Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 13571 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13571 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso 4442-2018 proposto da:
COGNOME,0 NOME, Attivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CORTI DI CASSAZIONI:’ rappresentato) e difeso dall’avvocato COGNOME1,0 O G ABRI 111 i
– ricorrente –
contro
NOME;
– intimata – avverso l’ordinanza del I’RIBUNALl di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 22/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
Rilevato che :
è stata impugnata da COGNOME NOME COGNOME l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. in data 22.6.2017 dal Tribunale di Modena ( r.g. 8457/2016).
Il ricorso è fondato su GLYPH tre motivi e non è resistito dalla parte intimata.
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, va riepilogato , in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisione GLYPH rigettava la domanda proposta dal’odierno ricorrente al fine di ottenere il pagamento della somma di C 15.444,50 a titolo di asserite dovute competenze professionali.
Considerato che :
1.Il ricorso è del tutto inammissibile e per vari ordini di ragioni.
1.1.Innanzitutto l’ordinanza gravata innanzi a questa Corte tende ad una riconsiderazione, nel merito, della già svolta valutazione sulla esistenza o meno di un conferimento di incarico professionale.
Al riguardo va, poi, evidenziato quanto segue.
Stante il disconoscimento e la querela di falso formulata dalla odierna intimata con riguardo alla firma in calce alla procura alle liti e la successiva dichiarazione dell’odierno ricorrente di non volersi avvalere della detta procura, il
provvedimento gravato in ogni caso ha correttamente provveduto a valutare se nella fattispecie potesse o meno considerarsi comunque intervenuto il conferimento di un incarico professionale.
Con i motivi del ricorso si contestano le conclusioni di cui al provvedimento gravato attraverso l’inammissibile allegazione di carenza motivazionale, “omessa applicazione” dell’art. 2332 c.c. e contraddittoria motivazione. E, quindi, con lo strumentale ricorso a motivi pretesamente di diritto o inidonei ad affermare l’erroneità del provvedimento oppure finalizzati ad aspetti motivazionali che non possono più costituire motivo di ricorso , stante il vigente testo dell’art. 360, n. 5 c.p.c..
I motivi sono, quindi, del tutto inammissibili.
3.Deve , pertanto, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4Va, dunque, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
5.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorspjifcpal j , a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ala norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione il 14 febbraio 2019.