Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34498 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34498 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 17/12/2025 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 14565/2024
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 14565 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) avvocato NOME COGNOME rappresentati e difes i dall’ (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Perugia n. 244/2024, pubblicata in data 15 aprile 2024;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE, nonché i soci della medesima, NOME e NOME COGNOME, hanno agito in giudizio nei confronti della commercialista NOME COGNOME, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento della stessa ad alcuni incarichi professionali che le avevano conferito. La convenuta, pur contestando il fondamento della domanda, ha, comunque, chiamato in giudizio la propria assicuratrice della responsabilità civile, RAGIONE_SOCIALE, per essere garantita in caso di eventuale soccombenza.
La domanda degli attori è stata rigettata dal Tribunale di Terni. La Corte d’a ppello di Perugia, in accoglimento dell’appello proposto in via incidentale dalla compagnia chiamata in causa, ha confermato, pur con diversa motivazione, la decisione di primo grado di rigetto della domanda principale.
Ricorrono la società RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME e NOME di NOME, sulla base di un unico motivo.
Resistono con distinti controricorsi: a) NOME COGNOME; b) RAGIONE_SOCIALE.
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1, c.p.c..
A seguito del deposito di istanza di decisione della parte ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Ragioni della decisione
Preliminarmente va respinta la richiesta di interruzione del giudizio di legittimità per il decesso di uno dei ricorrenti (che risulta anche legale rappresentante della società ricorrente), formulata nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre e rimeditare, infatti, « nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo » (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 24635 del 03/12/2015; Sez. 1, Sentenza n. 22624 del 31/10/2011).
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « MOTIVO EX ART. 360 C.P.C. COMMA 1 N. 3) E N. 5): si deduce la violazione degli artt. 1218, 2229 c.c. e seguenti e degli artt. 115 e 116 c.p.c., laddove il giudice d ‘ appello ha ritenuto non raggiunta la prova in ordine al nesso di causalità e al carattere lesivo dell’operato del professionista (in relazione alla redazione e deposito della dichiarazione dei redditi Unico 2005 per l’anno di imposta 2004). Nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla omessa/errata valutazione circa un fatto decisivo ».
2.1 Il motivo del ricorso è inammissibile, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata del ricorso, che la Corte condivide integralmente e nella quale è stato rilevato quanto segue:
« l’articolato motivo d’impugnazione è inammissibile; la censura poggia innanzi tutto sul mancato apprezzamento di alcuni documenti ma: il primo di essi (pag. 43 del ricorso) è genericamente riferito alla tenuta delle scritture contabili dal 1993, non misurandosi con l’ individuazione della domanda relativamente alla presentazione del NUMERO_DOCUMENTO per anno d’imposta 2004; il secondo dei documenti (primo di quelli enumerati a pag. 44 del ricorso) discorre solo e diversamente di tenuta della contabilità per il solo mese di dicembre 2004; il terzo (secondo
di quelli enumerati alla suddetta pag. 44) non si misura con la ragione decisoria della Corte territoriale sul punto, quale illustrata a pag. 5 del provvedimento impugnato; il quarto (terzo di quelli enumerati a pag. 44) è indicato come relativo al 2002; il quinto (quarto di quelli enumerati a pag. 44) è una fattura indicata come del 2004 ma riferita genericamente e diversamente di pratiche di sgravio; conclusivamente del compendio istruttorio viene sollecitata in via aspecifica una revisione, in tesi indiziaria, estranea alla presente sede di legittimità; quanto alla rappresentanza davanti al giudice tributario la censura (pag. 47 e seguenti del ricorso) non si misura con l’autonoma ragione decisoria inerente (anche) alla ‘mancanza di prove a favore del più probabile che non esito positivo del contenzioso tributario’, neppure permettendo di apprezzare compiutamente quali siano state le complessive motivazioni del giudice di merito in parola, del cui provvedimento viene riportato un segmento ».
Le considerazioni contenute nell ‘istanza di decisione avanzata da parte ricorrente, di cui non potrebbe, in verità, tenersi conto, in quanto tali (cfr. Cass. Sez. 2, ordinanza n. 8303 del 27/03/2024), ma che sono state sostanzialmente reiterate nella successiva memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. dalla stessa parte ricorrente, non sono idonee a giustificare conclusioni difformi rispetto a quelle di cui alla proposta di definizione accelerata.
La parte ricorrente, anche nella indicata memoria, per un verso, ribadisce censure che si risolvono, nella sostanza, in inammissibili contestazioni di accertamenti di fatto fondati sulla valutazione del compendio istruttorio disponibile, sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel
giudizio di legittimità; per altro verso (in particolare, con riguardo alle contestazioni riguardanti la rappresentanza nel giudizio tributario), non coglie adeguatamente l’effettiva e completa ratio decidendi alla base della statuizione impugnata.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna dei ricorrenti, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c.. La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in € 4.000,00 (importo commisurato a quello più basso liquidato per le spese del giudizio di legittimità) la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 1.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole come segue: a) in favore di NOME COGNOME: complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; b) in favore di RAGIONE_SOCIALE: complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-condanna i ricorrenti a pagare l’importo di € 4.000,00 (quattromila/00) in favore di ciascuno dei controricorrenti, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
-condanna i ricorrenti a pagare l’importo di € 1.000,00 (mille/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 17 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME