Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13700 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25753-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME PRISAL NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 304/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 12/06/2019 R.G.N. 332/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/02/2024
CC
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1922/2015, il Tribunale di Messina, nella dichiarata contumacia delle convenute COGNOME NOMENOME NOME e NOME, assunta prova testimoniale e disposta C.T.U. contabile, aveva accolto la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE Prisal RAGIONE_SOCIALE contro le suddette, nella qualità di eredi del defunto COGNOME NOME, già titolare della RAGIONE_SOCIALE, e in proprio, sull’assunto che l’attore avesse lavorato come cuoco presso detto esercizio, prima, alle dipendenze del suindicato de cuius e, poi, senza soluzione di continuità, con le sue eredi; condannava, pertanto, le convenute al pagamento dell’importo complessivo di € 341.426,61, per differenze retributive a vario titolo e per TFR, oltre accessori e spese processuali.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Messina rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME contro la suddetta decisione di primo grado.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale anzitutto riteneva infondata l’eccezione di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, sollevata dalle due appellanti. Nel merito, disattendeva le deduzioni di queste ultime secondo l e quali i fatti rappresentati nel ricorso dell’attore non corrispondevano al reale accadimento e mancavano riscontri probatori, esse sottolineando il carattere temerario dell’azione.
Avverso tale decisione, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il lavoratore intimato ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo, rubricato ‘Nullità della sentenza e/o del procedimento’, le ricorrenti insistono preliminarmente ‘sul vizio di notifica del ricorso introduttivo del Giudizio di primo grado’. Sostengono che: ‘Il ricorso asseritamente notificato alle odierne ricorrenti, resta radicalmente nullo stante la necessità di dover procedere presso il domicilio di ciascun erede del Signor COGNOME NOME: onere non adeguatamente né regolarmente assolto dalla controparte’.
Con un secondo motivo denunciano: ‘Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’. In tal senso si riferiscono alla sentenza n. 542/2016 del Tribunale di Messina che aveva rigettato il ricorso promosso da tale COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME in procedimento in cui aveva deposto come teste l’attuale controricorrente, ritenuto, però, inattendibile in quella sede. Deducono allora che la Corte d’appello di Messina non ha tenuto conto minimamente di tale circostanza, dalla quale dovrebbe trarsi in sintesi che anche il menzionato COGNOME, che aveva deposto quale teste nel procedimento che qui ci occupa, sarebbe ‘assolutamente inattendibile’.
Il primo motivo è inammissibile.
Esso, infatti, difetta dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione di cui agli
art. 366, comma primo, n. 4) e 6) c.p.c. e 369, comma secondo, n. 4) c.p.c.
Più nello specifico, benché la censura non faccia espresso riferimento al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. e pur facendo cenno (anche) ad una radicale nullità del ricorso, dal contenuto della censura si arguisce che le ricorrenti alludono ad una nullità (non del ricorso, ma) della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Ebbene, anzitutto, neanche specificano come e quando tale notifica fosse stata eseguita e nei confronti di chi (delle tre convenute in prime cure), rimandando genericamente alla documentazione che dichiarano di aver prodotto anche in questa sede.
Non tengono conto, poi, in alcun modo del dato che esse, in veste di appellanti, avevano già sollevato analoga eccezione innanzi alla Corte territoriale, la quale, come accennato in narrativa, si era espressamente pronunciata su tale questione, con una motivazione (cfr. pag. 3 della sua sentenza), che è pertanto ignorata dalle ricorrenti.
Queste ultime, inoltre, neanche specificano quali precise disposizioni in tema di notificazione sarebbero state violate.
Piuttosto, allegano del tutto genericamente che COGNOME NOME soffrirebbe ‘di gravi carenze psichiche’ e che vi sarebbe ‘una quasi congenita conflittualità (tutt’oggi aperta) con le sorelle NOME e NOME‘, pur facendo cenno in seguito a sentenza di legittimità che aveva distinto tra nullità ed inesistenza della notificazione (cfr. pagg. 5-6 del ricorso).
Parimenti inammissibile è il secondo motivo per analoghe ragioni.
Tale censura, pur non essendo stato specificato anche in questo caso a quale delle tassative ipotesi dell’art. 360, comma primo, c.p.c., s’intenda far capo, è da ricondurre al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. ‘per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’ (nella premessa rubrica della stessa si fa riferimento, però, anche all’ipotesi del mezzo di censura come delineata prima della novella del n. 5) del primo comma dell’art. 3 60 cit. ad opera dell’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012, conv. con mod. nella L. n. 134/2012).
6.1. Ebbene, trattandosi di c.d. ‘doppia conforme’, il motivo s’imbatte nella preclusione di cui ai commi quarto e quinto dell’art. 348 ter c.p.c.
6.2. Anche in questa censura, del resto, è ignorata la motivazione della sentenza qui impugnata, nella quale, pur dubitandosi della attendibilità proprio del teste indicato dalle ricorrenti, la Corte distrettuale ha ritenuto di dover confermare la decisione del Tribunale in base ad altre fonti di prova e tenendo conto di quanto ritenuto non contestato dalle allora appellanti (cfr. pagg. 35 dell’impugnata sentenza).
Le ricorrenti, pertanto, di nuovo soccombenti, devono essere condannate al pagamento, in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e sono tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, e distrae in favore del difensore del controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale dell’8.2.2024.