Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23354 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18671/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in INDIRIZZO, pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in INDIRIZZO, Pec:
– controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE ROMA n. 131/2021 depositata il 05/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME allegando che il figlio NOME COGNOME alla guida di una Alfa Romeo ed in attesa di entrare in un parcheggio a spina su INDIRIZZO a Roma era stato tamponato da una Peugeot, assicurata con RAGIONE_SOCIALE, condotta e di proprietà di NOME COGNOME, proveniente da tergo e ad altissima velocità, convenne il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE davanti al Giudice di Pace di Roma chiedendo il risarcimento del danno;
il Giudice di Pace accolse parzialmente la domanda condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di € 450 oltre interessi legali; a seguito di appello del COGNOME e nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), il Tribunale di Roma, con sentenza n. 131 del 5/1/2021, sentito un teste ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuto che, non avendo nessuna delle parti coinvolte nel sinistro provato l’esatta dinamica del medesimo, dovesse trovare applicazione l’art. 2 054, 2° co. c.c. ed ha liquidato il danno nella somma di € 885,00 oltre rivalutazione ed interessi;
avverso la sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi;
resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
il AVV_NOTAIO delegato ha formulato proposta di definizione accelerata nel senso qui di seguito riportato:
‘ sussistono i presupposti per la formulazione di una sintetica proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 -bis , primo comma, cod. proc. civ.;
infatti, i motivi di ricorso, nonostante la formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499) ‘;
il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso;
il ricorso è stato assegnato all’adunanza camerale del 18 aprile 2024;
il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo -violazione degli artt. 140, 141, 145, 149 e 154 CdS 2054 e 2735 c.c. -il ricorrente impugna il capo di sentenza che ha applicato l’art. 2054, 2° comma c.c. pur in presenza di un urto da tergo, del tamponamento, della confessione da parte del tamponante e dell’incertezza sulla dinamica del sinistro, elementi che avrebbero imposto di ritenere la presunzione di colpa integrale del conducente del veicolo tamponante;
con il secondo motivo -violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 comma 1 n. 4 c.p.c. e 2700 c.c.- il ricorrente contesta che il Tribunale di Roma, con errata ed apparente motivazione, ha dichiarato l’inattendibilità
del teste perché quanto ammesso contrasta con quanto presunto dai verbalizzanti nel rapporto di sinistro stradale in atti non presenti al sinistro ed intervenuti successivamente;
con il terzo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132, comma 1 n. 4 e 2735 c.c. -contesta che il Tribunale di Roma ha omesso l’esame di un fatto decisivo per la decisione oggetto di discussione tra le parti quale la dichiarazione confessoria del conducente del veicolo tamponante rilasciata nell’immediatezza dei fatti ai VVUU intervenuti che da sola sarebbe stata sufficiente a decretarne l’esclusiva responsabilità;
con il quarto motivo -violazione del D.M. 55/2014, attualmente parzialmente riformato dal D.M. 37/18 e d.P.R. 633 del 1972 e art. 11 L. 576/80 e successive modifiche -per avere il Tribunale di Roma nel liquidare il danno emergente individuato nei compensi stragiudiziali, omesso gli accessori di legge quali il 15% delle spese forfettarie, il 4% del C.P.A. ed il 22 n% dell’IVA, nonostante avesse accertato che l’attività professionale fosse stata resa da un patrocinatore legale;
il Collegio osserva quanto segue:
la valutazione di inammissibilità del ricorso formulata nella proposta di definizione anticipata, tenuto conto che la norma dell’art. 380bis prescrive che la proposta debba essere ‘sintetica’, risulta pienamente adeguata al tenore dell’illustrazione di motivi ;
i nvero, il primo motivo non contiene l’illustrazione della violazione della congerie di norme indicate nella intestazione, ma si articola nella sollecitazione a questa Corte a valutare le risultanze istruttorie che richiama, particolarmente quanto alla dichiarazione del teste che il giudice di appello ha ritenuto inattendibile ed al rapporto del sinistro stradale, redatto dalla polizia municipale;
ferma tale struttura argomentativa, esattamente rilevata dalla proposta di definizione, peraltro si rileva ad abundantiam che le dette
risultanze vengono evocate anche senza il rispetto dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. quanto agli oneri di riproduzione diretta od indiretta, salvo per quella che viene definita dichiarazione del ‘resistente’ di cui al detto rapporto ;
anche il secondo motivo, quanto alla evocazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. si risolve in una sollecitazione a rivalutare emergenze probatorie. Quanto alla violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., essa viene dedotta sulla base di elementi tratti aliunde rispetto ad essa (il che è contrario al modo di dedurre la violazione indicato da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014 e pacificamente reiterato dalla giurisprudenza di questa Corte) e, dunque, anche sotto tale profilo la valutazione della proposta è corretta;
il terzo motivo si risolve nella postulazione di una rivalutazione di un’emergenza probatoria, che si vorrebbe integrare una confessione, ma -fra l’altro senza una precisa individuazione e spiegazione di che cosa nella dichiarazione riportata avrebbe rives tito quell’efficacia e perché. E peraltro, l’illustrazione anche qui evoca altre risultanze probatorie che sostiene avrebbero dovuto apprezzarsi ai fini della valutazione di quella dichiarazione. Sicché, anche in tal caso la valutazione della proposta risulta pertinente;
infine, anche il tenore della valutazione sul quarto motivo è corretto: è sufficiente osservare che nel motivo si fa riferimento ad una somma riconosciuta per spese stragiudiziali ma senza precisare in che termini fosse stata chiesta, sicché si sollecita una valutazione, peraltro di un fatto -la richiesta delle spese stragiudiziali – che resta indefinito e nemmeno viene indicato nel rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento in favore della parte resistente
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, nonché -ai sensi dell’art. 380 -bis , terzo comma, c.p.c. -della somma che si indica in dispositivo ai sensi de ll’art. 96, 3° comma c.p.c. e di quella pure ivi indicata a favore della RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile,
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 600 per compensi € 200 per esborsi, nonché al pagamento della somma di € 600 ai sensi dell’ art. 96, 3° comma c.p.c. Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di € 600 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione