ‘ acqua che avevano compromesso lo svolgimento dell ‘ incontro avrebbero integrato un evento di forza maggiore, atteso che l ‘ obbligazione concerneva la messa a disposizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di strutture «in perfetta efficienza» e che l ‘ inidoneità dell ‘ impianto non poteva essere considerata un fatto esterno, bensì un inadempimento agli obblighi assunti; in nessun modo risultava dimostrata la natura eccezionale e imprevedibile delle precipitazioni, né era stata fornita prova RAGIONE_SOCIALE non imputabilità dell ‘ inadempimento alla RAGIONE_SOCIALE;
-quanto alla posizione di RAGIONE_SOCIALE, il giudice d ‘ appello sottolineava che essa era del tutto estranea al rapporto contrattuale tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e richiamava, a conferma, la sentenza n. 2304 del 14 luglio 2015 del Tribunale di Torre Annunziata (definitiva per mancata impugnazione), la quale aveva escluso ogni obbligazione contrattuale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riguardo alla funzionalità dell ‘ impianto; assumeva, inoltre, che non era configurabile un collegamento negoziale tra il contratto RAGIONE_SOCIALE e la scrittura tra quest ‘ ultima e la RAGIONE_SOCIALE;
-in conclusione, la Corte d ‘ appello confermava la responsabilità contrattuale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, escludeva ogni coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e rigettava tutte le doglianze dell ‘ appellante, condannandola al pagamento delle spese in favore di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con compensazione delle spese nei rapporti con RAGIONE_SOCIALE e Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-avverso tale decisione, RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi;
-resistevano con distinti controricorsi la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-gli intimati Comune RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non svolgevano attività difensive nel giudizio di legittimità;
–RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE depositavano memorie ex art. 380bis .1, primo comma, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo si deduce «violazione falsa ed errata applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. -violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 1218, 1256 c.c. -violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 1463 e 1464 c.c. -carenza di legittimazione passiva -violazione falsa ed errata applicazione degli artt. 1575 e 1578 c.c. -violazione dell ‘ art. 360 n. 5 c.p.c.», per avere la Corte d ‘ appello omesso di valutare correttamente i documenti agli atti, la causa di forza maggiore, il collegamento negoziale tra i contratti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE e la carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nonché per errata applicazione delle norme sulla responsabilità contrattuale;
-il motivo è manifestamente inammissibile per molteplici ragioni, tra loro concorrenti;
-la censura non assolve agli oneri prescritti dall ‘ art. 366 c.p.c. per il ricorso per cassazione: non espone in modo chiaro, completo ed ordinato la vicenda processuale (art. 366, n. 3, c.p.c.), né riproduce o riporta gli atti e i documenti sui quali fonda le doglianze (art. 366, n. 6, c.p.c.);
-la ricorrente si limita a richiamare genericamente e in maniera confusa e frastagliata contratti, scritture, atti difensivi, capitoli di prova e provvedimenti istruttori, senza trascriverne le parti rilevanti e, soprattutto, senza illustrarne il contenuto decisivo; tale carenza impedisce ex se alla Corte di svolgere il controllo di legittimità sugli stessi atti evocati, che non possono essere ricercati d ‘ ufficio, né integrati mediante rinvii indeterminati;
-il motivo, poi, cumula in modo promiscuo la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.) con il vizio di omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n. 5, c.p.c.), senza distinguere i profili né articolare separati percorsi argomentativi: ne deriva un coacervo indifferenziato di censure che non consente di comprendere se si contesta l ‘ errore di diritto nella sussunzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie ovvero la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove da parte del giudice di merito;
-ciò frustra, evidentemente, i canoni di specificità, completezza e riferibilità del motivo d ‘ impugnazione;
-inoltre, si evoca un catalogo eterogeneo di disposizioni (norme sostanziali e processuali) senza correlare ciascuna di esse alla concreta fattispecie né spiegare in che termini e per quali passaggi argomentativi la sentenza d ‘ appello le avrebbe violate (anzi, nell ‘ illustrazione non v ‘ è traccia RAGIONE_SOCIALE congerie di norme indicate nell ‘ intestazione); il motivo, così impostato, si risolve in enunciazioni apodittiche e assertive, prive di un confronto puntuale con la ratio decidendi , e dunque non supera la soglia minima di specificità richiesta dall ‘ art. 366, n. 4, c.p.c.;
-nella sostanza, il motivo imputa alla Corte d ‘ appello un ‘ erronea valutazione di documenti e prove (contratti, scritture, presunzioni, capitoli testimoniali): una siffatta doglianza attiene al merito ed è estranea al perimetro del giudizio di legittimità, giacché la valutazione delle risultanze probatorie e la ricostruzione del fatto sono rimesse al giudice del merito, salvo i tassativi limiti -qui non osservati né specificamente dedotti -del vizio di cui all ‘ art. 360, n. 5, c.p.c., nella sua ristretta configurazione (omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti);
-infine, il motivo, nel suo complesso, tende a sollecitare una rivalutazione integrale del compendio probatorio documentale (ad esempio, così alle pagg. 15-16 del ricorso: «il giudice a quo , quindi, omette totalmente di esaminare i documenti agli atti … la stessa Corte ignora che nella scrittura privata 11 gennaio 2008 …»), mirando a sostituire l’ apprezzamento RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale con quello del ricorrente: l ‘ impostazione tradisce il
maldestro tentativo di trasformare surrettiziamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito;
-col secondo motivo si deduce la «violazione falsa ed errata applicazione degli artt. 112, 113, 116 c.p.c. -violazione falsa ed errata applicazione dell ‘ art. 2729 c.c. -violazione dell ‘ art. 360 n. 5 c.p.c.», per avere la Corte di merito mancato di decidere in base alle presunzioni e alle prove documentali relative alla responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l ‘ inidoneità dell ‘ impianto, così mancando di esaminare fatti decisivi già discussi nel giudizio;
-anche il secondo motivo è chiaramente inammissibile;
-oltre a quanto già rilevato in precedenza rispetto alla violazione dell ‘ art. 366 c.p.c., che si giustifica anche rispetto a tale motivo, la censura de qua -camuffata dalla deduzione di violazione di disposizioni normative e di omesso esame di circostanze fattuali decisive -è invece rivolta ad una rivalutazione del materiale probatorio e alla formulazione di diversi accertamenti in fatto;
-come da tempo statuito da questa Corte (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831-01, e successiva giurisprudenza conforme), «L ‘ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall ‘ art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell ‘ ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all ‘ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il ‘ fatto storico ‘ , il cui esame sia stato omesso, il ‘ dato ‘ , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘ come ‘ e il ‘ quando ‘ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‘ decisività ‘ , fermo restando che l ‘ omesso esame di elementi istruttori non integra, di per
sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.»;
-poi, la deduzione RAGIONE_SOCIALE violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non rispetta i criteri indicati dalla giurisprudenza: «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell ‘ art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione RAGIONE_SOCIALE norma, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall ‘ art. 116 c.p.c.» e «la doglianza circa la violazione dell ‘ art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo ‘ prudente apprezzamento ‘ , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.» ( ex multis , Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037-01 e 659037-02);
-inoltre, la deduzione RAGIONE_SOCIALE violazione dell ‘ art. 2729 c.c. non rispetta i criteri indicati -in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto (paragrafi 4 e ss.) -da Cass. Sez. U., 24/01/2018, n. 1785 («la deduzione
del vizio di falsa applicazione dell ‘ art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un ‘ attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigma RAGIONE_SOCIALE gravità, o di quello RAGIONE_SOCIALE precisione o di quello RAGIONE_SOCIALE concordanza. Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l ‘ evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi»);
-in ogni caso, è manifestamente inammissibile il tentativo di sottoporre a questa Corte un ragionamento presuntivo sulla scorta delle risultanze istruttorie al fine di sovvertire l ‘ accertamento di merito già compiuto nei precedenti gradi;
-col terzo motivo si deduce «violazione falsa ed errata applicazione dell’art. 244 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. -violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.»; in particolare, la ricorrente afferma: «Il diniego di ammissione RAGIONE_SOCIALE prova orale puntualmente e regolarmente dedotta da parte convenuta in primo grado e poi reiterata in sede di gravame, non trova adeguata giustificazione, stante la genericità RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello, ancorata ad affermazioni di mero stile, prive di riferimenti alla concreta articolazione RAGIONE_SOCIALE prova. Vertendo la stessa su fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, ancorché aliunde dimostrati, la sua non ammissione, con l’Ordinanza 30 novembre 2016 -2 febbraio 2017, risulta essere incongrua ed errata e non condivisibile, perché anche in contrasto con l’art. 132 c.p.c. n. 4. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio.»;
-la formulazione stessa del motivo dimostra la sua evidente inammissibilità:
la censura è assolutamente generica;
non sono precisamente indicate le «prove orali» non ammesse (testimonianze? capitoli di prova dedotti?);
non è specificato quali fatti avrebbe voluto provare la parte, né la loro rilevanza (e, tantomeno, la decisività) per la decisione;
non è adeguatamente illustrato se e quando le istanze istruttorie siano state avanzate e/o reiterate nei gradi di merito;
non è riportata la motivazione dell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello;
la deduzione RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. non soddisfa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per individuare una motivazione al di sotto del minimo costituzionale;
-col quarto motivo si deduce «violazione falsa ed errata applicazione degli artt. 90 e 91 c.p.c. -ingiusto governo delle spese», perché «In prime cure la RAGIONE_SOCIALE è risultata anch’essa soccombente, in quanto il Tribunale non ha condiviso la sproporzionata pretesa da essa formulata.» e «la soccombenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risulta confermata in sede di gravame, in quanto essa, in relazione alle penali e agli interessi anatocistici richiesti e rigettati dal Tribunale, non ha proposto appello incidentale, limitandosi ad eccepire l’infondatezza e la inammissibilità RAGIONE_SOCIALE impugnazione» ;
-i l motivo è inammissibile, perché formulato a dispetto dell’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c. e -con riferimento alla pretesa erroneità RAGIONE_SOCIALE statuizione di primo grado, riguardante statuizione non oggetto di appello (tra l’altro, la pretesa soccomb enza RAGIONE_SOCIALE FIT non sussiste, atteso che la domanda attorea è stata parzialmente accolta) -e chiaramente inconsistente, perché si ravvisa una soccombenza RAGIONE_SOCIALE parte appellata in relazione a domande non riproposte nel secondo grado;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-consegue alla decisione la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-la palese inammissibilità dei motivi di ricorso costituisce elemento idoneo e sufficiente per considerare temeraria, agli scopi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., l’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE;
-come già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, «nel giudizio di cassazione, ai fini RAGIONE_SOCIALE condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata o completamente privo dell’autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito RAGIONE_SOCIALE controversia» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021, Rv. 663164-01) e «la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l’impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo e RAGIONE_SOCIALE conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come ‘abuso del processo’, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o RAGIONE_SOCIALE colpa dell’agente ma unicamente quello RAGIONE_SOCIALE sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14548 del 09/05/2022, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33324 del 19/12/2024);
-in applicazione RAGIONE_SOCIALE menzionata disposizione, dunque, si condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, dell’ulteriore importo, equitativamente determinato, di Euro 3. 500,00;
-va dato atto, infine, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere a ciascuna controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate, per ognuna controricorrente, in Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché a pagare a ciascuna controricorrente la somma di Euro 3.500,00 ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c.;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile, in data 27 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME