Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21815 Anno 2025
sul ricorso 8693/2022 proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21815 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2145/2021 depositata il 07/02/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. La ricorrente, già mutuataria del Banco BPM -cui si sarebbe affiancata Red SEA spv s.r.lRAGIONE_SOCIALE cessionaria del relativo credito -ricorre a questa Corte -sulla base di due motivi, cui replicano le intimate con controricorso e, solo la cessionaria, anche con memoria -per sentire cassare l’impugnata ordinanza con la quale la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile a mente dell’art. 348bis cod. proc. civ., in allora vigente, il gravame da essa proposto avverso la decisione che in primo grado aveva escluso l’usurarietà degli interessi di mora applicati al rapporto e l’effetto anatocistico insito nel piano di ammortamento alla francese adottato per l’estinzione del mutuo.
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che la proposta impugnazione non avesse «una ragionevole probabilità di essere accolta», rimarcando, in relazione al secondo motivo di appello -insistente sull’anatocismo del mutuo alla francese, parimenti escluso dal Tribunale perché gli interessi si calcolano solo sul capitale residuo -, che non vi è «in tale regolamentazione contrattuale, alcun anatocismo vietato, poiché gli interessi vengono calcolati sul solo capitale, né alcuna indeterminatezza per discordanza fra il tasso indicato in contratto e quello effettivamente applicato, essendo chiaramente indicato in contratto il tasso annuo effettivo globale, che è diverso dal TAN e che consente al mutuatario di conoscere il costo
effettivo dell’operazione», così come del resto occorre escludere «che vi sia indeterminatezza della clausola che stabilisce il tasso, per la mancata indicazione del divisore Euribor, poiché il contratto indica espressamente il tasso euribor 3mesi alla data di stipulazione del 17.7.2006 (3,098%), e tale tasso deve ritenersi essere quello con divisore 360, tenuto conto dell’indicazione contenuta nel D.M. 23.12.1998 che ha così stabilito ‘A partire dal 30 dicembre 1998, il tasso che sostituisce il RIBOR e’ l’EURIBOR, rilevato giornalmente alle ore 11,00 (ora dell’Europa centrale) dal Comitato di gestione dell’EURIBOR (EURIBOR Panel Steering Committee) secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e diffuso sui principali circuiti telematici’».
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia l’erroneità dell’impugnata ordinanza per violazione e falsa applicazione dell’art. 120 TUB,degli artt. 820, 1194, 1283, 1284 e 1419 cod. civ. e dell’art. 6 Del. CICR 9.2.2000 perché la Corte di appello aveva negato l’anatocismo implicito nel piano di ammortamento senza porsi il problema delle modalità di calcolo degli interessi, che solo il ricorso al mezzo istruttorio della CTU avrebbe consentito di lumeggiare, mettendo segnatamente in chiaro, come in violazione del principio di proporzionalità, che nell’ammortamento alla francese una parte degli interessi posti a remunerazione del mutuo divengano esigibili prima che siano maturati.
Il secondo motivo di ricorso denuncia l’erroneità dell’impugnata ordinanza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 191, 194 e 198 cod. proc. civ. perché la Corte di appello aveva negato l’anatocismo implicito nel piano di ammortamento ricusando l’accesso alla CTU quantunque solo questo mezzo istruttorio avrebbe potuto orientare il giudizio sulla validità
della clausola che contempla, nel concreto della specifica vicenda, in disamina il calcolo degli interessi.
E’ prioritariamente assorbente, rispetto allo scrutinio dei visti motivi di ricorso, considerare che l’odierno ricorso ha, si, ad oggetto una pronuncia adottata in grado di appello, ma non all’esito di una rinnovata cognizione di merito della vicenda devoluta al giudice di appello per mezzo dell’atto di gravame.
La pronuncia di che trattasi è, infatti, una pronuncia di inammissibilità che la Corte di appello, come ripetutamente ricorda nell’esporne le ragioni, ha adottato in applicazione dell’art. 348bis cod. proc. civ. ovvero prendendo e dando atto che, avuto riguardo ai motivi di gravame e alle ragioni della decisione impugnata, l’impugnazione non aveva una ragionevole probabilità di essere accolta.
Orbene, in tal caso, come prescrive l’art. 348ter , comma 3, cod. proc. civ. il ricorso per cassazione, quantunque debba farvi richiamo e debba produrla in allegato ad esso, non avrà ad oggetto l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello, bensì la sentenza del Tribunale, in quanto è con riferimento alle ragioni enunciate dal primo giudice, che ha deciso nel merito la controversia, che la Corte di appello ha potuto emettere in limine la pronuncia contestata, giudicando che l’appello non aveva ragionevole probabilità di essere accolto; e poiché è per mezzo di questa pronuncia che le ragioni allegate dal Tribunale assicurano la fondatezza della decisione di merito è, dunque, rispetto a quelle ragioni che deve avere luogo lo scrutinio di legittimità.
Ciò ha indotto questa Corte ad affermare, di riflesso, che, con il solo limite dei vizi propri costituenti violazioni processuali, quali ad esempio l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348bis , comma 2, e 348ter , commi 1, primo periodo e 2, primo
periodo, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 2/02/2016. n. 1914), qui non denunciati, «nel caso in cui il giudizio di appello si concluda con l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., l’impugnazione può essere proposta soltanto avverso la sentenza di primo grado ex art. 348ter, comma 3 c.p.c.» ( ex plurimis , Cass., Sez. II, 30/11/2022, n. 35279).
In ragione di ciò il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di BPM in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ed in favore di RAGIONE_SOCIALE in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME