Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27275 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27275 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25650-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 814/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/07/2022 R.G.N. 120/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il signor NOME COGNOME, ex dipendente RAGIONE_SOCIALE poi transitato al RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto il riconoscimento del
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO DIFFERENZE RETRIBUTIVE
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 01/07/2025
CC
diritto a conservare il controvalore economico delle concessioni di viaggio già godute al momento del passaggio alla nuova amministrazione per il periodo dal 1° dicembre 2013 al 13 maggio 2016.
Con sentenza n. 1215 del 2009 passata in giudicato la Corte d’appello di Catanzaro ha riconosciuto il medesimo diritto riferito a periodi temporali diversi.
Il Tribunale di Cosenza ha accolto la domanda del lavoratore e condannato l’amministrazione al pagamento della somma richiesta ritenendo equo parametrare il controvalore delle concessioni di viaggio agli ex dipendenti delle ferrovie RAGIONE_SOCIALE stato transitati in altre amministrazioni alla carta di libera circolazione su tutta la rete ferroviaria, sul presupposto che esista una possibilità di parametrare l’equivalente delle concessioni di viaggio al prontuario prezzi.
La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal Ministero, consistendo l’atto d’appello in una mera riproposizione letterale del ricorso di primo grado privo di qualsiasi riferimento alla sentenza impugnata e alle argomentazioni giuridico fattuali che la sostengono.
Ha proposto ricorso per cassazione il Ministero cui ha resistito con controricorso il lavoratore.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’ unico articolato motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 342 e 434 c.p.c., nonché dell’articolo 156 c.p.c. in tema di raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo e dell’articolo 132, comma 1 numero 4 c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, numero 4 c.p.c.- Inoltre si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 24 Cost., nonché degli articoli 6 CEDU, degli artt. 11 e 117 Cost. in relazione articolo 360,
comma 1, numero 3 c.p.c. -e ove occorrer possa – numero 4 c.p.c.
La sentenza della Corte di appello di Catanzaro risulterebbe affetta da error in procedendo in quanto, pronunciandosi sulla inammissibilità del gravame, i motivi di appello sarebbero stati esposti in maniera sufficientemente esaustiva.
Il ricorso è inammissibile per due distinte e concorrenti ragioni riguardanti, rispettivamente, la sua stessa proponibilità e, comunque, tutti i suoi motivi.
2.1. È lo stesso Ministero ricorrente ad affermare che la sentenza di appello gli era stata notificata il 9 agosto 2002 e tanto invero risulta dalla copia conforme del documento informatico estratto dal fascicolo telematico ed allegato al ricorso per cassazione oltre che dal doc. 2 del controricorrente, attestanti l’avvenuta notifica in forma esecutiva della sentenza d’appello (per la decorrenza del termine breve da quest’ultima si veda Cass. n. 737/2025).
La notifica del ricorso per cassazione è avvenuta il 19 ottobre 2022 là dove il termine scadeva l’8 ottobre 2022 (non applicandosi, alla causa di lavoro, la sospensione feriale).
2.2. Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (che si estende anche al controricorso), allorquando si denunzia una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte ricorrente è onerata ad indicare gli elementi fattuali condizionanti l’ambito di operatività di detta violazione, con la conseguenza che ove si asserisca la mancata valutazione di atti documentali è necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni unicamente sulla base del solo ricorso (o del controricorso), senza che la Corte di legittimità possa ricorrere ad ulteriori
indagini integrative. (Cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4840 del 07/03/2006).
L a giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensio ne ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (v. Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 10 aprile 2014, n. 8450; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367; Cass. 28 novembre 2014, n. 25308; Cass. 5 agosto 2019, n. 20904; Cass. 24 dicembre 2021, n. 41465); la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (v. Cass. n. 15367/2014 cit.; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21226).
Da tanto discende che, qualora, come nella fattispecie, il ricorrente assuma che l’appello è stato dichiarato erroneamente inammissibile per difetto della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, la censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, l a motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello (v. Cass. 20 luglio 2012, n. 12664; Cass. 10 gennaio 2012, n. 86); non è, invece, sufficiente che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369
n. 4 cod. proc. civ., indicando la sede nella quale l’atto processuale è reperibile, perché l’art. 366 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 40 del 2006, richiede che al giudice di legittimità vengano forniti tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento o dell’atto la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (fra le più recenti, sulla non sovrapponibilità dei due requisiti, Cass. 28 settembre 2016, n. 19048)
Il suddetto principio è stato di recente ribadito da questa Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo , impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024).
Nel caso di specie parte ricorrente ha totalmente omesso di fornire idonea indicazione degli atti processuali pertinenti, con particolare riguardo all’atto d’appello contenente le censure di cui la corte territoriale ha ritenuto l’inammissibilità, in quant o prive di qualsiasi riferimento alla sentenza di primo grado e alle motivazioni ivi contenute. Tale mancata indicazione nel ricorso per cassazione non consente a questa Corte di vagliare la eventuale erroneità della sentenza impugnata contestata solo genericamente in questa sede, non essendo sufficienti la sintesi
narrativa o il mero riferimento al punto 6 della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al rimborso di € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 01 luglio 2025.
La Presidente NOME COGNOME