Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21308 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 21308 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25589/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende insieme all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 23254/2021, depositata il 20/08/2021.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre ai sensi dell’art. 111 della Costituzione avverso l’ordinanza di questa Corte del 20 agosto 2021, n. 23254, che ha rigettato il ricorso principale dell’attuale ricorrente e ha ritenuto fondato quello incidentale del RAGIONE_SOCIALE, ha quindi cassato l’impugnata sentenza d’appello in relazione alle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Bologna.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, che anzitutto eccepisce l’inammissibilità dell’impugnazione, non essendo ipotizzabile il ricorso straordinario avverso le pronunzie della Suprema Corte e non trattandosi di una impugnazione per revocazione.
Memorie sono state depositate dalla ricorrente e dal controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Il ricorso è articolato in tre motivi:
il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1130, 1131, 1136, 1137, 1138, 1325, 1709, 1720 e 2233 c.c., dell’art. 5, lett. a del regolamento condominiale e RAGIONE_SOCIALE artt. 18, 19 e 26 del d.P.R. n. 645/1994, riproponendo il primo motivo di ricorso per cassazione che censurava la riconosciuta legittimità di un acconto a titolo di compenso straordinario all’amministratore del RAGIONE_SOCIALE;
il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1135 e 1137 c.c., riproponendo il secondo motivo di ricorso per cassazione, che sosteneva la nullità o quantomeno l’annullabilità delle delibere assembleari che derogano ai criteri di ripartizione delle spese fissati dalla legge o dal regolamento;
3. il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 89 e 96 c.p.c., 2059 c.c., riproponendo il terzo motivo di ricorso per cassazione, che contestava la mancata condanna del RAGIONE_SOCIALE al risarcimento di cui agli artt. 89 e 96 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile, in quanto si tratta di un secondo ricorso per cassazione avente ad oggetto le medesime doglianze già rigettate con l’ordinanza di questa Corte n. 23254/2021. Le sentenze e le ordinanze di questa Corte non sono a loro volta ricorribili in cassazione per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., ma sono unicamente impugnabili per revocazione e per opposizione di terzo nei limiti di cui agli artt. 391 -bis e 391 -ter c.p.c.
Il ricorso in esame non è sicuramente un ricorso per revocazione, denunciando violazioni di legge ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., nonostante quello che cerca di sostenere la ricorrente nella memoria.
II. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Dato che è stato proposto un mezzo di impugnazione del tutto estraneo rispetto al sistema delle impugnazioni previsto dal legislatore, il Collegio ritiene che ricorrano le condizioni per condannare la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente di una somma equitativamente determinata ai sensi del comma 4 dell’art. 385 c.p.c. (disposizione applicabile ratione temporis al caso in esame).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 di esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e inoltre al pagamento, sempre in favore del controricorrente, di euro 1.000 ai sensi del quarto comma dell’art. 385 c.p.c.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione