Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1263 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 7770/2020 R.G. proposto da:
COGNOME, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI BENEVENTO
– intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Benevento recante il N. 1541/2019 dep. il 19.9.2019;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 23.11.2023 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 19.9.2019, rigettò l ‘ appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Giudice di pace di Benevento n. 614/2015, che aveva a sua volta respinto la domanda dalla stessa avanzata nei confronti della Provincia di Benevento, per il ristoro dei danni derivati alla propria autovettura (per l ‘importo di € 3.025,83) a causa dell’ impatto con un masso improvvisamente rovinato sulla sede stradale della SP 117, evento verificatosi in data 7.11.2012. Nel confermare la prima decisione, il giudice d ‘ appello ribadì che nessuna responsabilità era addebitabile all ‘ ente, in quanto l ‘ incidente era derivato da caso fortuito.
Avverso detta sentenza NOME COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi; la Provincia di Benevento non ha resistito. Ai sensi dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nei sessanta giorni successivi all ‘ odierna adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione ‘ della normativa in materia di codice della strada e di procedimento per errata percezione dello stato di fatto. Violazione degli artt. 115 e 116 cpc ‘, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per essere incorso il Tribunale in errori di valutazione sia sostanziali che procedurali, pure invertendo l ‘ onere probatorio ed errando nella valutazione delle prove.
1.2 -Con il secondo e il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, e
N. 7770/20 R.G.
segnatamente sia riguardo al caso fortuito, sia alla caduta del masso sulla strada e al conseguente titolo della responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c.
2.1 -Il ricorso è inammissibile, sotto plurimi profili.
Anzitutto, lo è per violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, per sovrabbondante ed inadeguata esposizione dei fatti sostanziali e processuali.
Infatti, la ricorrente ha adottato una tecnica espositiva (integrale riproduzione dell ‘ atto di citazione, dell ‘ atto d ‘ appello e della sentenza qui impugnata) che, da un lato, implica la lettura di una notevole massa di informazioni su fatti (processuali e sostanziali) talvolta irrilevanti ai fini della decisione e che, dall ‘ altro, rende di per sé impossibile la focalizzazione sui fatti invece rilevanti, neppure potendo procedersi mediante la tecnica della espunzione (v. Cass. n. 8245/2018), ossia dell ‘ isolamento di quanto di superfluo sia stato inserito nel ricorso: l ‘ eliminazione dei dati in tal guisa offerti, in difetto di qualsiasi momento di sintesi, renderebbe il ricorso del tutto privo di esposizione e, quindi, a maggior ragione inammissibile.
La tecnica espositiva adottata dal ricorrente rende, dunque, particolarmente ‘indaginosa’ l’ individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (v. Cass., Sez. Un., n. 16628/2009); il che può senz ‘ altro ribadirsi anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c. Italia ), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022).
2.2 -Il ricorso, però, è pure inammissibile perché, nei limiti in cui è dato comprenderne la portata a dispetto della lacuna preliminare appena rilevata, lo sono i singoli motivi proposti dalla COGNOME.
Invero, col primo mezzo si invoca una diversa ricostruzione del fatto storico, che, com ‘ è noto, è riservata al prudente apprezzamento del giudice del merito, e può qui sindacarsi, tutt ‘ al più, sotto il profilo motivazionale (tanto è vero che la ricorrente, col secondo e col terzo mezzo, ha denunciato al riguardo proprio pretesi deficit della motivazione, benché in modo inappropriato, come si vedrà tra breve); quanto poi alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il motivo in esame non rispetta gli stretti limiti di proponibilità della censura, come codificati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020. Da qui, dunque, l ‘ intrinseca inammissibilità del primo motivo.
Quanto ai restanti mezzi, attinenti al profilo motivazionale, essi si palesano inammissibili perché proposti nell ‘ egida della precedente formulazione dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., com ‘ è noto modificata dell ‘ art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012; non senza dire che comunque la motivazione resa dal Tribunale sannita è pienamente conforme al ‘minimo costituzionale’ ex art. 111, comma 6, Cost. (si veda, sul punto, per tutte, Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).
3.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto sulle spese di lite, l ‘ intimata non avendo svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell ‘ applicabilità dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno