Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12316 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2360 R.G. anno 2023 proposto da:
NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 7561/2022 emessa da CORTE D’APPELLO ROMA.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2024 dal
consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno agito in giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, lamentando la capitalizzazione degli interessi passivi, l’applicazione di interessi passivi ultralegali, oltre che della commissione di massimo scoperto e di altri costi non dovuti, con riferimento a due contratti bancari: tali contratti erano stati conclusi dalla società RAGIONE_SOCIALE e rispetto ad essi gli altri attori avevano prestato fideiussione.
La banca si è costituita in giudizio e ha proposto domanda riconvenzionale.
In esito al giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di legittimazione di COGNOME e COGNOME, semplici fideiussori, con riferimento alle domande aventi ad oggetto la nullità contrattuale, ha respinto la domanda risarcitoria da questi proposta e accolto la riconvenzionale condannando gli attori, convenuti rispetto a quest’ultima domanda , al pagamento della somma di euro 1.978.671,99, oltre interessi.
L’appello proposto da NOME COGNOME è stato respinto.
Lo stesso COGNOME ha proposto un ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Ha notificato controricorso RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, subentrata nella titolarità del credito controverso.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– La proposta ha il tenore che segue:
« l primo motivo ─ che denuncia il vizio di motivazione assente,
avendo la Corte territoriale motivato per relationem alla pronuncia di primo grado, con riguardo alla carenza di legittimazione attiva del fideiussore ad impugnare le clausole del conto corrente concluso dal debitore principale -è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata soddisfa i requisiti di tale tecnica di motivazione, richiamando il principio di diritto di cui a Cass. n. 31653/2019, in aderenza al disposto dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;
«il secondo motivo è inammissibile, in quanto esso ─ sotto l’egida del vizio di violazione degli artt. 2697 c.c., 132 e 345 c.p.c., deducendo che la C orte d’appello avrebbe erroneamente dichiarato nuova la questione della effettività delle anticipazioni operate dall’istituto, mentre essa avrebbe dovuto ritenere non provato il credito della banca ─ da un lato non censura adeguatamente la ritenuta tardività dell’allegazione ex art. 345 c.p.c., dovendo invero qualificarsi la deduzione difensiva in discorso come eccezione che prospettava fatti impeditivi, ai sensi dell’art. 2697 c.c., onde era tardiva; e, dall’altro lato, finisce per pretendere un riesame del fatto;
«il terzo motivo, che del pari si duole del vizio di motivazione e di omesso esame, con riguardo ai conteggi operati dal c.t.u. ed alle poste espunte dal debito finale, è inammissibile, in quanto involge il giudizio sul fatto: la Corte territoriale, al riguardo, ha ritenuto che, sulla base della c.t.u. espletata in giudizio, sia stato provato il credito della banca, salvo alcune poste espunte (come la capitalizzazione, del tutto esclusa; la sostit uzione di tassi debitori più favorevoli; l’esclusione della indeterminata c.m.s.; tutte le spese non pattuite per iscritto), ed ha ritenuto che le deduzioni ulteriori al riguardo operate dall’appellante fossero generiche; ogni ulteriore questione mira, dunque, a riproporre inammissibilmente in questa sede il giudizio sul fatto, perché la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretende invero dalla Corte di legittimità una rivisitazione della fattispecie concreta, già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli
atti istruttori: ma il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità ( e multis , Cass., sez. IV,15.4.2021, n. 10029; Cass., sez. II, 17.2.2021, n. 4172; Cass., sez. I, 22.1.2021, n. 1341; Cass., sez. IV, 4.5.2020, n. 8444; Cass., sez. trib., 10.3.2020, n. 6692; Cass., sez. I, 6.3.2019, n. 6519; Cass., sez. I, 5.2.2019, n. 3340; Cass., sez. I, 14.1.2019, n. 640); rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il ‘ convincimento ‘ che il giudice si è formato, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, posto che la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176/2017; Cass. n. 20802/2011; Cass. n. 42/2009)».
2 . ─ Tal i rilievi meritano condivisione.
E’ il caso di aggiungere, con riferimento al secondo motivo, che è lo stesso tenore della terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., invocata nel ricorso, a smentire l’assunto del ricorrente secondo cui egli, nella circostanza, avrebbe fatto questione della prova delle movimentazioni dei conti di anticipazione. Risulta dalla trascrizione della detta memoria, operata a pagg. 33 s. del ricorso, che l’odierno istante aveva lamentato la «nullità, per carenza di forma scritta ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993, degli addebiti per interessi ultralegali, per commissioni di massimo scoperto e per ciascun ulteriore addebito a vario titolo di spese, oneri o commissioni, nonché per metodologie di
calcolo degli interessi (anatocismo e saldo per valuta il luogo dei saldi effettivi-disponibili) così come contabilizzate dalla banca convenuta attrice in riconvenzionale»: locuzione, questa, cui non è riconducibile una specifica doglianza incentrata sulla mancata documentazione di quanto contabilizzato dalla banca a titolo di anticipazioni.
Quanto al terzo motivo, il giudizio di inammissibilità espresso dalla Corte di merito si fonda su di un preciso rilievo: quello per cui la censura svolta in quella sede non teneva «in alcun conto le differenziazioni tra i vari conti anticipi operate dal Tribunale che, proprio in applicazione dell’art. 117 t.u.b., era addivenuto ad un notevole ridimensionamento dell’originaria pretesa della banca epurando dai saldi dei diversi conti le voci non ammesse». Ora, il ricorrente riproduce, in ricorso, il contenuto del terzo motivo di gravame, richiama i principi, del tutto pacifici, elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di ammissibilità dell’appello, ma non formula deduzioni che si mostrino capaci di smentire quanto rilevato dal Giudice distrettuale con riguardo al l’assenza, nel mezzo di censura, di doglianze che tenessero conto delle distinte situazioni riferite ai conti dedotti in lite. Per il che, il terzo motivo di ricorso difetta di aderenza al decisum e ciò destina lo stesso alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490).
─ Il ricorso è in conclusione inammissibile
─ Le spese processuali seguono la soccombenza.
Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c..
Vale, poi, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale
tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. ─ codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540).
In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 25 .000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 25.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 25.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sens i dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione