Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18479 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18479 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
R.G.N. 11269/23
C.C. 27/05/2025
Vendita -Preliminare -Risoluzione inadempimento
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11269/2023) proposto da: COGNOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso e all’istanza ex art. 380 -bis , secondo comma, c.p.c. (vigente ratione temporis ) depositata il 19 novembre 2024, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore ;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 233/2023, pubblicata il 16 marzo 2023, asseritamente notificata a mezzo PEC il 21 marzo 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
vista l’opposizione tempestivamente spiegata dalla ricorrente avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis c.p.c.;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2015, COGNOME NOME conveniva, davanti al Tribunale di Patti, COGNOME NOME, chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione del preliminare di vendita concluso tra le parti il 22 aprile 2012, avente ad oggetto una porzione di fondo rustico sita nel Comune di Capo d’Orlando, per inadempimento della promittente alienante (che aveva sottoscritto l’atto anche in nome e per conto dei figli COGNOME NOME e COGNOME NOME), in ordine alla stipulazione del definitivo e alla rimozione della recinzione apposta sul terreno, al fine di procedere al suo frazionamento, con la condanna alla restituzione dell’acconto versato di euro 30.000,00.
Si costituiva in giudizio COGNOME NOME, la quale contestava la fondatezza, in fatto e in diritto, delle domande avversarie, esponendo che la promessa di vendita era avvenuta a corpo e non a misura e che il COGNOME era perfettamente a conoscenza del pregresso impegno assunto dalla promittente venditrice nei confronti di COGNOME NOME per la vendita di una porzione di mq. 5.000 della medesima particella, di cui il COGNOME
era già in possesso sin dal 2010. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’attore al risarcimento dei danni derivanti dall’omessa o insufficiente custodia della particella da questi detenuta, in conseguenza dell’incendio verificatosi il 25 maggio 2012.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 779/2020, depositata il 23 dicembre 2020, in accoglimento delle domande di parte attrice, pronunciava la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di vendita per inadempimento della promittente venditrice e condannava quest’ultima alla restituzione dell’importo versato di euro 30.000,00, oltre interessi legali.
-Proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado COGNOME NOMECOGNOME
Si costituiva nel giudizio di impugnazione COGNOME COGNOME il quale instava per la declaratoria di inammissibilità dell’appello ovvero per il suo rigetto.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Messina, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari COGNOME NOME e COGNOME NOME.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, COGNOME MassimoCOGNOME
Ha resistito, con controricorso, l’intimata COGNOME NOMECOGNOME
-All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio depositata il 14 ottobre 2024, comunicata il 15 ottobre
2024, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., alla stregua della ritenuta improcedibilità del ricorso.
Con atto depositato il 19 novembre 2024, COGNOME NOME ha spiegato opposizione avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio.
-Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo articolato il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o errata applicazione dell’art. 102 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che il giudizio di primo grado si dovesse svolgere in contraddittorio con tutti i contraenti, poiché la scrittura privata del 22 aprile 2012 era stata sottoscritta dalla COGNOME non quale unica contraente, ma quale rappresentante dei figli, sicché la domanda di risoluzione avrebbe dovuto essere indirizzata anche nei confronti degli altri comproprietari, in nome e per conto dei quali la predetta aveva agito.
2. -In via preliminare, si rileva che non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la copia notificata della sentenza impugnata, sicché il ricorso è improcedibile, posto che, a fronte della pubblicazione della pronuncia il 16 marzo 2023, il ricorso di legittimità è stato notificato a mezzo PEC il 17 maggio 2023, ossia oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito, che scadeva il 15 maggio 2023.
3. -E tanto perché la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione,
costituisce l’attestazione di un ‘fatto processuale’ l’avvenuta notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine ‘breve’ di impugnazione e, in quanto manifestazione della ‘autoresponsabilità’ della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022; Sez. 2, Sentenza n. 12874 del 22/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 36426 del 24/11/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; con riferimento alla notifica a mezzo PEC Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14790 del 27/05/2024).
A fronte della mancata produzione della copia notificata della sentenza, a nulla rileva che il ricorso sia stato ipoteticamente notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019).
Ed, infatti, la previsione, in seno all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., dell’onere del ricorrente di depositare entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso -la copia della decisione impugnata, munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all’adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell’esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica non disponibile dalle parti -del risp etto della ‘cosa giudicata formale’ (art. 324 c.p.c.), che si risolve nella ‘incontrovertibilità’ delle pronunce giurisdizionali e,
quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche sulle quali il giudice si è pronunciato.
Segnatamente, in tema di giudizio di cassazione, l’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. e tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28119 del 31/10/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19475 del 15/07/2024).
Ora, la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti, anche attraverso deposito telematico (da effettuare nel giudizio di legittimità).
Assume, pertanto, un ruolo fondamentale, ai fini della conoscenza -da parte della Corte -della decorrenza del termine breve di impugnazione, la posizione assunta dalle parti, con le loro allegazioni e con le loro produzioni.
Per l’effetto, quando il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente
(producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l’impugnazione) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l’avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l’impugnazione nel termine breve, cosicché sorge, a carico dello stesso, l’onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; nello stesso senso Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3564 del 24/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20883 del 15/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 7469 del 31/03/2014).
La mancata produzione, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., della relata di notifica comporta -escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013) -l’improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia proposto controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità, finanche
riconoscendo la notificazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17014 del 20/06/2024; Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10461 del 22/04/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 28119 del 31/10/2024), come nel caso di specie.
Non può, tuttavia, l’improcedibilità essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo d’ufficio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017; Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; Sez. U, Ordinanza n. 9006 del 16/04/2009; Sez. 3, Sentenza n. 9928 del 26/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 25296 del 01/12/2009; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 28/09/2009).
-Alla luce dei principi esposti, tutte le citate condizioni ricorrono nella fattispecie, posto che: a ) la sentenza impugnata è stata pubblicata il 16 marzo 2023; b ) il ricorrente ha dato atto nel ricorso che la medesima sentenza impugnata è stata notificata il 21 marzo 2023; c ) il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo PEC il 17 maggio 2023; d ) benché la controricorrente non abbia contestato l’avvenuta notifica nella data indicata, né nel fascicolo di parte ricorrente, né negli atti del fascicolo d’ufficio, né nel fascicolo di parte controricorrente è stata rinvenuta la relata di notifica della sentenza.
-In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore del ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma equitativamente determinata in euro 2.000,00 e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda