Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21587 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21587 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18266/2021 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME e come da domicilio digitale;
-ricorrente –
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso il loro studio e come da domicilio digitale;
-controricorrente-
CC 9 giugno 2025
Ric. 18266 del 2021
Pres. P.A.P. Condello
Rel. I. COGNOME
per la cassazione della sentenza n. 3566/2020 della Corte d’ appello di MILANO pubblicata il 31 dicembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2025 dalla
Consigliera dr.ssa NOME COGNOME.
Ritenuto che
il Tribunale di Monza con sentenza n. 1276/2018 ha respinto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo n. 2183/2016 per l’importo di Euro 216.521,63 emesso in data 8 aprile 2016 su ricorso di RAGIONE_SOCIALE e fondato sul contratto per manutenzione e servizi su apparecchiature ed impianti di trasmissione intercorso tra le parti, con conseguente conferma del decreto e condanna alle spese di lite a carico dell’opponente ;
la Corte d’appello di Milano con la sentenza qui impugnata ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di prime cure e ha condannato l’appellante a rifondere all’appellata le spese del giudizio d’appello ;
avverso la sentenza della Corte d’appello, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi d’impugnazione; ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata dapprima in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis. 1. c.p.c. all’udienza del 9 maggio 2024 , in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria illustrativa, e, con ordinanza interlocutoria n. 26692/2024 , l’esame è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di massima particolare importanza concernente l’u ltrattività del mandato in caso di società cancellata dal registro delle imprese;
all’esito della pronuncia della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 29812/2024, la trattazione del ricorso è stata fissata nuovamente in adunanza camerale per l’udienza del 9 giugno 2025;
CC 9 giugno 2025
Ric. 18266 del 2021
Pres. P.A.P. Condello
Rel. I. COGNOME
ha depositato nuovamente memoria la parte controricorrente.
Considerato che
la questione preliminare formulata dalla società controricorrente non è fondata;
in proposito, vale richiamare la recente pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite che ha ritenuto come in tema di giudizio di legittimità, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente (sia persona fisica, sia persona giuridica) intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non determina l’inammissibilità dell’atto d’impugnazione, in forza del principio di ultrattività del mandato (Cass. Sez. U, 19/11/2024 n. 29812);
ciò è quello che si è verificato nella specie, tenuto conto che la parte controricorrente allega come avvenuta nel mese di giugno 2021 la cancellazione della società ricorrente mentre la procura speciale risulta conferita nel febbraio precedente;
con il primo motivo di ricorso, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la ‘ violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3: la violazione per errata interpretazione, da parte della Corte di Appello, dei principi contenuti nelle disposizioni di legge di cui agli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla mancata ammissione dei mezzi di prova formulati dalla RAGIONE_SOCIALE che avrebbero consentito a quest’ultima di dimostrare l’avvenuta segnalazione telefonica prevista nel contratto di manutenzione e, di conseguenza, l’inadempimento contr attuale posto in essere dalla RAGIONE_SOCIALE tramite la mancata esecuzione delle opere di primo intervento, oggetto del contratto di manutenzione e servizi sottoscritto in data 14/01/2011 ‘;
2.1. il primo motivo di ricorso è inammissibile;
come correttamente rilevato da parte controricorrente (pag. 20 in controricorso), il motivo in esame, nonostante la formale denuncia di violazione di legge ed in particolare, del principio dispositivo e dei criteri di
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Ric. 18266 del 2021
Pres. P.A.P. Condello
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riparto dell’onere della prova, si risolve in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità;
ebbene, la stessa prospettazione della doglianza proposta dalla società ricorrente è diretta non già a dimostrare che le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, ma in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dai Giudici di merito, e ssendo finalizzata ad un’inammissibile diversa ricostruzione dei fatti mediante l’asserita erronea mancata ammissione dei mezzi istruttori;
al riguardo, questa Corte ha da tempo affermato che la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21603 del 20/09/2013);
sul punto, è opportuno sottolineare che la Corte d’appello ha ritenuto generiche le prove orali, perché non specificavano «in che precisi tempi ed a quale soggetto destinatario sarebbero state effettuate le richieste telefoniche di primo intervento» (pag. 18, in motivazione della sentenza impugnata) e la ricorrente, sotto tale profilo, non ha impugnato la sentenza per vizio di motivazione (Cass., n. 30810/2023), sicché la censura è inammissibile;
3. con il secondo motivo di ricorso, la società odierna ricorrente ha denunciato la ‘ violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3: la violazione per errata interpretazione, da parte della Corte di Appello, delle regole ermeneutiche stabilite dall’articolo 1362 c.c. e violazione per errata interpretazione dell’art. 154, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, in relazione all’accertamento della volontà delle parti riguardante la stipula del contratto di manutenzione e servizi sottoscritto in data 14/01/2011 ‘ ;
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Pres. P.A.P. Condello
Rel. I. COGNOME
3.1. anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile sotto tutti i profili denunciati;
è sufficiente in proposito richiamare il principio secondo cui in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (in tal senso, Cass. Sez. 3, 10/02/2015 n. 2465; Cass. Sez. 3, 26/05/2016 n. 10891);
4. il ricorso va dichiarato inammissibile;
la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della società controricorrente secondo il principio di soccombenza, che si liquidano come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della società controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
CC 9 giugno 2025 Ric. 18266 del 2021 Pres. P.A.P. Condello Rel. I. Ambrosi
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione