Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30107 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30107 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 31304-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
contro
ricorrente –
Oggetto
R.G.N. 31304/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/10/2023
CC
avverso la sentenza n. 318/2020 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/07/2020 R.G.N.75/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza in atti, ha rigettato il reclamo di COGNOME NOME avverso la sentenza del tribunale del lavoro di Gela che aveva respinto l’impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicatogli in data 11/10/2017 dalla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte ha escluso la volontà del reclamante di riproporre le censure relative alla presunta natura ritorsiva del recesso difettando ogni critica specifica in merito; ed ha comunque affermato che la circostanza che il COGNOME fosse stato adibito nei circa due anni anteriori al licenziamento al settore di produzione dei serbatoi, a differenza di altri suoi colleghi, fosse del tutto neutra, salvo allegazione e dimostrazione di una manovra realizzata dalla parte datoriale proprio con l’intento di liberarsi dello specifico dipendente; ha escluso la natura ritorsiva del recesso difettando ogni critica
specifica in merito; ha ritenuto che secondo il tribunale il licenziamento era stato intimato pacificamente a seguito della ritenuta necessità di sopprimere un reparto produttivo esternalizzandolo, con la stabilizzazione di un nuovo assetto organizzativo che aveva reso eccedentaria la posizione lavorativa del ricorrente, irrilevante essendo all’uopo che una parte della produzione fosse rimasta in azienda atteso che dall’istruttoria svolta era emerso che le residue attività erano state redistribuite tra altri lavoratori. Ha poi ritenuto provato che non vi era stata alcuna nuova assunzione, neppure a tempo determinato, per lo svolgimento delle mansioni a cui era adibito il COGNOME.
La Corte ha poi ribadito come il convincimento del primo giudice non era contraddetto dalla scelta di destinare il COGNOME due anni prima del licenziamento al reparto produzioni serbatoi neanche spiegando il reclamante, in punto di asserita discriminatorietà, il perchØ la scelta sarebbe comunque dovuta ricadere su altri dipendenti.
La circostanza che la parte datoriale dopo licenziamento del COGNOME avesse fatto alcune assunzioni a termine in somministrazione, per lavori non pertinenti alla saldatura dei serbatoi,
nulla diceva secondo la Corte sulla effettiva sussistenza del giustificato motivo posto base dello stesso licenziamento, dimostrandosi semmai la sua fondatezza ossia che il posto di lavoro presso il reparto di produzione dei serbatoi era stato effettivamente soppresso e che per il disbrigo di altri e diversi compiti anch’essi espletati in passato dal COGNOME l’azienda feceva ricorso alle assunzioni interinali a termine per esigenze produttive temporanee. Del resto, il motivo oggettivo di licenziamento non necessita per forza di una situazione di effettiva crisi aziendale essendo sufficiente la necessità di dismettere settori produttivi o reparti aziendali. Non rilevava infine la mancata proposta al reclamante di mutare il contratto da tempo indeterminato a tempo determinato; mentre la prova dell’impossibilità del repŒchage poteva desumersi ragionevolmente attraverso la prova presuntiva che la RAGIONE_SOCIALE dismise realmente il settore produttivo nel quale il reclamante operava quale saldatore e non operò poi alcuna assunzione.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME con un motivo a cui ha resistito RAGIONE_SOCIALE.
Le parti hanno depositato memoria ex art 380bis.1., primo comma c.p.c. Il collegio ha
riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso Ł stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della l. n. 604/66, 1173 e 1175 c.c.. Ha lamentato il ricorrente, in sequenza, che la prova della sussistenza del gmo dovesse essere data dal datore; che nella specie non risultava ‘un adeguato accertamento da parte della Corte delle suddette ragioni’; che non risultava l’effettività delle ragioni addotte e che non era stato possibile esercitare il diritto di repŒchage peraltro esercitato per un altro dipendente; che la sentenza risultava non tenere conto dell’onere di repŒchage alla luce della ricollocazione effettuata di un altro lavoratore; deduceva altresì l’omessa motivazione sul punto, nonostante la circostanza provata e di cui nulla diceva la sentenza; arg omentava che il gmo nell’ambito di una ristrutturazione di reparto diventa antieconomico se non investe tutti gli addetti, altrimenti se si procede solo al licenziamento di alcuni il gmo sarebbe solo apparente; ed affermava che la sovrapposizione di valutazioni precedenti il dato oggettivo della soppressione di un reparto già in crisi aveva prodotto scelte
discrezionali delle persone addette e cagionava l ‘illegittimità del licenziamento.
1.1. Preliminarmente deve darsi atto che la controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso depositato in cassazione con il c.d. rito Fornero oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, a cui il ricorrente ha replicato affermando che la comunicazione di cancelleria non conteneva la copia della stessa ordinanza.
2.- Il Collegio reputa, ciononostante che, in base al principio della ragione piø liquida, debba essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c. per l’eterogeneità delle censure di fatto e di diritto sollevate con l’unico motivo di ricorso, le quali danno luogo ad una commistione e mescolanza di motivi di impugnazione eterogenei, siccome indistintamente riferiti a varie ipotesi di vizio contemplate dall’articolo 360 c.p.c., senza che sia possibile enucleare distinte censure, ciascuna ricollegabile ad una ben individuata fattispecie di vizio in base al codice di rito.
In tema si ricorda che il giudizio di cassazione Ł un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche prima della riforma
introdotta con il d.lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito ( Cass. n. 18202 del 03/07/2008). SicchŁ l’articolazione di un singolo motivo in piø profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d’inammissibilità dell’impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate (Cass. Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017).
Come questa Corte ha affermato reiteratamente (Cass. 24298/2016 e 21966/2017) il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed
esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.
3.- Alla stregua delle premesse svolte, poichØ il ricorso che si giudica non rispetta i requisiti sopra indicati deve esserne dichiarata l’ inammissibilità.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in € 5.000,
oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del